REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16-12-2002 "NORME
PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO".
ARTICOLO 1 (Oggetto)
1.
La presente legge detta norme volte ad assicurare
lattuazione del diritto allo studio, attraverso
la più efficiente ed efficace organizzazione
ed erogazione di servizi e provvidenze, collettive
e individuali.
ARTICOLO 2 (Finalità)
1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che limitano la partecipazione
dei cittadini al sistema scolastico e formativo,
il pieno sviluppo della persona e linserimento
nella società e nel lavoro, nonché
per concorrere alla qualificazione del sistema scolastico
e formativo, la Regione promuove ed incentiva anche
con risorse economiche, gli interventi dei Comuni,
singoli od associati, volti a favorire laccesso
alla scuola materna, a garantire l'attuazione del
diritto allo studio nella scuola dellobbligo
e ad assicurare la prosecuzione degli studi o la
frequenza di percorsi formativi agli studenti privi
di mezzi, agli adulti, ai portatori di handicap,
ad alunni in situazione di marginalità o
comunque svantaggiati.
2. Per il raggiungimento delle finalità di
cui al comma 1 e in particolare per lattuazione
degli interventi in funzione della
qualificazione del sistema scolastico e formativo,
i Comuni singoli od associati, curano lintegrazione
dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici
e in collegamento con le organizzazioni culturali,
sociali ed economiche presenti nel territorio.
ARTICOLO 3 (Destinatari)
1. Gli interventi della presente legge sono destinati
a coloro che frequentano:
a) scuole del sistema nazionale di istruzione;
b) corsi di formazione professionale, di base e
superiore, organizzati da soggetti accreditati ai
sensi della legislazione
vigente;
c) corsi per adulti che comportano il conseguimento
di titoli di studio o di certificazione di competenze.
ARTICOLO 4 (Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione concorre alla realizzazione delle
finalità di cui allarticolo 2 attraverso:
a) lemanazione di criteri e di indirizzi programmatici;
b) la promozione di iniziative per la realizzazione
e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche
intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari
per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla
presente legge;
c) la promozione di iniziative per la realizzazione,
anche tramite progetti pilota, di attività
specifiche volte a raggiungere
obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche
emergenti;
d) la promozione, il sostegno, il coordinamento
e la partecipazione a progetti di sperimentazione
e di integrazione didattica in ambito internazionale
con particolare riferimento allUnione Europea
per leducazione alla cittadinanza europea.
e) la promozione, il sostegno, il coordinamento
e la partecipazione a progetti generali a carattere
regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti
le scuole e la realtà territoriale, favorendo
ogni forma associativa per la più efficace
realizzazione dei progetti stessi;
f) lindividuazione di criteri per la qualificazione
delle sedi e strutture scolastiche, in funzione
di una fruizione polivalente o polifunzionale sia
delle attività didattiche che sociali.
ARTICOLO 5 (Funzioni e compiti di Province e Comuni)
1. Le Province e i Comuni, per il perseguimento
delle finalità di cui allarticolo 2,
nel rispetto dellarticolo 139 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le
seguenti funzioni, realizzando:
a) interventi volti a facilitare laccesso
e la frequenza delle attività scolastiche
e formative, quali:
1. sussidi e servizi individualizzati per soggetti
in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;
2. servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni
di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo
accompagnamento, laddove necessario;
3. servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta
tramite convenzioni, garantendone la qualità
anche ai fini di una corretta educazione alimentare.
Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione
in cui funziona il servizio mensa, i Comuni possono
costituire e regolamentare un organismo di gestione,
di concerto con gli organi collegiali delle scuole
interessate;
4. fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo, ai sensi dellarticolo 156, comma 1
del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 e dellarticolo
27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi
provvedimenti attuativi;
5. erogazione di borse di studio, ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62;
6. assunzione totale o parziale delle rette per
il servizio di convitto o semiconvitto a favore
di studenti in condizioni disagiate che frequentino
istituzioni scolastiche distanti dalla propria abitazione;
b) interventi volti a favorire lintegrazione
e la socializzazione, nelle strutture scolastiche
e formative, dei minori disadattati o in difficoltà
di sviluppo o apprendimento;
c) interventi volti a favorire lintegrazione
e a facilitare il processo di apprendimento degli
alunni stranieri;
d) interventi volti a favorire la qualificazione
del sistema scolastico e formativo e a migliorare
i livelli di qualità dellofferta formativa
ed educativa, con particolare riferimento a:
1. facilitazione per lutilizzo a fini didattico-educativi
delle strutture culturali, sportive e scientifiche
presenti sul territorio;
2. sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione
in ambito didattico ed educativo, anche attraverso
la messa a disposizione di supporti didattici e
strumentali;
3. sostegno ad iniziative attivate in raccordo tra
le scuole e gli enti locali per il miglioramento
e la qualificazione
dellaccoglienza degli alunni al di fuori dellorario
scolastico;
e) interventi tesi a favorire la riorganizzazione
della rete scolastica, attraverso azioni di sostegno
didattiche, culturali ed organizzative, nonché
la partecipazione negli organismi collegiali della
scuola;
f) interventi volti ad accrescere la qualità
dellofferta educativa nelle scuole dellinfanzia
del sistema nazionale di istruzione, compresi i
progetti di qualificazione e aggiornamento del personale,
anche in riferimento al raccordo con i servizi di
asilo nido e collaterali, nonché con la scuola
dellobbligo;
g) azioni di prevenzione degli abbandoni e della
dispersione scolastica;
h) iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola,
formazione professionale e mondo del lavoro, al
fine di favorire lo sviluppo locale e in coerenza
con la programmazione regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a),
numeri da 1 a 6, sono a carico del Comune di residenza
dellalunno, fatti salvi accordi diversi fra
gli enti locali territoriali interessati.
ARTICOLO 6 (Integrazione di soggetti in situazione
di handicap)
1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono,
nellambito delle rispettive competenze e in
conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n.
104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti
attuativi, interventi diretti a garantire il diritto
alleducazione, allistruzione e allintegrazione
nel sistema scolastico e formativo di soggetti in
situazione di handicap, rimuovendo gli ostacoli
al loro percorso educativo e formativo.
2. Per lattuazione degli interventi vengono
adottati accordi di programma fra enti locali territoriali,
istituzioni scolastiche e
aziende sanitarie locali, finalizzati a una programmazione
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi
e con altre attività gestite sul territorio
da soggetti pubblici e privati.
3. Nellambito degli accordi di programma,
in particolare:
a) i Comuni, singoli o associati e le Province,
in relazione alle rispettive competenze, provvedono,
nei limiti delle proprie
disponibilità e sulla base del piano educativo-formativo
individualizzato predisposto con lamministrazione
scolastica e le
aziende sanitarie locali, agli interventi diretti
ad assicurare laccesso e la frequenza al sistema
scolastico e formativo,
attraverso la fornitura di servizi di trasporto
speciale, di materiale didattico e strumentale,
nonché di servizi di assistenza
specialistica volti a favorire e sviluppare lautonomia
e la capacità di comunicazione;
b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione,
partecipano alla definizione del piano educativo-formativo
individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie
al suo aggiornamento, assicurando altresì
le attività di consulenza e di supporto richieste
dal personale docente, educativo e socio - assistenziale
impegnato nel processo di integrazione;
c) la scuola provvede a formulare programmi operativi
formativi ed a gestire il piano educativo-formativo
individualizzato assicurando altresì larmonizzazione
dei diversi interventi nel rispetto dei ruoli e
delle competenze demandate a ciascun soggetto istituzionale.
ARTICOLO 7 (Piano triennale)
1. La Giunta regionale, adotta ai sensi dellart.
5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
tenuto conto delle indicazioni degli organismi collegiali
scolastici, il piano triennale per il diritto allo
studio e lo trasmette al Consiglio regionale, per
l'approvazione.
2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi
dellarticolo 4, determina gli obiettivi generali
da conseguire, le priorità,
definisce i progetti di interesse regionale, unitamente
ai relativi piani finanziari.
3. Il piano triennale stabilisce i criteri per la
selezione dei progetti particolarmente significativi,
coinvolgenti le scuole e la
realtà territoriale, di cui all'articolo
4, comma 1, lettera e), le modalità per la
loro presentazione e verifica.
4. Il piano triennale contiene in particolare:
a) gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni
ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati;
b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione
per il perseguimento degli obiettivi programmati;
c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali
la Giunta regionale adotta il programma annuale
di cui all'articolo 8.
5. Il piano triennale resta in vigore fino alla
approvazione del successivo.
ARTICOLO 8 (Programma annuale)
1. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi
e dei parametri indicati nel piano triennale, entro
il 30 luglio di ogni
anno, adotta il programma annuale di interventi
finanziari relativi all'anno scolastico successivo.
2. Il programma annuale stabilisce, in particolare,
lentità delle risorse regionali da
assegnare:
a) per lattuazione di servizi a sostegno della
frequenza scolastica, di cui allarticolo 5,
comma 1, lettera a);
b) per la realizzazione dei progetti di cui allarticolo
4, comma 1, lettere b), c), d), e).
ARTICOLO 9 (Contribuzione degli utenti agli oneri
dei servizi. Esoneri)
1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi
di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3) in maniera differenziata secondo
fasce di reddito. I Comuni individuano le fasce
di reddito cui rapportare tale partecipazione.
2. Sono esonerati da ogni contribuzione i frequentanti
la scuola del sistema nazionale di istruzione che
versano in condizioni di particolare disagio economico.
ARTICOLO 10 (Assistenza socio-sanitaria)
1. I Comuni definiscono, in collaborazione con gli
organi collegiali della scuola, gli interventi di
assistenza sociale, medico-psico-pedagogica e di
assistenza ai minori disabili psico-fisici, in ogni
ordine e grado di scuola, da attuare direttamente
o anche tramite il servizio ASL, secondo quanto
disposto dalle leggi in materia di sanità
e assistenza.
2. Le modalità di attuazione del servizio
di cui al comma 1 sono
regolate da appositi protocolli dintesa.
ARTICOLO 11 (Abrogazione)
1. La legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 è
abrogata.
ARTICOLO 12 (Norme finali e transitorie)
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge sono portati a compimento
ai sensi della legge abrogata dallart. 11,
comma 1.
2. Entro sei mesi dallentrata in vigore della
presente legge il Consiglio regionale approva il
primo piano triennale per il diritto allo studio.
3. Entro tre mesi dallapprovazione del piano
di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta il
programma annuale per lanno scolastico successivo.
4. Il Consiglio regionale, nelle more della adozione
del piano di cui al comma 2, approva, per lanno
2003, un piano di interventi con i criteri e le
procedure deliberate per il piano del diritto allo
studio 2002.
ARTICOLO 13 (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla
legge si fa fronte per lanno 2002 con le risorse
disponibili previste per la
legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 nella unità
previsionale di base 10.1.001 denominata Interventi
per il diritto allo studio nellambito dellistruzione
prescolastica, primaria e secondaria.
2. Per gli anni 2003 e successivi lentità
della spesa è determinata annualmente con
la legge finanziaria regionale, ai sensi dellart.
27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale
di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge
regionale di contabilità, è autorizzata
ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai
precedenti commi, sia in termini di competenza che
di cassa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
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