REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 03-10-2002 NORME PER
L'EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
ELEMENTARI E SECONDARIE. ARTICOLO
1 Finalità
1. La Regione riconosce e garantisce la libertà
della famiglia nell'educazione dei figli e il diritto
allo studio per tutti gli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi
sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione.
2. Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà
la Regione promuove interventi volti a rimuovere
gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che si frappongono
alla piena attuazione dei principi indicati al comma
1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della
tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di
sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero,
illegale e sottopagato, utilizzando le strutture
e gli uffici periferici preposti alla prevenzione
e repressione di tali fenomeni.
3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei
fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona
nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 8.33
e 8.37 della Carta Europea dei diritti del fanciullo
dell'8 luglio 1992.
4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio
il diritto allo studio e promuove ogni condizione
affinché tale diritto possa essere esercitato
da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal
credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla
razza e dalle condizioni socio-economiche.
5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema
nazionale di istruzione nell'educazione e nella
formazione dei cittadini nelle diverse età,
scolare e adulta.
6. Gli interventi previsti dalla presente legge
sono finalizzati a garantire il diritto allo studio
e la qualità dell'offerta formativa nella
Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi
e complementari a quelli previsti da altre norme
regionali e statali in materia.
ARTICOLO
2 Destinatari degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge
sono destinati alle famiglie, agli studenti e agli
altri soggetti che esercitano la potestà
parentale per figli a carico che frequentino scuole
dell'infanzia, di base e secondarie.
2. Accedono agli interventi previsti dalla presente
legge anche i soggetti di nazionalità straniera,
quelli ai quali sia stata
riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato
politico o il permesso di soggiorno, secondo gli
accordi internazionali e le vigenti disposizioni
statali e comunitarie.
3. Nel caso di interventi in favore di portatori
di handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi
sono erogati secondo le norme del codice civile.
ARTICOLO
3 Buono scuola
1. Per l'attuazione delle finalità previste
dalla presente legge, l'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
eroga in favore dei soggetti indicati dall'articolo
2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un
contributo annuo denominato "buono scuola"
destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75
per cento, e per un importo comunque non superiore
a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza,
o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia,
di base e secondarie, statali e paritarie, effettivamente
sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico.
2. Il contributo è pari al 90 per cento delle
spese sostenute, nei limiti dell'importo massimo
stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti
portatori di handicap.
3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato
su proposta dell'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, previo parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana,
sono determinati in particolare:
a) il limite di reddito per l'accesso al buono,
da definire mediante sommatoria del quoziente familiare
da attribuire a ciascuno dei componenti a carico
del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel
caso di componente interessato alla frequenza scolastica,
e con priorità per le situazioni di maggiore
svantaggio economico;
b) la quota percentuale di copertura delle spese,
da articolare, nel rispetto del limite massimo di
cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali
a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo
i parametri di cui alla precedente lettera a);
c) le spese di frequenza da classificare ammissibili
ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale
franchigia da applicare;
d) le procedure e i termini d'inoltro delle istanze
e le modalità di erogazione dei buoni scuola;
e) le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza
presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;
f) i criteri di rappresentanza delle associazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 4.
ARTICOLO
4 Vigilanza e controllo
1. In sede di valutazione sull'attuazione della
presente legge, l'Osservatorio regionale permanente
per la dispersione scolastica, istituito presso
l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione, è integrato
da cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie,
scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti,
di rilievo nazionale presenti nel territorio della
Regione. Tra i compiti dell'Osservatorio regionale
rientra il monitoraggio dell'offerta
formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.
2. E' istituito presso il Dipartimento pubblica
istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione un servizio
con compiti ispettivi e di vigilanza da svolgere
con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione
con gli organi dello Stato presenti nel territorio
regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola
il rispetto della normativa regionale o statale
in materia di diritto allo studio, parità
scolastica ed erogazione del buono scuola.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione presenta
alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea
regionale siciliana, a conclusione di ogni anno
scolastico, una relazione sull'attività di
vigilanza e sui dati di applicazione della presente
legge.
ARTICOLO
5 Decorrenza degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge
e coordinati con il decreto del Presidente della
Regione, di cui al comma 3
dell'articolo 3, sono attuati a partire dall'anno
scolastico 2002-2003.
ARTICOLO
6 Interventi per il diritto allo studio
1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli
Enti locali, con le Autonomie scolastiche e con
le organizzazioni no profit del settore, promuove
interventi volti a rendere effettivo il diritto
di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del
sistema scolastico e formativo.
2. Ad integrazione degli interventi già previsti
dalla vigente legislazione regionale e statale in
materia di libri di testo;
sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali
e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità;
servizi di ristorazione e trasporti; obbligo scolastico
e formativo, il Presidente della Regione, con decreto
adottato su proposta dell'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, previo parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana,
individua l'importo e le modalità di erogazione,
attraverso le istituzioni scolastiche statali, di
un assegno una tantum da destinare in favore delle
famiglie e degli altri soggetti indicati all'articolo
2, in condizione di disagio economico.
3. Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno
una tantum è determinato dal decreto del
Presidente della Regione di cui al comma 3 dell'articolo
3.
4. L'importo dell'assegno non può superare
l'ammontare di 750 euro e, in caso di più
soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare
che frequentino scuole statali di ogni ordine e
grado, non può superare l'ammontare di 500
euro per ciascun soggetto.
ARTICOLO
7 Tassa rifiuti solidi urbani. Annualità
pregresse
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere contributi alle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado della
Sicilia per il pagamento della tassa rifiuti solidi
urbani iscritta a ruolo fino all'anno 2000.
ARTICOLO
8 Modifiche di norma e proroga di termini
1. Il comma 36 dell'articolo 56 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:
"36. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge
regionale 24 febbraio 2000, n. 6 è così
modificato: Le norme di cui al presente articolo
entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre
2002, con esclusione delle disposizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 che entreranno in vigore
alla data del 1° ottobre 2004. Nella fase transitoria
l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione continua a svolgere
i compiti e le funzioni per
l'organizzazione della rete scolastica, sulla base
delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici
scolastici periferici del Ministero della pubblica
istruzione, previo parere dei consigli scolastici
provinciali, sentite le associazioni dei dirigenti
scolastici".
ARTICOLO
9 Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo
e medie superiori
1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio
1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Regione siciliana garantisce
attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni
della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori
che si recano presso altro comune per frequentare
scuole pubbliche statali o paritarie qualora non
esista nel comune di residenza la corrispondente
scuola pubblica.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli
alunni che usufruiscono di provvidenze regionali
per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti
la frequenza scolastica, assicura agli alunni il
trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti
a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata
degli interessati, mediante altri mezzi gestiti
direttamente dal comune o mediante servizio affidato
a terzi.
4. In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente
più vantaggiosa o funzionale, il sindaco
eroga agli interessati, che sceglieranno autonomamente
le modalità di trasporto, un contributo pari
al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico
di linea.
5. Il contributo per il trasporto scolastico è
commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio
pubblico di linea per la
scuola allocata nel comune più vicino, anche
se lo studente sceglie una scuola più lontana.
6. Il contributo per il trasporto gratuito è
riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza.
Se lo studente documenta una frequenza scolastica
inferiore a quindici giorni non ha diritto per il
mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi
in cui ricadono le festività infrasettimanali
o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio
dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima
ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti
proporzionalmente.
7. Per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale
17 marzo 2000, n. 8".
ARTICOLO
10 Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri
di testo per gli alunni della scuola media inferiore
1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 è
erogato nei limiti dell'attuale stanziamento di
bilancio a favore dei soggetti individuati dall'articolo
2 per la frequenza della prima, seconda e terza
classe della scuola media inferiore, un contributo
aggiuntivo pari al 30 per cento di quello spettante
ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale
31 dicembre 1985, n. 57.
2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti
medesimi il cui indicatore della situazione economica
equivalente per l'anno 2001 non sia superiore a
euro 14.177,25. Negli anni scolastici successivi
si farà riferimento all'anno fiscale immediatamente
precedente. L'indicatore della situazione economica
equivalente è determinato con le modalità
previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.
ARTICOLO
11 Museo interdisciplinare
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale
15 maggio 1991, n. 17 è aggiunta la seguente
lettera:
e) Museo regionale di storia naturale e mostra permanente
del carretto siciliano di Terrasini.
2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale
15 maggio 1991, n. 17 è abrogata la lettera
l).
ARTICOLO
12 Stamperia regionale Braille
1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai
contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui
alla legge regionale 30
dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni, concessi all'Unione Italiana Ciechi
per il funzionamento della stamperia regionale Braille,
possono essere utilizzati per acquisto di immobili,
lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria anche degli immobili di proprietà
dell'Unione Italiana Ciechi ed utilizzati esclusivamente
per l'attività ed il funzionamento della
stamperia regionale Braille.
2. Gli immobili, eventualmente già acquistati
o da acquistare con tali fondi, restano comunque
acquisiti al patrimonio della Regione siciliana
e sono concessi in uso gratuito all'Unione Italiana
Ciechi per le finalità connesse al funzionamento
della stamperia regionale Braille.
ARTICOLO
13 Ulteriori finanziamenti per le scuole materne
ed elementari
1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e
contributi per il mantenimento delle scuole materne
non statali è autorizzata per l'anno 2002
l'ulteriore spesa di 2.221 migliaia di euro da iscrivere
all'U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373701). All'onere
di cui al presente comma si provvede con parte delle
disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo
215704 - accantonamento 1015 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione siciliana per l'esercizio finanziario
2002 sono
introdotte le seguenti variazioni:
- U.P.B. 9.2.1.1.2 (capitolo 372514) + 130 migliaia
di euro;
- U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373702) + 4.127 migliaia
di euro.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con
parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2
- capitolo 215704 -
accantonamento 1015 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.
ARTICOLO
14 Norma finanziaria (omissis).
ARTICOLO
15
1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione. |