REGIONE SARDEGNA
LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1984, N. 31 NUOVE
NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO E SULL'ESERCIZIO DELLE
COMPETENZE DELEGATE. TITOLO I (FINALITA' E
OBIETTIVI DELLA LEGGE)
Art.1
Finalità e obiettivi
Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto
allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34
della Costituzione, dell'articolo 5 dello Statuto
e della norma prevista nel Capo quinto del decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,
n. 348, la Regione, i Comuni e i Consorzi di Comuni
promuovono e attuano gli interventi e i servizi
previsti dalla presente legge in modo da perseguire
le seguenti finalità :
a) generalizzare la frequenza della scuola materna;
b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale e quelli derivanti da stati invalidanti
e inabilitanti che possono determinare l'evasione
dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente
oneroso l'assolvimento;
c) favorire il proseguimento degli studi ai capaci
e meritevoli in disagiate condizioni economiche;
d) favorire l' inserimento scolastico dei figli
degli emigrati;
e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola
a pieno tempo, a tempo prolungato, e delle attività
di integrazione e di sostegno, anche nei mesi estivi,
attraverso la predisposizione di strutture e di
servizi collettivi atti a rendere pienamente operante
l'agibilità e la funzionalità educativa
delle scuole;
f) favorire - al fine di garantire il pieno esercizio
del diritto allo studio e all'apprendimento - lo
sviluppo delle iniziative di ricerca e di sperimentazione
didattica, di programmazione educativa, anche in
collaborazione con l'IRRSAE, in attesa dell'emanazione
di apposita normativa regionale;
g) assicurare il compimento dell'obbligo scolastico
da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da
parte dei lavoratori, favorire ogni altra iniziativa
di promozione educativa e culturale, nel quadro
di un sistema regionale di educazione permanente.
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, nel quadro delle
direttive generali indicate dal programma regionale
di cui al successivo articolo 14, stabiliscono le
modalità ed i criteri per l'attuazione degli
interventi, coordinandoli ed integrandoli con quelli
dello Stato e degli altri enti. La Regione, nel
perseguire queste finalità , promuove il
coordinamento dei servizi per il diritto allo studio
con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici,
sociali, assistenziali e con le attività
integrative della scuola e con la valorizzazione
del ruolo propositivo e programmatorio degli organi
collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, e successive
modificazioni.
TITOLO II (TIPOLOGIA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI)
Art.2 Scuola materna
Nel settore della scuola materna i Comuni, o i Consorzi
di Comuni sentiti gli organi collegiali della scuola,
attuano i seguenti interventi: a) servizio di trasporto
e relativi oneri assicurativi;
b) servizio di mensa;
c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle
relative attrezzature;
d) ogni altro intervento volto al perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 1 (comma
1, lettera a).
Per garantire nelle scuole materne private l'attuazione
dei servizi, di cui al primo comma, e la parità
di trattamento a tutti gli utenti, i Comuni o i
Consorzi di Comuni devono stipulare con le scuole
o con gli enti gestori, che ne facciano richiesta,
apposite convenzioni. Gli enti gestori presentano
ai Comuni o al Consorzio di Comuni, con cui sono
convenzionati, un rendiconto relativo all'utilizzazione
dei contributi e delle rette percepite al termine
di ogni anno.
La Regione emanerà apposite direttive alle
quali i Comuni dovranno ispirarsi nella stipula
della convenzione.
Art.3 - Interventi straordinari regionali per la
scuola materna
In considerazione del grave indice di carenza di
strutture pubbliche adeguate, al fine di garantire
ed estendere l'esercizio del diritto allo studio
e in attuazione delle finalità indicate nell'articolo
1, la Regione, sulla base del programma annuale
degli interventi per il diritto allo
studio da sottoporre al parere della competente
Commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni
anno, eroga contributi alle scuole materne nel limite
del 75 per cento e nei limiti degli stanziamenti
regionali, per:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè
il riattamento eventuale degli immobili, sentito
il parere delle amministrazioni comunali sedi della
scuola;
b) gli arredamenti e le attrezzaure d'uso;
c) le spese di gestione. Sono escluse dalla erogazione
dei contributi le spese che per legge sono di competenza
dello Stato. Art.4 Edifici scolastici ESMAS.
La Regione con successiva legge regionale regolarmenterà
il regime di proprietà degli edifici scolastici,
costruiti con fondi pubblici e attualmente affidati
alla gestione dell'ESMAS.
Art.5 Rappresentanti della Regione negli organi
dell'ESMAS
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale della pubblica istruzione,
sentito il parere della competente Commissione consiliare,
designa al Ministro della pubblica istruzione, un
rappresentante dell'Amministrazione regionale, da
chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione
dell'ESMAS ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
n. 6, della legge 1º giugno 1942, n. 901, e
un altro rappresentante da chiamare a far parte
del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dellarticolo
10 della medesima legge 1º giugno 1942, n.
901.
Art.6 Scuola dell'obbligo
Nel settore della scuola dell'obbligo, ivi compresi
i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni,
sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti
interventi:
a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante
facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria
sia mediante l'eventuale acquisto degli appositi
mezzi e la loro gestione.
I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono
essere utilizzati anche quando gli alunni debbano
partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche
o alle attività ricreative o sportive connesse
con la programmazione scolastica; possono essere
altresì utilizzati, purchè le norme
sulla circolazione stradale lo consentano, per il
trasporto di alunni frequentanti scuole anche di
grado diverso;
b) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative
di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato;
c) forniture gratuite dei libri di testo per gli
alunni delle scuole elementari secondo le modalità
per l'acquisto e per la distribuzione determinate
dai Comuni;
d) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per
l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e
di periodici, attinenti alla realtà della
Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile,
politica, economica, letteraria e artistica, alla
lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze
e alla cultura in generale del popolo sardo - per
le biblioteche di classe, di circolo e di istituto
e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo;
e) fornitura gratuita o semigratuita di libri di
testo, pubblicazioni didattiche, attinenti alla
realtà della Sardegna - con precisi riferimenti
alla storia civile, politica, economica, letteraraia
e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi,
alle usanze e alla cultura in generale del popolo
sardo - e di materiale didattico ad uso individuale
a favore degli studenti della scuola dell'obbligo
capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;
f) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari
per le visite didattiche e d'istruzione nell'ambito
della programmazione educativa di circolo o di istituto;
g) erogazione di mezzi finanziari per le attività
integrative, di sostegno, di sperimentazione, di
tempo pieno e di tempo prolungato; h) erogazione
di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi
socio - psico - pedagogici, di medicina scolastica
e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali.
Gli interventi per l'integrazione dei servizi di
medicina scolastica e medico - socio - psico - pedagogici,
per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono
attuati d'intesa con le competenti autorità
scolastiche e le Unità sanitarie locali;
i) provvidenze e contributi anche per posti gratuiti
e semigratuiti in convitti o pensionati per alunni
che, in carenza di altre forme di assistenza ed
in presenza di particolari motivi di ordine sociale
ed economico, non possano assolvere l'obbligo scolastico
nel proprio ambiente; l) servizi ed iniziative volte
a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso
della droga e a rimuovere le cause di devianza e
di disadattamento sociale;
m) ogni altro intervento volto al perseguimento
delle finalità di cui al precedente articolo
1.
Art.7 Scuola secondaria superiore
Nel settore dell'istruzione secondaria superiore
ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali
ed i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di
Comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano i
seguenti interventi:
a) servizi di trasporto. I servizi di trasporto
consistono:
- in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea
ordinaria;
- nella istituzione, in mancanza o carenza dei mezzi
di linea ordinaria, di appositi servizi gestiti
direttamente dai Comuni o dai Consorzi di enti locali;
- in altre forme di facilitazioni e di servizi,
anche privati, sostitutivi di quelli pubblici mancanti
o carenti.
Per l'organizzazione dei suddetti servizi, dovrà
essere previsto anche l'utilizzo, mediante la stipulazione
di apposite convenzioni, di mezzi di trasporto di
istituti scolastici, nonchè l'impiego degli
stessi per l'attuazione della normale attività
didattica;
b) servizi di mensa.
Il servizio di mensa sarà organizzato dai
Comuni a favore degli studenti che si trovino in
condizioni di difficoltà per il rientro nella
propria abitazione a causa della distanza, della
incongruità degli orari dei mezzi pubblici
o a causa di esigenze scolastiche, ed altresì
a beneficio di quegli studenti che, per comprovate
ragioni, siano costretti a soggiornare normalmente
nella sede della scuola. Esso consiste:
- nell'istituzione o nell'utilizzazione di mense
collettive;
- nella predisposizione di altri interventi sostitutivi;
c) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per
l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e
di periodici, attinenti alla realtà della
Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile,
politica, economica, letteraria e artistica, alla
lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze
e alla cultura in generale del popolo sardo
- per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature,
di materiale didattico di uso collettivo;
d) fornitura gratuita o semi gratuita di libri di
testo, di pubblicazioni didattiche, attinenti alla
realtà della Sardegna - con precisi riferimenti
alla storia civile, politica, economica, letteraria
e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi,
alle usanze e alla cultura in generale del popolo
sardo - di materiale didattico ad uso individuale,
a favore di studenti capaci e meritevoli in disagiate
condizioni economiche; e) organizzazione o erogazione
di mezzi finanziari per attività didattiche,
integrative, di sostegno e di sperimentazione e
per viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione
educativa d'istituto;
f) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione
dei servizi socio - psico - pedagogici, di medicina
scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
Gli interventi per l'integrazione dei servizi di
medicina scolastica e medico - socio - psico - pedagogici,
per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono
attuati d'intesa con le competenti autorità
scolastiche e le Unità sanitarie locali;
g) servizi e iniziative volte a prevenire e combattere
il diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere
le cause di devianza e di disadattamento sociale;
h) istituzione di assegni di studio o erogazione
di contributi per posti gratuiti o semigratuiti
in pensionati o convitti a favore degli studenti
residenti nel proprio territorio;
i) ogni altro intervento volto al perseguimento
delle finalità di cui al precedente articolo
1.
Art.8 Servizio di mensa per il personale
Nelle scuole materne e dell'obbligo nelle quali
si realizzano esperienze di tempo pieno, di tempo
prolungato, o di attività integrative, il
personale interessato può fruire, a prezzo
agevolato, del servizio di mensa insieme agli alunni.
Possono, altresì , usufruire del servizio
di mensa a prezzo agevolato gli Istitutori ed il
personale ausiliario dei convitti annessi agli Istituti
professionali di Stato, ove non previsto dal loro
rapporto di lavoro.
L'entità della contribuzione sarà
stabilita dal Consiglio di istituto per il personale
dei convitti, dal Comune per quello delle altre
scuole.
Art.9 Attuazione dei servizi
I servizi e gli interventi previsti dalla presente
legge sono attuati e gestiti dai Comuni o dai Consorzi
di Comuni, relativamente alle competenze attribuite
ai Comuni o Consorzi di Comuni dal successivo Titolo
III della presente legge, direttamente oppure indirettamente
tramite appalto o convenzione.
Nell'affidamento della gestione deve essere data
la preferenza alla scuola.
All'attuazione dei servizi predetti partecipano,
per gli opportuni controlli, gli organismi scolastici
e collegiali.
Art.10 Contributi degli utenti
I destinatari degli interventi di cui all'articolo
2, lettere a) e b), all'articolo 6, lettere a) e
b), e all'articolo 7, lettere a) e b), usufruiscono
degli interventi stessi contribuendo alla copertura
finanziaria dei relativi costi con una quota determinata
dai Comuni o dai Consorzi di Comuni, in base alle
loro condizioni economiche.
In attuazione della lettera b) e della lettera c)
dell'articolo 1, sulla base della programmazione
e delle direttive regionali, sono esonerati da ogni
contribuzione gli studenti capaci e meritevoli,
in disagiate condizioni economiche, della scuola
materna, dell'obbligo e della secondaria superiore.
TITOLO III - (COMPETENZE DEI COMUNI)
Art.11 Competenze dei Comuni
I Comuni o i Consorzi di Comuni, sulla base della
programmazione e delle direttive regionali:
a) determinano le fasce di reddito cui rapportare
la contribuzione degli utenti, di cui al precedente
articolo 10, per i servizi di trasporto, di mensa
e per quelli convittuali;
b) stabiliscono modalità e criteri per l'ammissione
a convitti;
c) attuano gli interventi di cui al successivo articolo
12;
d) concorrono, in forma singola o associata, alla
realizzazione degli obiettivi della programmazione
educativa e didattica erogando contributi diretti
a sostenere la scuola a tempo pieno, a tempo prolungato
e le diverse attività di sperimentazione,
di integrazione e di sostegno; e) decidono, sentito
il Consiglio scolastico distrettuale, le forme e
i modi di partecipazione democratica alla organizzazione
dei servizi di propria competenza, assicurando il
concorso degli organi collegiali della scuola;
f) promuovono ed attuano, oltre agli interventi
di cui ai precedenti articoli, sentiti gli organi
collegiali della scuola e in raccordo con i servizi
sociali e sanitari, iniziative di assistenza scolastica
individualizzata, anche mediante la concessione
di mezzi finanziari alla famiglia, al fine di consentire
la frequenza e l'apprendimento scolastico degli
alunni minorati fisici e psichici;
g) promuovono ed incentivano, su parere del competente
consiglio di circolo o d'Istituto, l'attuazione
di particolari attività di sostegno didattico
ed educativo atte ad agevolare l'inserimento scolastico
dei figli degli emigrati, rientrati in Sardegna;
h) provvedono, anche avvalendosi degli appositi
finanziamenti regionali, al riattamento e alla manutenzione
delle strutture degli Istituti professionali di
Stato, nonchè dei convitti annessi.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative di
cui alla presente legge, per l'attuazione dei servizi
destinati agli alunni che frequentano le scuole
materne, dell'obbligo e gli istituti di istruzione
secondaria superiore situati nei rispettivi territori.
Le funzioni concernenti il trasporto degli alunni
delle scuole materne, dell'obbligo e della scuola
secondaria superiore, e l'erogazione degli assegni
di studio vengono esercitate dai Comuni, singoli
o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni
stessi. Art.12 Interventi per studenti capaci e
meritevoli in disagiate condizioni economiche
Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche il proseguimento
degli studi oltre la scuola dell'obbligo, i Comuni
attuano gratuitamente in loro favore gli interventi
di cui all'articolo 7, lettere a), b) e d). In mancanza
di istituti raggiungibili quotidianamente dalla
residenza dello studente senza eccessivo disagio,
i Comuni possono intervenire con contributi anche
per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati,
convitti, ad eccezione di quelli annessi agli Istituti
professionali di Stato, o con altri interventi individuali
sostitutivi. I benefici previsti dai due precedenti
commi vengono attribuiti per concorso. I benefici
vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno
scolastico e confermati per gli anni successivi
del corso di studio ove sia conseguita la promozione
alla classe superiore o permanga la condizione di
disagio economico; in casi eccezionali, motivati
o documentati, i benefici possono essere confermati
anche in difetto della promozione alla classe superiore.
I Comuni possono altresì istituire assegni
di studio a favore degli studenti residenti nel
proprio territorio, iscritti a scuole secondarie
di secondo grado. I Comuni stabiliscono, sulla base
della programmazione e delle direttive regionali,
il numero degli assegni di studio da mettere a concorso,
il loro importo, le modalità di assegnazione
ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali
devono tener conto delle condizioni economiche e
sociali delle famiglie e del merito scolastico.
L'assegno di studio non è cumulabile con
altri assegni o borse di studio, col posto gratuito
in convitto, nonchè con altri benefici previsti
dalla presente legge.
All'alunno è data facoltà di opzione.
TITOLO IV (COMPETENZE DELLA REGIONE)
Art.13 Competenze della Regione
La Regione: a) predispone il piano pluriennale del
diritto allo studio e il relativo programma annuale
degli interventi di cui al successivo articolo 14;
b) impartisce le direttive per l'attuazione degli
interventi;
c) eroga ai Comuni o ai Consorzi di Comuni i finanziamenti
per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli
2, 6 e 7 nonchè i finanziamenti per gli interventi
imprevisti o aggiuntivi di cui agli articoli 14,
secondo e terzo comma, e 15, terzo comma;
d) attua il collegamento informativo e conoscitivo
permanente con i distretti scolastici e con gli
organi collegiali della scuola; promuove ricerche
ed indagini sulle problematiche della scuola in
Sardegna e ne cura la pubblicazione e la diffusione;
e) promuove altresì incontri di studio, convegni
e congressi. A tal fine la Regione si avvale anche
degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio
1973, n. 477, e successivi decreti delegati;
e) promuove la realizzazione di un quadro informativo,
con particolare riferimento ai servizi di orientamento
scolastico, nel rispetto delle funzioni attribuite
in materia ai distretti scolastici ai sensi dell'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica n.
348 del 19 giugno 1979. In attesa di apposita normativa
la Regione eroga agli stessi distretti contributi
per lo svolgimento di iniziative di informazione
e orientamento;
f) favorisce e finanzia idonee forme di assicurazione
degli alunni e del personale docente, ausiliario
e di vigilanza delle scuole materne, dell'obbligo
e secondarie superiori per gli eventi dannosi connessi
alle attività scolastiche ed extrascolastiche;
g) eroga contributi agli Istituti professionali
di Stato, con annesso convitto, per l'assegnazione
di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni che
li frequentano, nonchè contributi per l'acquisto
di suppellettili necessarie per il loro funzionamento;
h) eroga contributi agli Istituti professionali
di Stato per l'acquisto di attrezzature didattiche
e scientifiche nonchè per la gestione di
mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici ed
aziendali;
i) effettua gli interventi di cui all'articolo 3;
l) le eroga finanziamenti straordinari ai Comuni
per il riattamento e la manutenzione straordinaria
delle strutture degli Istituti professionali di
Stato, nonchè dei convitti annessi.
La competenza in materia di turismo scolastico di
cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale
21 aprile 1955, n. 7, è attribuita all'Assessorato
regionale della pubblica istruzione, informazione,
spettacolo e sport.
TITOLO V (PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI)
Art.14 Programmazione regionale
Il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta regionale, in coerenza con le previsioni
del piano regionale di sviluppo, il piano pluriennale
per il diritto allo studio. Per il periodo corrispondente
a quello del bilancio pluriennale esso assume come
riferimento il quadro delle risorse che il bilancio
pluriennale rappresenta. Il piano indica i criteri
per la ripartizione dei finanziamenti, le direttive
per lo svolgimento dei servizi, con particolare
riferimento al coordinamento delle attività
comunali con gli altri servizi socio - sanitari,
tenendo conto delle indicazioni fornite dai Comuni,
o dai Consorzi di Comuni, dai consigli scolastici
distrettuali e provinciali, nonchè delle
esigenze di zone particolarmente depresse dal punto
di vista economico e culturale. La Giunta regionale
approva, sentita la competente Commissione consiliare,
entro il 31 marzo di ogni anno, il programma degli
interventi per il diritto allo studio relativo all'anno
scolastico successivo. Il programma indica gli obiettivi
prioritari da realizzare e le direttive da impartire
agli enti locali; definisce gli interventi gestiti
direttamente dalla Regione, determina l'ammontare
del finanziamento per ciascun Comune e dei finanziamenti
straordinari di cui all'articolo 3, nonchè
l'entità dei finanziamenti destinati a soddisfare
eventuali esigenze impreviste. I finanziamenti per
esigenze impreviste non devono superare il 5 per
cento dello stanziamento annuale complessivo, destinato
agli enti locali o ai Consorzi di enti locali, e
sono attribuiti, sentita la competente Commissione
consiliare, all'inizio dell'anno scolastico.
La Giunta regionale è , comunque, autorizzata
ad erogare entro il 15 giugno di ogni anno, un acconto
sui finanziamenti regionali destinati alle attività
previste della presente legge per un ammontare pari
alla metà della somma già assegnata
per ciascun Comune nell'anno scolastico precedente.
Art.15 Programmazione dei Comuni
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, deliberano, entro
il mese di giugno, il programma annuale di interventi
per l'attuazione del diritto allo studio coordinando
con le proprie risorse i finanziamenti regionali
e tenendo conto delle indicazioni degli organi collegiali
e delle proposte formulate dai distretti scolastici
in base all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 maggio 1974, n. 418.
I Comuni decidono, nel quadro degli indirizzi stabiliti
dalla programmazione regionale, le modalità
di realizzazione e di coordinamento dei servizi.
I Comuni che gestiscono i servizi di cui alla presente
legge, in forma associata, ricevono, sulla base
di documentate richieste, un incentivo finanziario
non superiore alla misura del 5 per cento rispetto
all'ammontare del finanziamento ordinario loro attribuito
nel corso dell'anno precedente.
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, sono tenuti a
trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 novembre
di ogni anno, una dettagliata relazione contenente
i dati essenziali relativi alla condizione della
scuole nell'ambito del loro territorio e il consuntivo
sull'attività svolta, sui costi sostenuti
e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico
precedente. Copia della relazione è trasmessa
ai consigli scolastici distrettuali e provinciali.
TITOLO VI (NORME FINANZIARIE)
Art.16 Ripartizione dei finanziamenti
Allo scuola dell'obbligo è assicurato un
finanziamento non inferiore al 45 per cento dello
stanziamento complessivo per i diversi settori di
intervento.
Nel riparto dei fondo l'Assessore regionale della
pubblica istruzione riserva, come previsto dal secondo
comma del precedente articolo 14, una quota non
superiore al 5 per cento dello stanziamento annuale
complessivo destinato ai Comuni, o ai Consorzi di
Comuni. Art.17 Norma finanziaria omissis
TITOLO VII (NORME FINALI E TRANSITORIE)
Art.18 Somme non utilizzate
Le somme dell'assegnazione annua ai Comuni, o ai
Consorzi di Comuni, che non sia stato possibile
utilizzare e i relativi interessi maturati sulla
stessa assegnazione, saranno destinati dagli stessi
per le medesime finalità , per far fronte
alle spese dell'anno successivo.
Art.19 Abrogazione
Sono abrogate la legge regionale 23 marzo 1965,
n. 6, e la legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26.
Gli interventi di cui ai capitoli del bilancio della
Regione per il 1984 corrispondenti ai capitoli 11012,
11013, 11025 e 11026 del bilancio della Regione
per il 1983, che con la presente legge vengono soppressi,
verranno regolamentati con la legge finanziaria.
Art. 20 Somme residuate
Le somme eventualmente residuate da erogazioni effettuate
in esercizi precedenti ai sensi della legge regionale
11 ottobre 1971, n. 26, e i relativi interessi maturati
sulle stesse somme, possono essere utilizzati per
le stesse finalità per far fronte alle spese
dell'anno scolastico successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge.
Le somme residuate devono essere impegnate dal Comune
con formale atto deliberativo entro il 30 novembre
successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge. Di esse dovrà essere data
comunicazione alla Regione e dovrà essere
presentato un consuntivo sulla utilizzazione.
Art.21 Prima applicazione della legge
Il programma di cui al secondo comma dell'articolo
14, limitatamente al primo anno scolastico successivo
alla entrata in vigore della presente legge, sarà
formulato sui dati trasmessi dai Comuni.
A tal fine le Amministrazioni comunali, entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale
della pubblica istruzione i dati sui trasporti degli
alunni, sulla popolazione scolastica, sugli abitanti
residenti nel proprio territorio, nonchè
tutte le indicazioni relative ai turni scolastici,
alla sperimentazione, al tempo pieno, al tempo prolungato
e alle attività di integrazione e di sostegno
attuate nelle scuole esistenti nel Comune.
Art.22 La presente legge entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione. La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
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