REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 12-05-1980 NORME
ORGANICHE PER L' ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
TITOLO
I - FINALITA' DELLA LEGGE
ARTICOLO
1 (Obiettivi)
1. La Regione, allo scopo di favorire un costante
rapporto tra scuola, societa' e mondo del lavoro,
programma, promuove ed attua interventi diretti
a rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione del
diritto allo studio anche nel quadro dell' educazione
permanente e secondo le esigenze dell' istruzione
ricorrente.
2. Tali interventi sono fiscalizzati alla realizzazione
degli obiettivi di sviluppo umano, culturale e sociale
di cui agli articoli 7 e 8 dello Statuto della Regione
Puglia e in applicazione del DPR 24/ 7/ 1977, n.
616.
ARTICOLO 2 (Destinatari)
1. La presente legge e destinata agli utenti
delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con
particolare riferimento alla scuola materna e dell
obbligo, agli studenti delle Universita e,
per quanto riguarda la promozione culturale ed educativa,
a tutti i cittadini.
ARTICOLO 3 (Forme di intervento)
1. Al conseguimento degli obiettivi previsti dal
precedente art. 1, la Regione provvede mediante:
a) l' erogazione di finanziamenti ai Comuni per
l' espletamento delle funzioni ad essi attribuite
a norma degli artt. 42 e 45 del DPR 616/ 77 e da
estendersi anche alle scuole materne;
b) i supporti tecnici all' azione di orientamento
scolastico svolta dai distretti scolastici;
c) la realizzazione di strutture e servizi per la
educazione permanente e la istruzione ricorrente
di tutti i cittadini, in armonia con gli indirizzi
ed i bisogni emergenti;
d) la programmazione di interventi nell' edilizia
scolastica con l' indicazione di criteri che condizionino
l' erogazione di fondi regionali al rispetto della
vigente normativa;
e) la predisposizione di servizi di assistenza scolastica
in favore degli studenti universitari.
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 4 (Programmazione distrettuale)
1. I consigli distrettuali scolastici, nell
espletamento delle loro funzioni, sulla base degli
indirizzi della Regione e delle proposte dei consigli
di circolo e di istituto, elaborano, per l
anno finanziario successivo, il programma annuale
per l attuazione del diritto allo studio.
2. Tale programma, che dovra' indicare le singole
forme, le priorita' nonche' la localizzazione degli
interventi, viene inviato alla Regione ed ai Comuni
del distretto scolastico e al Consiglio scolastico
Provinciale.
ARTICOLO 5 (Piani comunali)
1. I Comuni, entro il mese di giugno, in linea con
le indicazioni contenute nel programma distrettuale
e tenendo conto dei fabbisogni, delle proprie risorse,
di quelle indicate nei bilanci annuali e pluriennali
della Regione e dei fondi attribuiti direttamente
dallo Stato, elaborano il piano annuale di intervento
per l' espletamento delle funzioni e dei servizi
di assistenza scolastica di cui alla lettera a)
del precedente art. 3.
2. Detto piano dovra' indicare le singole forme,
le priorita' nonche' la localizzazione degli interventi.
I Comuni formulano, altresì, alle rispettive
Province e alla Regione proposte per l' azione di
programmazione e coordinamento dei servizi di cui
alla lettera b) del precedente articolo 3.
ARTICOLO 6 (Piano regionale)
1. Nel quadro del programma di sviluppo economico,
la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, elabora il piano annuale per l' attuazione
del diritto allo studio, tenendo conto dei programmi
dei distretti scolastici e dei piani di intervento
proposti da ciascun Comune, nonche' delle proposte
di coordinamento formulate dai Consigli scolastici
provinciali, di cui all' art. 15 del DPR n. 416
del 31- 5- 1974.
2. Il piano regionale individua i fabbisogni in
relazione alla popolazione scolastica, alle condizioni
socio - economiche delle zone, al tipo di insediamento
sul territorio, all' indice di carenza dei servizi.
3. Detto programma di intervento viene definito
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del bilancio annuale e pluriennale della Regione.
4. Nell' elaborazione del piano regionale annuale
per l' attuazione del diritto allo studio sara'
data priorita' agli interventi destinati agli alunni
della scuola materna e dell' obbligo, e diretti
a favorire le iniziative del tempo pieno.
5. Saranno inoltre privilegiati gli interventi di
tipo collettivo rispetto a quelli a carattere individuale.
6. In particolare la Regione eroghera' ai Comuni
contributi sulla base delle seguenti priorita':
a) servizi di mensa;
b) servizi di trasporto;
c) dotazione e funzionamento delle biblioteche di
classe e d' istituto;
d) interventi per l' integrazione scolastica degli
handicappati e dei disadattati;
e) espletamento dei servizi e delle attivita' di
cui alle lettere b), d), f) e g) dell' art. 6 del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, ad integrazione dei contributi che
i consigli di circolo e d' istituto ricevono dallo
Stato;
f)* interventi a favore degli studenti capaci e
meritevoli, privi di mezzi che frequentino le scuole
secondarie superiori anche fuori dell' ambito regionale,
qualora non sussitano condizioni di reciprocità
interregionale; * lettera così modificata
dallart. 1 della l.r. 43/80
g) assegnazione di fondi ai Convitti nazionali e
ai Convitti annessi agli Istituti professionali
e/ o tecnici di Stato per il conferimento di posti
gratuiti e semigratuiti agli studenti capaci e meritevoli
che versino in particolari condizioni di bisogno,
oltreche' per garantire la funzionalita' e l' efficienza
dei Convitti medesimi;
h) provvidenze per incentivare l' istituzione delle
scuole materne comunali che assicurino, comunque,
il funzionamento degli organi collegiali della scuola.
6. Al fine di favorire le associazioni dei Comuni
entro gli ambiti territoriali di cui all' art. 11
della legge 833 per l' espletamento dei servizi
ed interventi prioritari di cui al presente articolo,
viene assegnato a ciascun Comune consorziato un
ulteriore fondo pari al 10% dell' intero contributo
spettante in base al piano regionale.
ARTICOLO 7
1. Oltre a quanto previsto dall' art. 2 la presente
legge e' destinata anche alle Scuole non statali
pubbliche e private di ogni ordine e grado.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI
INTERVENTI E DEI SERVIZI
ARTICOLO 8* (Funzioni dei Comuni) *Articolo così
modificato dallart. 2 della l.r. 43/80
1. I Comuni, tenendo conto delle priorita' indicate
nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi:
1) istituzione, organizzazione e funzionamento del
servizio di mensa;
2) trasporto e facilitazione di viaggio;
3) contributi di gestione per le Scuole materne
non statali, con priorita' per le scuole materne
comunali mediante erogazione di fondi per la copertura
delle rette di frequenza di alunni provenienti da
famiglie con fasce di reddito predeterminate dai
Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore
di scuole materne non statali che assolvono al pubblico
servizio in zone sprovviste di scuole pubbliche
in numero sufficiente rispetto all' utenza. Le scuole
materne non statali per fruire dei contributi sono
tenute ad inviare un rendiconto di utilizzazione
dei fondi all'Ente erogatore secondo le modalita'
fissate dallo stesso. Il rapporto tra le istituzioni
educative di cui innanzi ed i Comuni, secondo i
precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione
sulla base di indicazioni dell' Assessorato alla
Pubblica Istruzione della Regione;
4) provvidenze di natura individuale per gli alunni
frequentanti le scuole elementari e medie di 1°
grado non statali. Nel caso tali istituzioni educative
assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente
carenti di scuole pubbliche rispetto all' utenza,
saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva;
5) contributi per l' acquisto di materiale didattico
ad uso collettivo ed individuale, nonche' per la
dotazione alle biblioteche di classe e di istituto
di libri, giornali e riviste;
6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;
7) interventi idonei a favorire l' organizzazione
di attivita' parascolastiche, ricreative, extra
scolastiche, interscolastiche, ad integrazione di
quelle promosse dallo Stato per l' attuazione della
scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni
di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale
relativo;
8) potenziamento di residenze e convitti per studenti,
concessioni di posti gratuiti e semigratuiti in
convitti ivi compresi i Convitti nazionali, nonche'
assegni di alloggio in pensionati;
9) iniziative per l' eliminazione dell' evasione
dell' obbligo scolastico, delle cause di ripetenza
e di interruzione scolastica;
10) interventi per il decondizionamento socio -
psico - pedagogico e culturale degli handicappati
e dei disabili, favorendone la integrazione mediante
l' inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie,
salvo casi di eccezionale gravita' per i quali si
rende necessaria un' adeguata assistenza da realizzare
possibilmente nell' ambito delle stesse strutture.
Per il raggiungimento di tali finalita' possono
essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni
che operano nel settore, privilegiando il finanziamento
di ben definiti progetti socio - educativi, concordati
con gli organi collegiali della scuola. Gli interventi
in questo settore sono complementari di quelli previsti
e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977,
n. 517 e devono tenere conto della specificita'
e delle competenze statali in materia;
11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale
degli emigrati attraverso strumenti educativi ed
integrativi della scuola e della societa', anche
di intesa con gli interventi nel settore programmati
dalla CEE e nel rispetto di quanto previsto in materia
della LR n. 65 del 23- 10- 1979;
12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina
scolastica nelle scuole statali e non statali, di
intesa con le unita' sanitarie locali;
13) azione di profilassi e di iniziative rivolte
al decondizionamento sul piano fisico, psichico
ed ambientale per eliminare le cause di devianza
e di disadattamento sociale, prevenire e combattere
il diffondersi dell'uso della droga e rimuovere
le cause della delinquenza minorile connesse alla
mancata fruizione del diritto allo studio.
2. I servizi di cui al presente articolo sono destinati
anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentino
corsi finalizzati all' adempimento dell' obbligo
scolastico. Saranno, altresì, stanziati appositi
contributi dallo Stato o promossi di intesa con
le organizzazioni sindacali. Per la gestione dei
servizi di cui al presente articolo, i Comuni possono
avvalersi dellopera dei Consigli di circolo
e di Istituto, anche mediante lassegnazione
dei fondi necessari agli stessi.
ARTICOLO 9 (Personale)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al precedente art. 8 i Comuni dispongono la assunzione
del personale necessario nel rispetto dei propri
ordinamenti e della legislazione statale vigente,
utilizzando il personale riveniente dai disciolti
Patronati scolastici e Consorzi provinciali dei
Patronati scolastici di cui agli artt. 3 e 4 della
legge regionale n. 53 dell' 11- 10- 1978.
2. Ai fini della riqualificazione e dell' aggiornamento
del personale di cui al 1° comma, i Comuni si
avvalgono delle disposizioni previste dalla LR 17
ottobre 1978, n. 54 sulla Formazione Professionale.
3.* Il personale di cui al 2° comma dell' art.
11 della LR 11 ottobre 1978, n. 53, viene immesso
nei ruoli regionali previa idoneita' conseguita
mediante concorsi per l' inserimento nelle fasce
funzionali corrispondenti alla qualifica di assunzione,
purchè in possesso dei requisiti generali
per laccesso al livello del concorso. *Comma
così modificato dallart. 3 della l.r.
43/80
ARTICOLO 10* (Funzioni della Regione)
1. La Regione realizza le finalita' di cui alla
presente legge con:
a) la promozione di studi, documentazioni e ricerche
finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi
del diritto allo studio;
b) la sperimentazione di nuove iniziative e metodologie
di intervento nella materia;
c) la organizzazione di convegni, incontri di studio,
interventi promozionali, manifestazioni culturali
ed educative alle quali siano interessate strutture
formative operanti nella Regione;
d) l' organizzazione di ricerche da parte degli
alunni di scuole di ogni ordine e grado;
e) ricerche ed attivita' promozionali in materia
di diritto allo studio.
2. Per tali interventi viene istituito un apposito
fondo nei bilanci annuali e pluriennali della Regione,
la cui consistenza non puo' essere superiore al
3% del finanziamento previsto per la presente legge.
3. Per quanto concerne le iniziative di cui ai paragrafi
a), b) e c) del primo comma, la Regione terra' conto
delle indicazioni fornite dai Consigli scolastici
provinciali. *Vedi il regolamento regionale 3/2004
ARTICOLO 11 (Distretti scolastici)
1. La Regione riconosce la funzione programmatoria
e propositiva dei consigli scolastici distrettuali
cosi' come indicata dall' art. 12 del Decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
2. Per l' esercizio di tali funzioni e per la realizzazione
di iniziative promozionali di studio e di ricerca
nella materia, la Regione eroga contributi ai consigli
scolastici distrettuali sulla base di programmi
ben definiti e per obiettivi specifici di attivita'.
ARTICOLO 12 (Vigilanza e controllo)
1. Gli atti contabili relativi all' utilizzazione
dei fondi assegnati ai sensi dei precedenti articoli
restano acquisiti alla scuola e/ o Ente per l' esercizio
del potere di vigilanza della Regione.
2. Tutti gli enti beneficiari sono tenuti a presentare
alla Regione il rendiconto annuale dei fondi utilizzati.
ARTICOLO 13 (Servizio regionale per l' orientamento)
1. Ai sensi dell' art. 39 del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'
art. 31 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n.
54 e nel rispetto delle funzioni demandate in materia
ai distretti scolastici, e' istituito il servizio
regionale per l' orientamento.
2. Il servizio ha lo scopo di contribuire a:
a) rendere efficace e valido il raccordo tra diritto
allo studio e diritto alla formazione e al lavoro,
garantendo il collegamento tra i sistemi formativi
scolastico e professionali, ai fini della programmazione
e dell' attuazione di iniziative e attivita' rispondenti
ai bisogni del territorio;
b) rimuovere le cause dell' emarginazione sociale,
operando per l' inserimento e/ o il reinserimento
formativo, lavorativo e sociale degli invalidi,
dei disabili, degli handicappati e dei disadattati
in genere:
c) definire i programmi regionali di attivita' di
orientamento e di formazione utilizzando i dati
e le notizie, concernenti il sistema produttivo
ed il mercato del lavoro, rilevati ed analizzati
dall' osservatorio regionale del mercato del lavoro.
3. Il servizio di orientamento si caratterizza fondamentalmente
come struttura di ricerca operativa e di documentazione
ed ha ruolo di promozione e consulenza tecnica nei
confronti del sistema policentrico che presiede
al processo formativo e produttivo.
ARTICOLO 14* (Organizzazione del servizio regionale
di orientamento) *Articolo abrogato dallart.
36 della l. r. 15/2002 dalla data di entrata in
vigore della stessa
ARTICOLO 15 (Educazione permanente)
1. La Regione, nel quadro dell' educazione permanente,
attribuisce un posto preminente all'area dell' eta'
adulta e, per la programmazione e la gestione dell'
attivita' extrascolastica a cio' finalizzata, si
avvale degli Enti Locali, dei distretti scolastici,
delle associazioni culturali, professionali e sociali.
ARTICOLO 16 (Strutture e servizi)
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui
all' articolo precedente, la Regione utilizza le
strutture dei Centri di Servizi Sociali e Culturali
di cui alla LR n. 76 del 12- 12- 79.
2. Tali Centri assumono la denominazione di Centri
regionali dei Servizi Educativi e Culturali.
3. Il loro numero e' determinato in ragione di uno
per ogni distretto scolastico. I Centri assicurano
il servizio di educazione permanente in tutti i
Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.
4. I Centri avranno sede, di norma, nel Comune in
cui e' ubicato il Consiglio scolastico distrettuale.
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente
legge, i Comuni interessati, ove necessario, inviano
alla Regione una pianta planimetrica dei locali
da adibire a sede dei centri di cui al 2° comma,
nonche' la richiesta di strutture, attrezzature
e suppellettili indispensabili per la funzionalita'
degli stessi.
5. Entro il predetto termine, i Comuni ed i Consigli
scolastici distrettuali inviano una proposta concernente
l' organico degli operatori necessari in ciascun
ambito territoriale per l' espletamento dei compiti
di cui al successivo art. 17, tenendo conto della
popolazione
residente, delle strutture socio - educative esistenti,
delle condizioni socio - economiche di ciascuna
area.
6. Gli oneri relativi alle spese di funzionamento
del centro saranno assunti a carico della Regione
con apposita legge di finanziamento, nella quale
saranno indicati i limiti organici degli operatori
di ciascun Centro, da emanarsi entro quattro mesi
dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 17 (Compiti)
1. I Centri regionali di Servizi Educativi e Culturali
curano iniziative rivolte a:
1) acquisire dati e informazioni e predisporre analisi
per la programmazione culturale della Regione e
degli Enti Locali e concorrere alla rilevazione
delle modificazioni socio - culturali del territorio
di pertinenza;
2) collaborare per la realizzazione di iniziative
culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali
anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa
dei beni culturali, archeologici e ambientali;
3) formulare proposte ed esprimere indicazioni relative
agli interventi regionali in tema di promozione
culturale in modo da trasmettere istanze che emergono
attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;
4) promuovere ed organizzare iniziative culturali,
artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali
e svolgere studi e ricerche anche in collaborazione
con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti
nel territorio e le associazioni democratiche al
fine di diffondere la cultura in una visione complessiva
delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;
5) gestire un servizio di pubblica lettura sulla
base della dotazione libraria gia' esistente, opportunamente
incrementata. Le biblioteche dei Centri, per valorizzare
il loro ruolo di animazione e promozione culturale,
si raccordano con le altre biblioteche regionali
in una visione integrata e articolata del sistema
bibliotecario complessivo operante in Puglia;
6) formare gli adulti mediante azioni di recupero
e tecniche moderne di alfabetizzazione;
7) organizzare seminari, convegni, corsi residenziali,
corsi per adulti;
8) fornire strumenti tecnici di sostegno alle attivita'
di educazione permanente e di perfezionamento culturale
e professionale dei lavoratori;
9) realizzare corsi di educazione musicale;
10) raccordare l' orientamento scolastico e professionale
alla programmazione regionale ed ai compiti operativi
delegati alle Province;
11) ricercare ed elaborare dati relativi ai fenomeni
della evasione dell' obbligo scolastico; dell' emarginazione
e dell' indice di utenza dei servizi di assistenza
scolastica;
12) favorire l' interscambio educativo e culturale
di cui alle lettere e) ed f) dell' art. 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416;
13) estendere alle comunita' di base la fruizione
dei musei e delle biblioteche di circolo e di istituto
in correlazione con i rimanenti beni bibliografici
esistenti nell' ambito territoriale;
14) realizzare iniziative di educazione permanente
presso presidii sanitari, di difesa e protezione
civile e nelle istituzioni educative e rieducative;
15) valorizzare la cultura delle minoranze etniche
mediante opportune azioni di conoscenza linguistica,
storica e di folklore locale;
16) realizzare quant'altro gia' di competenza dello
Stato e trasferito alle Regioni in materia di educazione
degli adulti.
ARTICOLO 18 (Edilizia scolastica)
1. La programmazione degli interventi di competenza
regionale in materia di edilizia scolastica, che
concernono l' acquisto, la costruzione di nuovi
edifici scolastici, il completamento, l' ampliamento
e il riattamento di quelli gia' esistenti, viene
svolta dall' Assessorato alla PI della Regione.
ARTICOLO 19 (Edilizia scolastica - interventi)
1. Per gli adempimenti di cui al precedente articolo
l' Assessorato alla Pubblica Istruzione, tenendo
conto dei piani di intervento elaborati dai Comuni,
dalle Province e loro Consorzi, sulla base della
programmazione distrettuale considerate le carenze
di strutture di edilizia scolastica sul territorio,
formula una proposta di interventi.
Tale proposta va articolata con ordine di priorita'
anche al fine di costituire unita' scolastiche territorialmente
e socialmente integrate e di assicurare, di regola,
la presenza nel distretto di scuole dello Stato
di ogni ordine e grado. L' Assessorato alla Pubblica
Istruzione, sentita la competente Commissione consiliare,
invia tale proposta al gruppo di lavoro intersettoriale
nominato dalla Giunta regionale, per la successiva
elaborazione dei piani triennali e dei programmi
annuali di finanziamento, ai sensi del 3° comma
dell' art.7 della LR 12 agosto 1978, n. 37, ferme
restanti le priorita' indicate sulla proposta.
ARTICOLO 20* (Opere Universitarie)
*Articolo abrogato dal comma 1 dellart. 44
della l.r. 12/96
ARTICOLO 21* (Universita' ed Istituti di ricerca)
*Articolo abrogato dallart. 41 della l.r.
12/88
ARTICOLO 22 (Istituto regionale di Ricerca, Sperimentazione
e aggiornamento Educativo)
1. La Regione, per le funzioni di programmazione,
ricerca e sperimentazione, di cui agli articoli
della presente legge, si avvale della collaborazione
dell' IRRSAE anche al fine di confrontare e di utilizzare
i risultati conseguiti nell' area operativa comune.
ARTICOLO 23 (Ufficio studi e programmazione)
1. L' Ufficio Programmazione delle attivita'
di formazione, istituito con l' art. 6 della
LR 17 ottobre 1978, n. 54, assume la denominazione
di Ufficio studi e programmazione.
2. Le funzioni istituzionali di detto Ufficio si
estendono a tutti i problemi concernenti il diritto
allo studio.
3. In particolare vengono demandati al predetto
Ufficio:
- i compiti di cui all' art. 10 della presente legge,
nonche' quelli della LR 54/ 78 sulla Formazione
Professionale;
- il funzionamento dell' << equipe di esperti
per l' orientamento di cui all' art. 14;
- l' utilizzazione di operatori ed esperti per le
tematiche concernenti il diritto allo studio e la
Formazione Professionale.
4. In attesa della legge sulla strutturazione degli
uffici, i settori Assistenza scolastica e Formazione
Professionale, vengono unificati assumendo la denominazione
di settore della P.I.
ARTICOLO 23 bis* *Articolo introdotto dallart.
4 della l.r. 43/80
1. Tutti gli interventi previsti dalla presente
legge si svolgono nel rispetto delle competenze
dello Stato in materia di ordinamento degli studi
e delle attribuzioni proprie degli organi scolastici
preposti alla gestione della scuola.
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 24 (Istituti professionali di Stato)
1. In deroga a quanto stabilito nei precedenti artt.
3, 6 e 8 e fino alla entrata in vigore della legge
di riforma della scuola secondaria superiore, l'
assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti
gli Istituti Professionali di Stato e dei Convitti
annessi e' assicurata direttamente dalla Regione,
sulla base dei piani finanziari elaborata dai Consigli
degli Istituti interessati, tramite i Comuni competenti
per territorio.
ARTICOLO 25* (Personale dei Centri di Orientamento)
*Articolo abrogato dallart. 36 della l.r.
15/2002 dalla data di entrata in vigore della stessa
ARTICOLO 26* (Educazione permanente) *Articolo così
sostituito dallart. 5 della l.r. 43/80
1. Fino all emanazione della legge di finanziamento
delle strutture e delle piante organiche dei servizi
di cui all articolo 16, la Regione realizza
le medesime attivita di educazione permanente
apprestate per l anno scolastico 1978/ 79,
utilizzando in via prioritaria il personale che
abbia avuto l incarico nello stesso anno scolastico
1978/ 79.
2. Comma abrogato dallart. unico della l.r.
35/90.
3. I relativi oneri fanno carico nella misura di
lire 2.400.000.000= al Cap. 00302 del bilancio regionale
per l' esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente
Capitolo di bilancio per l' esercizio finanziario
1981.
4. Le attivita' e le iniziative di educazione permanente
saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni
dei Centri Sociali di Educazione Permanente e dei
Centri di Lettura, trasferiti ai Comuni ai sensi
dell' art. 14 della LR 17 aprile 1979, n. 22, nonche'
le strutture scolastiche del territorio,
di intesa con gli Enti locali e con gli Organi collegiali
della scuola, secondo le modalita' di cui all' art.
38 del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
5. Gli oneri relativi all' espletamento dei servizi
anzidetti fanno carico al Cap. 10602 del bilancio
della Regione per l' esercizio 1980 ed al corrispondente
capitolo di Bilancio per l' esercizio 1981.
6. Il personale in servizio nellanno scolastico
1979/80 e che abbia avuto lo stesso incarico nell'ano
scolastico 1978/79 ha diritto ad essere inquadrato
nei ruoli regionali previo concorso riservato secondo
quanto sarà stabilito con successiva legge
regionale da approvare entro il 31.12.1980.
7. Allo scopo di non creare soluzioni di continuita'
nella erogazione dei servizi il personale in questione
continuera' ad essere utilizzato dalla Regione nelle
sue attuali strutture ( CSEP, centro di Lettura,
corsi di perfezionamento culturale, corsi di Orientamento
musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore
della legge di inquadramento di cui al comma precedente
e comunque non oltre il 31- 12- 1980.
8. In via eccezionale lAmministrazione regionale
è autorizzata a coprire in unica soluzione
i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unità
di cui allanno scolastico 1978/79 mediante
contratto a termine fino al 31.12.1980.
ARTICOLO 27 (Gruppi di lavoro)
1. In attesa della legge organica sulla ristrutturazione
degli uffici, i gruppi di lavoro, di cui all' art.
38 della LR n. 18 del 25- 3- 74, costituiti con
deliberazione della Giunta regionale n. 2730 del
18- 5- 79, continuano ad attendere ai compiti istituzionali.
ARTICOLO 28 (Borse di studio)
1. Gli studenti, che all' entrata in vigore della
presente legge abbiano maturato il diritto ad una
borsa di studio pluriennale di cui alla LR 5 settembre
1972, n. 10, mantengono tale diritto fino al compimento
del ciclo degli studi alle condizioni previste nel
bando di concorso per il quale la borsa di studio
fu assegnata.
2. La Regione provvede direttamente alla liquidazione
delle borse di studio di cui al precedente comma
mediante la istituzione di un apposito capitolo
di spesa.
ARTICOLO 29 (Assistenza scolastica per gli studenti
universitari)
1. In attesa dell' emanazione delle norme per l'
esercizio delle funzioni amministrative in materia
di assistenza scolastica in favore degli studenti
universitari di cui al 2° comma dell' art. 20,
le funzioni delle Opere Universitarie continuato
ad essere disciplinate dalla legislazione vigente,
sostituendosi la Regione allo Stato per l' erogazione
dei fondi necessari ed integrando i Consigli di
Amministrazione delle Opere con la persona dell'
Assessore regionale alla P.I. o suo delegato.
2. La Regione provvede alle spese necessarie per
l' esercizio delle funzioni di che trattasi mediante
l' istituzione di appositi capitoli di spesa cui
faranno carico, altresì, gli oneri derivanti
dall' applicazione dell' ultimo comma dell' articolo
20.
ARTICOLO 30 (Disposizioni transitorie per l' anno
scolastico 1979/ 80)
1. La Giunta regionale provvede direttamente nell'
ambito delle somme stanziate nel bilancio per l'
esercizio 1980 alla erogazione delle somme dovute
ai Comuni e alle scuole per l' anno scolastico 1979/
80.
2. Eventuali residui di contributi erogati alle
scuole per l' anno scolastico 1978/ 79 e nei precedenti,
non impegnati dai Consigli di Istituto, potranno
essere utilizzati dalle stesse scuole nell' anno
scolastico 1979/ 80 per le medesime finalita' per
le quali furono assegnati.
3. Al fine di assicurare la continuita' nelle attivita'
ed iniziative concernenti il diritto allo studio
attribuite ai Comuni, i piani regionali di intervento
per l' anno scolastico 1980/ 81 vengono elaborati
prescindendo dalle procedure di cui agli artt. 4
e 5 ed in graduale attuazione dell' art. 6 della
presente legge, per una spesa complessiva non inferiore
a quanto gia' stanziato nell' anno scolastico 1979/
80 per le stesse attivita'.
4. A tale fine i distretti scolastici e i Comuni
sono tenuti a far prevenire le richieste entro 30
giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 31 (Disposizioni finanziarie) Omissis
ARTICOLO 32 (Disposizioni Finali)
1. Con l' entrata in vigore della presente legge
sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto
con essa.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera'
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|