REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1985, N. 49. DIRITTO ALLO
STUDIO - MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DI ASSISTENZA SCOLASTICA ATTRIBUITE AI COMUNI A NORMA
DELL'ART. 45 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ED
ATTUAZIONE DI PROGETTI REGIONALI. Art.
1. (Oggetto)
[1] Fino all'emanazione della legge quadro nazionale,
le funzioni amministrative relative all'assistenza
scolastica, indicate nell'articolo 42 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, ed attribuite ai Comuni,
ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. citato, sono
disciplinate dalla presente legge.
Art. 2. (Finalità)
[1] Gli interventi di cui alla presente legge hanno
il fine di contribuire a rendere effettivo il diritto
allo studio, secondo i principi di cui agli articoli
3 e 34 della Costituzione e all'articolo 4 dello
Statuto regionale.
[2] Essi, pertanto, sono diretti a favorire:
a) la frequenza della scuola materna;
b) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
c) la prosecuzione degli studi oltre la scuola d'obbligo
da parte degli alunni capaci e meritevoli ancorché
privi di mezzi; d) il completamento dell'obbligo
scolastico da parte degli adulti e l'accesso dei
lavoratori ai vari gradi di istruzione; e) la partecipazione
degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla
scuola opportunità culturali e di raccordo
con il mondo del lavoro. [
3] Nel quadro degli interventi di cui sopra, particolare
riguardo assume il recupero e l'integrazione scolastica
e sociale degli alunni colpiti da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali.
Art. 3. (Interventi)
[1] Gli interventi di cui al precedente articolo
2, sono:
a) interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza
del sistema scolastico, che comprendono servizi
individuali e collettivi: trasporti e mensa, libri
di testo ed altro materiale didattico, interventi
destinati a portatori di handicap, interventi volti
a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi,
il proseguimento degli studi oltre la scuola d'obbligo,
servizi residenziali; b) interventi volti a favorire
la partecipazione degli alunni ad iniziative dirette
alla qualificazione del processo educativo: - sostegno
a iniziative volte ad offrire al mondo della scuola
opportunità di rapporti con le strutture
extra-scolastiche ricreative, culturali e sportive;
- sostegno a iniziative di raccordo fra scuola,
formazione professionale e mondo del lavoro.
Art. 4. (Destinatari)
[1] Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati
in favore degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo
e secondarie superiori, statali e non statali, e
dei frequentanti i corsi per adulti.
Art. 5. (Contribuzione degli utenti)
[1] I destinatari degli interventi di cui all'articolo
3 usufruiscono degli interventi stessi, nell'ambito
delle vigenti disposizioni, e contribuiscono alla
copertura finanziaria dei relativi costi, in rapporto
alle proprie condizioni economiche. [2] I Comuni
individuano le fasce di reddito, le fasce di contribuzione
e quelle di esenzione.
[3] Sono esentati dalla contribuzione gli alunni
delle scuole materne e dell'obbligo che versano
in condizione di particolare disagio.
[4] Possono essere esentati dalla contribuzione
gli studenti capaci e meritevoli che frequentano
le scuole secondarie e superiori e i corsi per adulti
volti al conseguimento di titoli di studio, che
versano in condizioni di particolare disagio.
Art. 6. (Compiti della Regione)
[1] Al fine di conseguire le finalità della
presente legge, la Regione:
1) esercita funzioni di indirizzo per coordinare,
nel quadro della normativa vigente, l'assistenza
scolastica con i settori dei trasporti, della sanità,
dell'edilizia scolastica e degli altri interventi
rilevanti ai fini della presente legge;
2) provvede al riparto dei fondi tra i Comuni, avvalendosi
delle informazioni analitiche sugli andamenti della
demografia scolastica e sui servizi effettivamente
erogati, elaborate dal competente servizio regionale;
3) concorre alla qualificazione del sistema scolastico
attuando forme di collaborazione con l'I.R.R.S.A.E.,
gli organi collegiali, le autorità scolastiche
e gli Enti locali territoriali; 4) assicura la fruizione
dei dati scolastici, elaborati ai vari livelli territoriali
da parte degli organi collegiali, delle autorità
scolastiche e degli Enti locali territoriali.
Art. 7. (Criteri di riparto dei fondi regionalI)
[1] La Giunta Regionale, con deliberazione da adottarsi
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente
in materia di finanza locale, provvede a ripartire
tra i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi
di Comuni il fondo disponibile per gli interventi
indicati alla lettera A) del precedente articolo
3, di cui alla lettera a) del successivo articolo
11, sulla base dei seguenti parametri:
a) il 47% sarà destinato a contribuire alle
spese relative al trasporto alunni e sarà
suddiviso tra i Comuni, le Comunità Montane
ed i Consorzi di Comuni che attuano tale servizio,
in proporzione alle spese da essi sostenute; per
i Comuni montani sarà calcolato un contributo
aggiuntivo massimo del 10% di quello spettante;
b) l'11% sarà destinato a contribuire alle
spese sostenute per il servizio mensa degli alunni
della scuola d'obbligo e sarà suddiviso fra
i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi
di Comuni che attuano tale servizio, in proporzione
al numero di alunni che lo utilizzano;
c) la quota residua sarà suddivisa tra i
Comuni in base al numero degli alunni e precisamente
secondo le seguenti percentuali riferite al fondo
complessivo;
- il 10% in proporzione al numero degli alunni delle
scuole materne;
- il 3% in proporzione al numero degli alunni delle
scuole elementari;
- il 17% in proporzione al numero degli alunni delle
scuole medie;
- il 7% in proporzione al numero degli alunni delle
scuole secondarie superiori;
- il 4% in proporzione al numero degli alunni degli
istituti professionali;
- l'1% in proporzione al numero dei corsi di alfabetizzazione,
sperimentali di scuola media e monografici universitari,
regolarmente istituiti dall'autorità scolastica.
[2] La Giunta Regionale, attraverso i competenti
uffici, verifica la congruità e l'economicità
della gestione dei servizi di cui alle precedenti
lettere a) e b), al fine di perseguire la migliore
ed equilibrata rispondenza alle esigenze locali,
dipendenti, per i trasporti, dalla dislocazione
delle scuole rispetto alla popolazione scolastica,
dalle condizioni orografiche del territorio, dai
mezzi utilizzabili, dal numero degli alunni da trasportare
e, per le mense, dalle condizioni socio-economiche
e dalla presenza di attività scolastiche
di tempo pieno e di tempo prolungato.
[3] Le somme assegnate ai sensi delle precedenti
lettere a) e b) comportano per gli Enti locali territoriali
vincolo di destinazione agli specifici servizi sopraindicati.
[4] La suddivisione parametrica, utilizzata dalla
Giunta Regionale ai fini del riparto della quota
residua, di cui alla precedente lettera c), non
costituisce, invece, vincolo di destinazione per
i programmi comunali formulati per l'attuazione
degli interventi previsti alla lettera a) del precedente
articolo 3.
[5] La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, può attuare interventi straordinari
in caso di necessità ed emergenze particolari,
utilizzando fondi di cui alla lettera b) del successivo
articolo 11.
Art. 8. (Progetti regionali)
[1] La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni
anno, anche sulla base di proposte formulate da
Enti locali territoriali, organismi scolastici,
Enti ed Istituzioni culturali, sentito il parere
della competente Commissione consiliare, utilizzando
fondi di cui alla lettera b) del successivo articolo
11, approva un programma di progetti regionali volti
a favorire:
a) la conoscenza dei musei e dei parchi, anche mediante
visite guidate, nonché la produzione di materiali
di supporto didattico; b) l'inserimento nelle istituzioni
scolastiche dei minorati fisici, psichici e sensoriali,
anche mediante servizi di sostegno, accompagnamento
e trasporto, fornitura di attrezzature specialistiche
e strumenti didattici differenziati;
c) l'applicazione di strumenti informatici per la
didattica e la ricerca.
1+>d) la conoscenza dell'originale patrimonio
di cultura, lingue e tradizioni del Piemonte con
particolare attenzione per le sue espressioni locali.
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[2] Il programma sarà coordinato dalla Giunta
Regionale, d'intesa con gli Enti locali territoriali
interessati, e la gestione dei progetti potrà
essere demandata ai soggetti proponenti.
Art. 9. (Compiti dei Comuni)
[1] I Comuni, singoli od associati, o le Comunita'
Montane esercitano le funzioni di cui all'articolo
42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuano
gli interventi di cui all'articolo 3 della presente
legge, sulla base degli indirizzi regionali, delle
risorse disponibili, delle specifiche esigenze locali
e delle eventuali intese intervenute tra i Comuni.
[2] Per la formazione dei programmi di intervento,
gli Enti locali di cui al precedente comma, dovranno
sentire i rappresentanti delle istituzioni scolastiche
presenti sul loro territorio, nonché tener
conto delle proposte di cui al successivo articolo
10.
[3] I Comuni devono garantire, rispetto agli interventi
di cui alla presente legge, e nell'ambito dello
stesso ordine e grado di scuole, la parità
degli alunni in eguale condizione di bisogno, indipendentemente
dalla frequenza di scuole statali o di scuole non
statali.
[4] Per l'attuazione ed il coordinamento degli interventi
di cui alla presente legge, i Comuni possono stipulare,
con le istituzioni scolastiche non statali, convenzioni
che prevedono modalità di erogazione e di
rendicontazione, senza tuttavia interferire nell'espletamento
delle funzioni scolastiche svolte dalle istituzioni
suddette nell'ambito della vigente legislazione
statale.
[5] La gestione degli interventi e' compito dei
Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole,
fatti salvi accordi diversi che possono intervenire
fra i Comuni dell'ambito distrettuale o interdistrettuale,
per particolari esigenze di funzionalità
ed economicità degli interventi; la Regione
riconosce le intese intervenute tra i Comuni.
[6] I Comuni devono, inoltre, trasmettere alla Regione,
entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente,
con rendiconto sull'utilizzazione del contributo
regionale ed idonea documentazione delle spese sostenute
per il trasporto alunni, nonché fornire alla
Regione tutte le notizie utili per la determinazione
del contributo regionale.
Art. 10. (Funzioni dei Consigli scolastici distrettuali)
[1] I Consigli scolastici distrettuali, in attuazione
delle proprie competenze di cui all'articolo 12
del D.P.R. 21 maggio 1974, n. 416, formulano, per
il proprio ambito territoriale, proposte di intervento
sulla base delle esigenze del sistema scolastico,
trasmettendole ai Comuni compresi nel proprio territorio,
alla Unità Socio Sanitaria Locale e alla
Regione per quanto di competenza.
[2] L'eventuale non accoglimento da parte dei Comuni
delle proposte suddette nella formulazione dei programmi
di intervento, deve essere opportunamente motivato.
Art. 11. (Finanziamento degli interventi)
[1] Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati per l'anno finanziario 1985, in
lire 34.511.000.000, si provvede, mediante una riduzione
di pari ammontare, in termini di competenza e di
cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n.
11900 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno finanziario 1985, e mediante
l'istituzione, nello stato di previsione medesimo,
di appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
- "Oneri derivanti dal trasferimento ai Comuni
delle funzioni già esercitate dalla Regione
in materia di diritto allo studio" e con lo
stanziamento di lire 33.130.560.000 in termini di
competenza e di cassa;
- "Fondo occorrente per il finanziamento dei
progetti regionali e per interventi straordinari
in materia di diritto allo studio" e con lo
stanziamento di lire 1.380.440.000 in termini di
competenza e di cassa.
[2] Le spese per gli anni finanziari 1986 e successivi,
saranno stabilite con le leggi di approvazione dei
relativi bilanci. [3] Il Presidente della Giunta
Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. (Abrogazione)
[1] Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre
1974, n. 27 e 4 giugno 1975, n. 39. |