REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE. 20 MAGGIO 1980, N. 23 NORME
IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PROMOZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
TITOLO
I - FINALITA' DELLA LEGGE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Art. 1. (Obiettivi)
La Regione Liguria con la presente legge disciplina
le funzioni amministrative di assistenza scolastica,
attribuite ai comuni ai sensi del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, in modo da perseguire in applicazione
dei principi contenuti negli artt. 2, 33 e 34 della
Costituzione e nell'art. 4 dello Statuto regionale
le seguenti finalità:
a) rimozione degli ostacoli di ordine economico
e sociale che determinino il condizionamento precoce,
l'evasione dall'obbligo scolastico, la ripetenza,
lo scarso rendimento, il disadattamento, l'emarginazione,
il mancato proseguimento degli studi oltre la scuola
dell'obbligo;
b) garanzia della prosecuzione degli studi agli
studenti capaci e meritevoli, ancorché privi
di mezzi;
c) compimento dell'obbligo scolastico da parte degli
adulti e accesso dei lavoratori ai vari gradi di
istruzione per l'elevamento dei livelli di scolarità
della popolazione adulta;
d) inserimento, mediante adeguato sostegno delle
normali strutture scolastiche degli alunni minorati
fisici, psichici e sensoriali per favorirne il recupero
e la socializzazione.
La Regione promuove altresì il coordinamento
a livello territoriale dei servizi per il diritto
allo studio coi servizi sociali, sanitari, culturali,
sportivi, ricreativi, del trasporto pubblico e con
gli interventi di edilizia scolastica valorizzando
l'apporto degli organi collegiali della scuola di
cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e successive
modificazioni. Gli interventi di cui alla presente
legge sono destinati agli alunni delle scuole materne,
dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore,
statali e non statali.
Art. 2. (Interventi primari)
Le funzioni di assistenza scolastica sono svolte
dai Comuni, singoli e associati, secondo le seguenti
tipologie:
a) trasporto o facilitazione di viaggio;
b) refezione, mense, o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni
della scuola elementare ed assegnazione di libri
di testo, anche a titolo di comodato, agli studenti
della scuola media e degli istituti di istruzione
secondaria superiore;
d) iniziative a favore dei giovani, degli adulti
e dei lavoratori studenti che frequentano scuole
o corsi per il compimento dell'obbligo scolastico
e per la prosecuzione degli studi di orientamento
musicale;
e) fruizione di convitti annessi agli istituti scolastici;
f) provvidenze integrative per alunni in difficoltà
fisiche, psichiche e sensoriali;
g) attribuzione di assegni di studio, volti ad assicurare
il proseguimento degli studi per gli alunni capaci
e meritevoli;
h) Ogni altra iniziativa volta a favorire l'attuazione
del diritto allo studio.
Art. 3. (Interventi complementari)
I Comuni, singoli o associati, possono inoltre attuare
i seguenti interventi complementari:
a) sostegno alle attività intese a favorire
l'adempimento scolastico ed il superamento di situazioni
di ripetenza, scarso rendimento ed emarginazione;
b) conferimento di posti gratuiti o semigratuiti
presso strutture residenziali;
c) acquisto di scuolabus e di attrezzature necessarie
per il funzionamento delle mense scolastiche;
d) promozione e finanziamento di forme di assicurazione
a favore degli alunni e del personale di vigilanza
per gli eventi dannosi connessi alle attività
scolastiche, parascolastiche, integrative ed al
trasporto scolastico, in carenza di altre forme
assicurative. Art. 4. (Attività della Regione)
Al fine di perseguire le finalità di cui
alla presente legge meglio rispondenti alle necessità
ambientali, socio-economiche e personali degli alunni
e della popolazione adulta interessata e
al fine di assicurare agli alunni stessi prestazioni
uniformi in tutto il territorio regionale, la Regione
dispone gli interventi di sua competenza sulla scorta
dei dati rilevati dalla stessa e di quelli forniti
dai Comuni, tenuto conto delle proposte dei consiglio
scolastici distrettuali e provinciali, e promuove
le opportuno forme di collaborazione.
A tale scopo la Regione:
a) promuove riunioni annuali (1) dei Consiglio scolastici
distrettuali e provinciali per verificare la rispondenza
alle esigenze dei Comuni e delle scuole dei criteri
adottati dalla Regione e dai Comuni per l'attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge,
nonché per acquisire proposte e indicazioni
ai fini della determinazione degli interventi regionali;
b) mette a disposizione dei comuni, dei Consigli
scolastici distrettuali e provinciali, ogni utile
elemento in suo possesso per favorire lo svolgimento
delle funzioni di assistenza scolastica.
TITOLO
II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 5. (Individuazione dei Comuni competenti)
I Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente
legge nei confronti degli alunni che frequentano
le scuole materne, dell'obbligo e degli Istituti
di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi
territori, salvo quelle concernenti il trasporto
degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo,
i convitti, le strutture residenziali, gli assegni
di studio che vengono esercitate dai Comuni, singoli
o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni
stessi;
Art. 6. (Adempimenti dei Comuni)
I Comuni:
- decidono, sentiti i Consigli scolastici distrettuali,
le forme e i modi di partecipazione democratica
alla organizzazione di servizi di propria competenza,
assicurando il concorso degli organi collegiali
della scuola;
- assicurano, comunque, l'effettuazione dei servizi
nel rispetto dei tempi della frequenza scolastica
e nei limiti della disponibilità di bilancio;
- attuano la partecipazione con l'osservanza delle
norme di legge e di regolamento che disciplinano
il decentramento e la partecipazione dei cittadini
all'amministrazione del Comune.
Per garantire la realizzazione dell'assistenza scolastica
secondo le norme della presente legge, possono essere
stipulate convenzioni su iniziativa dei Comuni o
dei soggetti gestori delle scuole non statali.
La Giunta regionale, con il parere della Commissione
consiliare competente, promuove e coordina la stipulazione
e l'unificazione delle convenzioni.
I Comuni trasmettono alla Giunta regionale entro
il 31 dicembre di ogni anno una documentata relazione
sulle attività svolte nell'anno scolastico
precedente unitamente ad ogni altra informazione
utile per la determinazione degli interventi. Art.
7. (Criteri per l'esercizio delle funzioni)
I Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente
legge con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) i programmi degli interventi e la ripartizione
dei fondi disponibili tra le diverse scuole ed istituti
devono essere predisposti tenendo conto delle proposte
formulate dai distretti scolastici a norma dell'art.
12 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, anche al fine
di realizzare, nel modo più economico possibile,
interventi che assicurino agli studenti prestazioni
uniformi su tutto il territorio distrettuale;
2) l'individuazione delle condizioni economiche
degli alunni viene effettuata tenendo conto sia
del reddito complessivo del nucleo familiare sia
del numero dei componenti il nucleo stesso;
3) la prestazione dei servizi, al fine di una maggiore
efficienza, economicità ed uniformità
di trattamento, può essere attuata attraverso
intese o forme associative tra i Comuni, particolarmente
per il servizio di trasporto degli alunni della
scuola materna e dell'obbligo, quando ad una stessa
scuola affluiscono alunni provenienti da Comuni
diversi; 4) gli interventi previsti dalla presente
legge riguardanti gli alunni delle scuole e degli
istituti non statali sono attuati con le rappresentanze
delle componenti della comunità scolastica.
Art. 8. (Rapporti tra Comuni e scuole)
La rendicontazione da parte delle scuole dei fondi
ad esse assegnati viene presentata unitamente ad
una relazione sugli interventi effettuati nell'anno
scolastico precedente, entro la data indicata dai
Comuni.
TITOLO
III - MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DA PARTE DEI COMUNI
Art. 9. (Trasporto)
Il servizio di trasporto è attuato a favore
degli alunni della scuola materna e dell'obbligo
provenienti da località, frazioni o comuni
diversi da quello ove ha la sede la scuola frequentata,
sempre che sussistano, o per la distanza o per la
mancanza di idonei mezzi di pubblico trasporto,
obiettive difficoltà di accesso alla scuola.
Il servizio per e essere tendenzialmente gratuito
e viene svolto direttamente dai Comuni o mediante
concessione di contributi alle scuole.
Gli interventi a favore degli studenti delle scuole
e degli istituti di istruzione secondaria superiore
provenienti da comuni diversi da quelli ove ha la
sede la scuola frequentata, consistono in un concorso
nelle spese di trasporto attribuendo la precedenza
agli studenti che versano in condizioni economiche
disagiate; gli interventi sono effettuati mediante
le scuole. Art. 10. (Refezione e mensa)
Il servizio di refezione per gli alunni della scuola
materna e dell'obbligo è prestato anche a
favore degli alunni che si trovano in condizioni
di disagio per il rientro alla propria abitazione
e che permangono nelle sedi scolastiche in attuazione
della scuola a tempo pieno, del doposcuola o di
attività integrative; la refezione è
gratuita è semigratuita in relazione alle
condizioni economiche disagiate degli alunni.
A favore degli studenti delle scuole degli istituti
di istruzione secondaria superiore è previsto
il servizio di mensa o la corresponsione di un concorso
nelle spese sostenute per i pasti dei singoli studenti
che si trovino in difficoltà per il rientro
nella propria abitazione in ragione della distanza
o degli orari scolastici; gli studenti concorrono
al costo del servizio con una quota determinata
in base alle loro condizioni economiche.
I servizi vengono svolti direttamente dai Comuni
o mediante concessione di contributi alle scuole.
Gli interventi possono essere svolti nell'ambito
dei servizi esistenti nel territorio e sono attuati
d'intesa con le scuole.
Art. 11. (Libri di testo e materiale didattico)
A favore degli alunni della scuola materna sono
attuati interventi per la fornitura di materiale
didattico.
A tutti gli alunni delle scuole elementari sono
assegnati, tramite le scuole, i libri di testo;
per le classi che svolgono sperimentazione ai sensi
dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 517, si
osservano le disposizioni nello stesso contenute.
A favore degli alunni della scuola media e degli
istituti di istruzione secondaria superiore sono
concessi contributi, sulla base dei criteri di cui
all'art. 7, per l'acquisto di libri di testo, da
assegnare anche a titolo di comodato, di pubblicazioni,
di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale
e per attività di sperimentazione didattica,
nel rispetto delle competenze dello Stato.
Sono concessi contributi volti all'acquisto di libri
o di altro materiale didattico per favorire l'espletamento
dei corsi per i lavoratori, organizzati dalla competente
autorità scolastica, diretti al conseguimento
del diploma di scuola media inferiore, dei corsi
di recupero scolastico per adulti e dei corsi di
orientamento musicale. All'attuazione di tali interventi
si può provvedere mediante assegnazione di
contributi alle scuole o gli enti responsabili dei
corsi.
Art. 12. (Convitti)
Sono concessi contributi per usufruire di posti
in convitti annessi agli istituti scolastici agli
alunni che, ai fini della frequenza scolastica,
risiedono fuori famiglia e versano in condizioni
economiche disagiate.
Le modalità concernenti l'effettuazione del
servizio e l'ammissione allo stesso sono stabilite
in apposito regolamento adottato dal Comune e approvato
dalla Giunta regionale, nel quale deve essere tenuto
conto delle condizioni economiche degli studenti
al fine di determinare l'entità del concorso
spese.
Il Comune di Genova stabilisce ogni anno l'importo
complessivo della retta e della semiretta nonché
il numero dei posti messi a concorso.
I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria.
Art. 13. (Interventi per alunni minorati fisici,
psichici e sensoriali)
Nei confronti degli alunni minorati fisici, psichici
e sensoriali sono previsti, oltre agli interventi
di cui agli articoli precedenti, iniziative di assistenza
scolastica individualizzata, atte a consentire l'apprendimento
scolastico anche in raccordo con i servizi sociali
e sanitari e con gli organi collegiali della scuola
al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati
dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n.
517.
La Giunta regionale, sentita le Commissione consiliare
competente, assegna le somme relative all'attuazione
di tali interventi ai Comuni ove hanno sede le scuole
in base ai programmi annuali presentati dai Comuni
stessi.
L'attuazione degli interventi può avvenire
tramite enti, associazioni non riconosciute ed organismi
che operano nel settore. Art. 14. (Interventi per
il complesso scolastico di S. Salvatore di Cogorno)
Le funzioni in materia di assistenza scolastica
relative agli alunni frequentanti le scuole statali
dell'obbligo presso il complesso scolastico «Villaggio
del Ragazzo» di S. Salvatore di Cogorno, sono
svolte dai Comuni di residenza degli alunni stessi.
Entro il 31 marzo di ciascun anno i Comuni di cui
sopra trasmettono alla Giunta regionale le proposte
tra loro concordate circa gli interventi di assistenza
scolastica a favore degli alunni frequentanti il
complesso indicato al comma precedente. La Giunta
regionale, ripartisce i contributi tra i Comuni
in relazione alle loro proposte, nei limiti del
relativo stanziamento e tenuto conto di quanto corrisposto
per l'anno scolastico precedente.
Art. 15. (Assegni di studio)
I Comuni concedono contributi in relazione alle
richieste presentate, per la corresponsione di assegni
di studio volti a soddisfare particolari bisogni
non coperti dagli interventi previsti negli articoli
precedenti.
L'importo degli assegni di studio e le modalità
per la loro attribuzione devono essere stabiliti
tenendo conto di particolari situazioni economiche
delle famiglie; l'assegno di studio è confermato
finché permangono le condizioni per cui è
stato concesso e può essere cumulato con
altri benefici.
TITOLO
IV - INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE
Art. 16. (Parametri per la ripartizione dei fondi)
La Giunta regionale è autorizzata a concedere
ai Comuni contributi per gli interventi indicati
all'art. 2 nei limiti degli stanziamenti previsti
in bilancio sulla base delle rilevazioni e dei dati
relativi all'anno scolastico precedente.
I parametri per le diverse funzioni sono i seguenti:
1) per i servizi di trasporto degli alunni della
scuola materna e dell'obbligo;
70 per cento in rapporto al numero degli alunni
trasportati moltiplicato per la percorrenza chilometrica
media per alunno; 20 per cento in rapporto inversamente
proporzionale alla densità della popolazione;
10 per cento per i Comuni classificati montani o
depressi in rapporto al numero degli alunni trasportati;
2) per i servizi di trasporto degli studenti degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
ed artistica; 80 per cento in rapporto al numero
degli studenti trasportati moltiplicato per la percorrenza
chilometrica media per alunno; 20 per cento in rapporto
al numero degli studenti provenienti da Comuni classificati
montani o depressi;
3) per i servizi di refezione per gli alunni della
scuola materna e dell'obbligo;
80 per cento in rapporto al numero degli alunni
che usufruiscono del servizio;
20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati
montani o depressi in rapporto al numero degli alunni
che usufruiscono del servizio;
4) per i servizi mensa e di convitto annesso all'istituto
per gli studenti e scuole di istruzione secondaria
superiore ed artistica; 90 per cento in rapporto
al numero degli alunni che usufruiscono del servizio;
10 per cento in rapporto al numero degli studenti
provenienti dai Comuni classificati montani o depressi;
a) per l'attribuzione di assegni di studio:
80 per cento in rapporto al numero degli alunni
richiedenti aventi diritto;
20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati
montani o depressi in rapporto al numero degli alunni
richiedenti aventi diritto;
6) per tutti gli altri tipi di intervento:
90 per cento in rapporto al numero degli alunni;
10 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati
montani o depressi ai sensi della legge 25 luglio
1952, n. 991 e della legge 22 luglio 1966, n. 614
in rapporto alla popolazione residente.
I parametri indicati al presente articolo possono
essere modificati ed aggiornati con deliberazione
del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Art. 17. (Contributi per l'acquisto di scuolabus)
La Regione può concedere contributi ai Comuni
con popolazione non superiore a 10.000 abitanti
per l'acquisto di scuolabus da adibirsi al servizio
di trasporto degli alunni.
I Comuni che intendono acquistare scuolabus devono
presentare documentata istanza alla Giunta regionale
che, sentita la Commissione consiliare competente,
provvede all'assegnazione dei contributi sulla base
dei seguenti criteri preferenziali: - classificazione
dei comuni montani o depressi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
- mancanza o incompatibilità oraria di idoneo
servizio pubblico di trasporto;
- dispersione della popolazione scolastica nel territorio
del Comune;
- istituzione di servizi che interessino la popolazione
scolastica di più Comuni.
Art. 18. (Contributi per l'acquisto di attrezzature
per le mense)
La Regione può concedere contributi ai Comuni
con popolazione non superiore a 10.000 abitanti
per l'acquisto di attrezzature necessarie per le
cucine e i refettori scolastici.
I Comuni che intendono acquistare tali attrezzature
devono presentare documentata istanza alla Giunta
regionale che, sentita la Commissione consiliare
competente provvede all'assegnazione dei contributi
sulla base dei seguenti criteri preferenziali: -
classificazione dei comuni montani o depressi delle
vigenti disposizioni di legge;
- istituzione di servizi che interessino la popolazione
scolastica di più comuni;
- istituzione di servizi sia in attuazione della
scuola a tempo pieno o del doposcuola, sia per alleviare
il disagio degli alunni per il rientro alla propria
abitazione in relazione alla distanza ed agli orari
dei mezzi di trasporto.
Art. 19. (Strutture residenziali)
La Regione può concedere contributi ai Comuni
per posti gratuiti e semigratuiti presso strutture
residenziali, gestite da enti o presso privati a
favore di alunni che, a causa della distanza o di
obiettive condizioni di disagio per l'accesso alla
scuola, si trovano nella necessità di stabilirsi
nel comune ove ha sede la scuola frequentata.
I Comuni che intendono ottenere tali contributi
devono presentare documentata istanza alla Giunta
regionale che, sentita la Commissione consiliare
competente, provvede all'assegnazione dei contributi
tenendo conto delle condizioni economiche degli
alunni.
Art. 20. (Assicurazione)
La Regione promuove e finanzia convenzioni per realizzare
idonee forme di assicurazione degli alunni e del
personale di vigilanza delle scuole statali e non
statali per gli eventi dannosi connessi alle attività
scolastiche, parascolastiche, integrative ed al
trasporto scolastico, in carenza di altre forme
assicurative.
L'assicurazione copre ogni infortunio che possa
verificarsi durante lo svolgimento delle attività
suddette anche in orario extrascolastico, compresi
i percorsi per accedere alle sedi delle attività
stesse; copre altresì i rischi connessi al
trasporto degli alunni e del personale di vigilanza
da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo
esso venga attuato. La Giunta regionale è
autorizzata a concedere, sentita la Commissione
consiliare competente, contributi per il finanziamento
di dette convenzioni.
Art. 21. (Fondo per investimenti particolari)
La Regione iscrive a bilancio stanziamenti volti
a soddisfare particolari esigenze verificatesi su
tutto il territorio regionale o su parte di esso
in relazione alla istituzione ed alla gestione dei
servizi previsti dalla presente legge.
La Giunta regionale ripartisce tali stanziamenti
sentita la Commissione consiliare competente.
TITOLO
V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 22. (Norma finanziaria). (Omissis).
Art. 23. (Abrogazione leggi).
Sono abrogate le leggi regionali:
2 settembre 1974, n. 31;
31 gennaio 1977, n. 11;
18 agosto 1977, n. 34;
28 febbraio 1978, n. 15.
Sono inoltre abrogati:
gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 31 agosto
1978, n. 54, nonché ogni altra norma mincompatibile
con la presente legge.
(1) Comma così modificato dall'art. 1 della
L.R. 3 aprile 1984, n. |