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                              REGIONE LAZIO 
                              L.R. 30 MARZO 1992, N. 29 (1) 
                               
                            NORME 
                              PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
                              Titolo I - PRINCIPI GENERALI 
                              Art1 (Finalità) 
                              1. La Regione Lazio interviene per rendere effettivo 
                              il diritto allo studio, il definitivo superamento 
                              delle condizioni di analfabetizzazione e l'elevamento 
                              dei livelli di scolarità, nella prospettiva 
                              dell'educazione permanente e continua e, a tal fine, 
                              promuove ed attua, in collaborazione con gli organi 
                              collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive 
                              competenze, piani per lo sviluppo di adeguati servizi 
                              di supporto al sistema educativo. 
                              Art. 2 (Obiettivi) 
                              1. La Regione, in conformità degli indirizzi 
                              della programmazione regionale, per il raggiungimento 
                              delle finalità di cui al precedente articolo 
                              concorre a: 
                              a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
                              sociale che determinano il condizionamento precoce, 
                              l'evasione all'obbligo scolastico, la ripetenza, 
                              lo scarso rendimento, l'emarginazione e l'abbandono 
                              scolastico; 
                              b) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci 
                              e meritevoli, specie se privi di mezzi; 
                              c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico 
                              da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da 
                              parte dei lavoratori; d) assicurare ai minori in 
                              difficoltà di sviluppo e di apprendimento, 
                              ai disadattati ed agli invalidi l'inserimento nelle 
                              normali strutture scolastiche garantendo comunque 
                              l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando 
                              loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria 
                              superiore; 
                              e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi 
                              collettivi, la piena funzionalità di tutte 
                              le scuole, in particolare di quelle situate in zone 
                              depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni 
                              in condizioni di disagio; 
                              Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 ottobre 
                              1992, n. 38 (S.S. n. 3). 
                              f) favorire il definitivo superamento delle condizioni 
                              di analfabetismo e l'elevamento dei livelli di scolarità 
                              della popolazione adulta nonché promuovere 
                              ogni altra attività di promozione educativa 
                              nel quadro di un sistema regionale di educazione 
                              permanente e continua diretto anche a contrastare 
                              nuove forme di emarginazione educativa; 
                              g) realizzare idonee condizioni per scelte autonome 
                              e consapevoli per la prosecuzione degli studi e 
                              per i processi di transizione; h) favorire la circolarità 
                              e la diffusione di esperienze tra le diverse realtà 
                              educative con particolare riguardo ai processi di 
                              integrazione europea; 
                              i) favorire la piena integrazione, ai vari livelli 
                              di scolarità, per le fasce di utenza disagiate 
                              o in particolari difficoltà. 
                              Art. 3 (Beneficiari) 
                              1. Gli interventi di cui alla presente legge sono 
                              a favore degli alunni della scuola materna statale 
                              e non statale, della scuola dell'obbligo e delle 
                              scuole secondarie superiori statali ed autorizzate 
                              a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo 
                              Stato. 2. Gli alunni di nazionalità straniera, 
                              gli apolidi e quelli cui le competenti autorità 
                              statali abbiano riconosciuto la qualità di 
                              rifugiati politici, possono fruire degli interventi 
                              nei limiti e nel rispetto delle norme dello Stato. 
                              3. Gli alunni dei paesi aderenti alla Comunità 
                              Economica Europea (CEE) sono equiparati, a tutti 
                              gli effetti, agli alunni di nazionalità italiana 
                              nei limiti previsti dagli accordi e dalle vigenti 
                              disposizioni. 
                               
                            TITOLO 
                              II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
                              CAPO I COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE 
                              Art. 4 (Competenze dei comuni) 
                              1. Le funzioni amministrative relative agli interventi 
                              in materia di diritto allo studio sono esercitate, 
                              ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
                              24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione 
                              con gli organi collegiali della scuola nell'ambito 
                              delle rispettive 
                              competenze, secondo le modalità previste 
                              dalla presente legge nel quadro degli indirizzi 
                              stabiliti dalla Regione. 
                              2. I comuni deliberano in ordine: 
                              a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico; 
                              b) interventi per favorire la piena integrazione 
                              delle fasce di utenza disagiate; 
                              c) concessione di assegni di studio per gli alunni 
                              delle scuole secondarie superiori 
                              d) istituzione di residenze e convitti; 
                              e) servizio mensa scolastica; 
                              f) servizio trasporto; 
                              g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto 
                              allo studio. 
                              3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati 
                              ed erogati in modo da soddisfare l'esigenza funzionale 
                              di carattere didattico e pedagogico in armonia con 
                              il calendario scolastico 
                              4. I comuni, d'intesa con i consigli di circolo 
                              e d'istituto, concorrono all'attuazione delle attività 
                              integrative e di sostegno, tempo pieno o tempo prolungato, 
                              programmate nel rispetto della legislazione vigente 
                              in materia 
                              5. Per realizzare una migliore funzionalità 
                              di servizio ed una riduzione dei costi i comuni 
                              possono associarsi per l'esercizio delle funzioni 
                              all'interno degli ambiti territoriali del distretto 
                              scolastico al quale appartengono secondo le norme 
                              di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 
                              142 del 1990, o, nei limiti previsti al capo IX 
                              della predetta legge 142 del 1990, avvalersi della 
                              comunità montana. 
                              6. I comuni che si associano, seguendo le ipotesi 
                              di aggregazione territoriale distrettuale, ricevono 
                              un incentivo finanziario da determinarsi dalla Giunta 
                              regionale, su conforme parere della competente commissione 
                              consiliare permanente. 
                              7. I grandi comuni si avvalgono degli organi di 
                              decentramento circoscrizionale. 
                              Art. 5 (Partecipazione degli organi collegiali scolastici) 
                              1. I comuni decidono, d'intesa con il consiglio 
                              scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione 
                              democratica alla organizzazione dei servizi di propria 
                              competenza, assicurando il concorso degli organi 
                              collegiali della scuola. 
                              Art. 6 (Piano annuale comunale) 
                              1. I comuni o gli organismi da questi delegati, 
                              sentiti i consigli di circolo e di istituto, nonchè 
                              il consiglio scolastico distrettuale, tenuto conto 
                              delle necessarie priorità e delle disponibilità 
                              di bilancio, deliberano, entro il 31 maggio di ogni 
                              anno, un piano di intervento nel settore del diritto 
                              allo studio relativo all'anno scolastico successivo. 
                              2. I comuni o gli organismi da questi delegati entro 
                              il termine di cui al primo comma, sulla base di 
                              apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, 
                              deliberano un rendiconto delle attività svolte 
                              nell'anno scolastico precedente. 
                              3. I comuni o gli organismi da questi delegati che 
                              intendono beneficiare degli interventi integrativi 
                              di cui al successivo art. 25, entro gli stessi termini 
                              di cui al precedente primo comma, sulla base di 
                              apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, 
                              deliberano il piano finanziario della gestione relativa 
                              al servizio per il quale si chiede l'integrazione. 
                              4. Copia delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, 
                              deve essere inviata all'Assessorato regionale competente 
                              in materia di diritto allo studio entro il 30 giugno 
                              di ogni anno. 
                              CAPO II - MODALITÀ E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
                              Art. 7 (Libri e materiale didattico) 
                              1. I comuni, sentiti i consigli di circolo in ordine 
                              alle procedure per l'acquisto e la distribuzione 
                              dei testi scolastici, forniscono gratuitamente i 
                              libri di testo, compresi quelli per ciechi, agli 
                              alunni residenti nel proprio territorio che frequentano 
                              le scuole elementari. 
                              2. Per le classi di scuole elementari che svolgono 
                              le sperimentazioni richiamate nell'art. 5 della 
                              legge 4 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni 
                              nello stesso contenute. 
                              3. I comuni possono assegnare libri ed altro materiale 
                              didattico ad uso individuale, anche a titolo di 
                              comodato, tenendo conto della classe di frequenza 
                              dell'alunno e delle condizioni economiche della 
                              sua famiglia. 
                              4. I comuni provvedono d'intesa con i consigli di 
                              circolo o di istituto nell'ambito di quanto disposto 
                              dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 
                              1974, n. 416, alla fornitura di libri e di sussidi 
                              multimediali a favore delle biblioteche di classe 
                              e di istituto, e di materiale didattico di uso collettivo, 
                              nonchè di materiale diretto a favorire la 
                              sperimentazione. 
                              5. I comuni possono dotare le scuole materne di 
                              sussidi multimediali e materiale didattico di uso 
                              collettivo utile allo sviluppo della personalità 
                              e al processo di maturazione proprio dell'età 
                              evolutiva. 
                              Art. 8 (Interventi in favore delle fasce di utenza 
                              disagiate) 
                              1. I comuni, nell'ambito della rete territoriale 
                              dei servizi sociali, attivano un servizio diretto 
                              a: 
                              a) favorire le attività scolastiche di integrazione 
                              e di sostegno di cui agli artt. 2 e 7 della legge 
                              4 agosto 1977, n. 517; 
                              b) superare i fattori sociali che determinano il 
                              condizionamento precoce; 
                              c) rimuovere le condizioni sociali che impediscono 
                              l'assolvimento dell'obbligo scolastico, o determinano 
                              lo scarso rendimento, la ripetenza, l'emarginazione 
                              o favoriscono la dispersione, l'abbandono; 
                              d) superare condizioni ad alto rischio educativo 
                              connesse con la presenza sul territorio comunale 
                              di fasce di utenza con particolari difficoltà; 
                              e) fornire ogni altra utile assistenza agli alunni 
                              minorati, invalidi e disadattati; 
                              2. A sostegno degli interventi di cui al comma precedente 
                              i comuni possono erogare provvidenze anche economiche 
                              correlate con le condizioni delle famiglie degli 
                              alunni. 
                              3. Il servizio di cui al precedente primo comma, 
                              ove le circostanze lo richiedano, può essere 
                              integrato con azioni 
                              di assistenza medico-psichica. 
                              4. Il comune può dotare gli alunni appartenenti 
                              alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 
                              marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori 
                              di "handicap" protetti dalla legge, di 
                              attrezzature specifiche e materiale didattico differenziato, 
                              riserva di assegni di studio o di posti in convitto 
                              nonchè di mezzi e strumenti idonei a superare 
                              particolari difficoltà individuali, ivi compreso 
                              l'accompagnamento, nonché la realizzazione 
                              di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici. 
                              5. Agli alunni appartenenti alle categorie di cui 
                              all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono 
                              garantite le provvidenze di cui all'art. 28 della 
                              legge stessa. 
                              6. I comuni, d'intesa con i competenti organi collegiali 
                              della scuola, promuovono la realizzazione di corso 
                              di italiano e di informazione socio-economica diretti 
                              a favorire la piena integrazione degli alunni appartenenti 
                              a gruppi etnici con lingua madre diversa da quella 
                              italiana, ivi compresi gli immigrati e le altre 
                              categorie contemplate dal decreto-legge 30 dicembre 
                              1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in 
                              legge 28 febbraio 1990, n. 39. 
                              Art. 9 (Mense scolastiche) 
                              1. Il servizio di mensa deve essere attuato per 
                              gli alunni che frequentano le scuole materne ad 
                              orario completo e quelle dell'obbligo autorizzate 
                              ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno 
                              o del tempo prolungato. Il servizio può essere 
                              attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono 
                              attività scolastiche per le quali l'orario 
                              si protrae alle ore pomeridiane. 2. Per gli alunni 
                              delle scuole secondarie superiori si terrà 
                              anche conto delle condizioni di disagio per il rientro 
                              nella propria abitazione, in relazione alla distanza 
                              ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono 
                              essere utilizzati. 3. Il comune può gestire 
                              il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, 
                              o mediante convenzione con il comune sede della 
                              scuola frequentata dai propri alunni, o mediante 
                              convenzione che affidi ad altri enti l'esecuzione 
                              del servizio. 4. L'intervento viene effettuato con 
                              il concorso finanziario delle famiglie degli studenti 
                              in base alle loro condizioni economiche. 5. Della 
                              mensa scolastica può usufruire anche il personale 
                              preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni 
                              durante il suo svolgimento, purchè concorra 
                              al costo del servizio. 
                              6. Il servizio mensa può essere effettuato 
                              anche con forme sostitutive purchè idonee 
                              ad assicurare la frequenza alle attività 
                              didattiche. 
                              Art. 10 (Servizio trasporto) 
                              1. Il servizio trasporto deve essere attuato in 
                              favore degli alunni: 
                              a) che frequentano le scuole materne; 
                              b) che frequentano le scuole dell'obbligo; 
                              c) residenti in zone che, in relazione alle distanze 
                              e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non 
                              consentono la possibilità di una frequenza 
                              regolare; 
                              d) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 
                              della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie 
                              di portatori di "handicap" protetti dalla 
                              legge. 
                              2. Il servizio può essere costituito, in 
                              tutto o in parte, anche da rimborsi totali o parziali 
                              delle spese di viaggio o da altre facilitazioni 
                              e provvidenze. 
                              Art. 11 (Assegni di studio per gli alunni delle 
                              scuole secondarie superiori) 
                              1. I comuni possono istituire assegni di studio 
                              a favore degli alunni residenti nel proprio territorio, 
                              iscritti a scuole secondarie di secondo grado. 
                              2. Gli assegni di studio, di durata annuale, sono 
                              conferiti mediante concorso per titoli al quale 
                              possono partecipare: a) gli alunni iscritti al primo 
                              anno di scuola secondaria di secondo grado; 
                              b) gli alunni che hanno conseguito la promozione 
                              per scrutinio; 
                              c) i candidati esterni che hanno conseguito l'idoneità 
                              alla classe successiva. 
                              3. I comuni stabiliscono il numero degli assegni 
                              di studio da mettere a concorso, il loro importo, 
                              le modalità di assegnazione ed i criteri 
                              di valutazione dei titoli, i quali devono tenere 
                              conto del merito scolastico e delle condizioni economiche 
                              e sociali della famiglia. 
                              4. L'assegno di studio non è cumulabile con 
                              altri assegni o borse di studio, con il posto gratuito 
                              in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni 
                              o istituzioni, nonchè con altri benefici 
                              previsti dalla presente legge. All'alunno è 
                              data facoltà di opzione. 
                              Art. 12 (Residenze e convitti) 
                              1. I comuni, per consentire la frequenza di scuole 
                              secondarie superiori presenti nel territorio comunale, 
                              possono istituire, anche mediante convenzioni, residenze 
                              e convitti riservati ad alunni provenienti da altri 
                              territori con rette a carico dei comuni di residenza 
                              dell'alunno, secondo le norme indicate nei commi 
                              successivi. 
                              2. I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti 
                              e pensionati, sia pubblici che privati, che possono 
                              consistere anche in contributi in danaro, sono assegnati 
                              mediante concorso per titoli al quale possono partecipare 
                              gli alunni delle scuole secondarie superiori che, 
                              a causa della mancanza nel comune di residenza del 
                              tipo di scuola prescelta e della distanza, si trovino 
                              nella necessità di stabilirsi nel comune 
                              ove ha sede la scuola frequentata. 
                              3. I comuni emanano disposizioni per il conferimento 
                              dei posti gratuiti e semigratuiti e dei contributi 
                              in danaro e per lo svolgimento del relativo concorso. 
                              4. Nel determinare i criteri di valutazione dei 
                              titoli deve tenersi conto del merito scolastico 
                              e delle condizioni economiche delle famiglie degli 
                              alunni. 
                              5. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano 
                              anche per l'assegnazione di posti presso i convitti 
                              nazionali, educandati femminili e convitti annessi 
                              a scuole statali aventi sede nella Regione. 
                              CAPO III - FINANZIAMENTI 
                              Art. 13 (Ripartizione fondi) 
                              1. I fondi relativi alle funzioni attribuite ai 
                              comuni, ai sensi degli artt. 42 e 45 del decreto 
                              del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
                              n. 616, sono annualmente ripartiti tra i comuni 
                              stessi tenendo anche conto della somma assegnata 
                              allo stesso titolo nell'anno precedente, dei frequentanti 
                              le scuole in ogni ordine e grado ubicate nel territorio 
                              comunale, della popolazione residente in età 
                              scolare, della polazione residente in centri, nuclei 
                              urbani e case sparse, delle fasce di utenza disagiate 
                              presenti sul territorio comunale. 
                              2. La ripartizione e la conseguente assegnazione 
                              delle somme di cui al comma 1 è disposta 
                              dalla Giunta regionale ed opera sull'85 per cento 
                              dei fondi disponibili. 
                              3. Il restante 15 per cento dei fondi è utilizzato 
                              per finanziare gli interventi di cui agli artt. 
                              16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26(2). 
                              Art. 14 (Omissis) (3). 
                               
                            TITOLO 
                              III - INTERVENTI REGIONALI 
                              CAPO I - COMPETENZA 
                              Art. 15 (Competenze regionali) 
                              1. Per il raggiungimento delle finalità di 
                              cui al precedente art. 1, la Regione promuove ed 
                              attua: 
                              a) iniziative di aggiornamento degli operatori addetti 
                              ai servizi previsti dalla presente legge e dei docenti 
                              della scuola materna comunale; 
                              b) interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento 
                              dei livelli di scolarità e di promozione 
                              educativa; 
                              c) iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, 
                              tenuto conto delle indicazioni programmatiche e 
                              degli interventi operativi dei consigli scolastici 
                              distrettuali; d) assicurazione dei beneficiari di 
                              cui al precedente art. 3 per gli eventi dannosi 
                              connessi alle attività scolastiche, parascolastiche 
                              ed al trasporto; 
                              e) interventi per lo sviluppo e il perfezionamento 
                              dell'istruzione tecnica e professionale; 
                              f) interventi in favore dei comuni per l'adeguamento 
                              e il potenziamento delle attrezzature necessarie 
                              per il funzionamento delle cucine e dei refettori 
                              scolastici; 
                              g) interventi in favore dei comuni per dotare gli 
                              stessi di scuolabus; 
                              h) fornitura, in carenza di interventi comunali, 
                              di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie 
                              per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati 
                              e per la realizzazione di opere che ne facilitino 
                              l'accesso ai locali scolastici; 
                              i) interventi in favore dei comuni a sostegno dei 
                              servizi dagli stessi erogati ai sensi del precedente 
                              art. 4; 
                              l) interventi per favorire la circolarità 
                              e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà 
                              educative; 
                              m) ogni altro intervento ritenuto utile per il raggiungimento 
                              delle finalità della presente legge. 
                              2. L'onere per gli interventi previsti nel presente 
                              articolo, aggiuntivi rispetto alle funzioni attribuite 
                              agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente 
                              della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dovrà 
                              essere contenuto nei limiti stabiliti al terzo comma 
                              del successivo art. 38. 
                              CAPO II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
                              Art. 16 (Iniziative di aggiornamento) 
                              1. Le iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione 
                              degli operatori addetti ai servizi previsti dalla 
                              presente legge sono attuate d'intesa con i comuni 
                              interessati sulla base di progetti a livello distrettuale. 
                              2.La Regione, d'intesa con i comuni interessati, 
                              predispone adeguati progetti per l'aggiornamento 
                              culturale e professionale dei docenti della scuola 
                              materna comunale. 
                              3. I progetti di cui al presente articolo, redatti 
                              per obiettivo e per figure professionali omogenee, 
                              tengono conto dei livelli professionali e dell'assetto 
                              organizzativo e funzionale dei servizi e sono diretti 
                              a migliorare le condizioni di fruibilità 
                              dei servizi stessi in coerenza con le indicazioni 
                              previsti dal piano annuale di cui al successivo 
                              art. 35. 
                              4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale 
                              sentita la competente commissione consiliare permanente. 
                              Art. 17 (Educazione permanente) 
                              1. Gli interventi in materia di educazione permanente, 
                              ricorrente e continua, attuati in forma progettuale, 
                              sono diretti a favorire lo sviluppo e la crescita 
                              educativa dei cittadini, anche mediante processi 
                              mirati all'elevamento dei livelli di scolarità 
                              e al superamento dell'analfabetismo. 
                              2. I progetti di cui al comma precedente, articolati 
                              per aree culturali, privilegiano i territori a rischio 
                              educativo e sono finalizzati al raggiungimento degli 
                              obiettivi previsti dal piano annuale di cui al successivo 
                              art. 35. 
                              3. Per ciascun progetto, dovrà essere indicato: 
                              a) gli obiettivi previsti ed i contenuti educativi; 
                              b) il numero e la tipologia dei destinatari; 
                              c) la durata ed i tempi di realizzazione; 
                              d) i soggetti coinvolti e le figure professionali 
                              degli operatori o dei relatori; 
                              e) il costo per gli operatori o relatori, per i 
                              sussidi didattici e per l'organizzazione generale; 
                              f) i criteri di valutazione e di efficacia. 
                              4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale 
                              sentita la competente commissione consiliare permanente. 
                              5. Tra gli interventi di cui al presente articolo 
                              rientrano anche le iniziative a sostegno della frequenza 
                              di corsi di studio di rilevante valore educativo 
                              promossi da istituzioni nazionali o internazionali 
                              cui possono accedere giovani del territorio del 
                              Lazio. 
                              6. Agli interventi di cui al precedente quinto comma, 
                              provvede la Giunta regionale sulla base dei criteri 
                              previsti dal piano annuale di cui al successivo 
                              art. 35 
                              Art. 18 (Realizzazione progetti) 
                              1. Alla elaborazione e realizzazione dei progetti 
                              di cui ai precedenti artt. 16 e 17, provvede direttamente 
                              la Regione anche con affidamenti a enti pubblici 
                              o privati. 
                              2. Ove si proceda mediante affidamenti il rapporto 
                              sarà regolato da apposito contratto, il cui 
                              schema tipo è approvato dalla Giunta regionale, 
                              contenente: 
                              a) oggetto dell'affidamento; 
                              b) tempi e modi di realizzazione; 
                              c) importo, nei limiti della vigente normativa in 
                              materia, della cauzione e modalità di restituzione; 
                              d) modalità di pagamento del corrispettivo; 
                              e) entità delle anticipazioni e modalità 
                              di recupero delle stesse; 
                              f) penali. 
                              3. I provvedimenti di affidamento sono adottati 
                              dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione 
                              consiliare permanente, e i relativi contratti sono 
                              stipulati secondo quanto previsto dall'art. 17 del 
                              regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e controfirmati 
                              dall'Assessore regionale competente in materia di 
                              diritto allo studio. 
                              4. Alla individuazione dei contraenti si procede 
                              mediante trattativa privata da farsi, con non meno 
                              di tre soggetti per gli enti privati o direttamente 
                              con l'ente pubblico interessato, mediante invio 
                              ai contraenti stessi dello schema di contratto, 
                              con invito a restituirlo munito con la propria firma 
                              e con l'offerta del prezzo per il quale sono disposti 
                              ad eseguire l'incarico. 
                              5. Per progetti di rilevante interesse scientifico-educativo 
                              i contraenti possono essere individuati secondo 
                              le procedure di gara previste dalla legislazione 
                              vigente. 
                              6. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo 
                              non si fa luogo all'approvazione del contratto stesso. 
                              7. Per i contratti stipulati ai sensi del presente 
                              articolo non si fa luogo allapprovazione del 
                              contratto stesso. 
                              8. Nel caso in cui l'elaborazione del progetto venga 
                              affidata a terzi, l'approvazione dello stesso può 
                              avvenire con il medesimo provvedimento di affidamento 
                              per la realizzazione di cui al precedente terzo 
                              comma. 
                              Art. 19 (Promozione e diffusione esperienze educative) 
                              1.La Regione, d'intesa con i competenti organi collegiali 
                              scolastici, al fine di favorire la più ampia 
                              diffusione delle esperienze educative, con articolare 
                              riguardo ai processi di integrazione europea, promuove 
                              e sostiene la effettuazione di scambi di esperienze 
                              sia nell'ambito del territorio nazionale che, previe 
                              intese con il ministero degli Affari Esteri, con 
                              realtà educative di paesi esteri. 
                              2. Le iniziative di cui al comma precedente sono 
                              attivate sulla base di specifici progetti da presentarsi 
                              entro il 30 giugno di ciascun anno all'Assessorato 
                              regionale competente in materia di diritto allo 
                              studio da parte delle istituzioni scolastiche interessate. 
                              3. Ciascun progetto, redatto in coerenza con le 
                              indicazioni contenute nel piano pluriennale di cui 
                              al successivo art. 34, a pena di non ammissibilità, 
                              dovrà riportare: 
                              a) esplicita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante 
                              dell'istituto proponente; 
                              b) obiettivi che si intendono perseguire; 
                              c) lettera di intenti, sottoscritta dal legale rappresentante 
                              l'istituto di destinazione, completa degli elementi 
                              identificativi della realtà educativa con 
                              la quale si intende operare lo scambio. Per le istituzioni 
                              scolastiche estere, la predetta lettera di intenti 
                              deve recare il visto della locale autorità 
                              consolare italiana; 
                              d) numero alunni e classe frequentata da ciascuno; 
                              e) numero e qualifica professionale degli eventuali 
                              accompagnatori; 
                              f) durata e periodo di svolgimento; 
                              g) modalità di valutazione dei risultati 
                              conseguiti; 
                              h) copia conforme della deliberazione, adottata 
                              dal competente organo collegiale, di approvazione 
                              del progetto e di definizione del previsto piano 
                              finanziario di spesa con la indicazione anche di 
                              eventuali entrate; 
                              i) nulla-osta rilasciato dalla amministrazione scolastica 
                              competente per territorio. 
                              4. L'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti 
                              sulla base dei criteri previsti dal piano annuale 
                              di cui al successivo art. 35, è disposta 
                              dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione 
                              consiliare permanente. 
                              Art. 20 (Orientamento educativo) 
                              1. Allo scopo di favorire scelte educative autonome 
                              e consapevoli la Regione, in coerenza con l'indirizzo 
                              culturale prevalente che vede l'orientamento quale 
                              processo educativo che si sviluppa all'interno del 
                              sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni 
                              programmatiche e degli interventi operativi dei 
                              consigli scolastici distrettuali: 
                              a) realizza un sistema informativo diretto a supportare 
                              il processo educativo che si sviluppa all'interno 
                              del sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni 
                              programmatiche e degli interventi operativi dei 
                              consigli scolastici distrettuali; 
                              b) effettua la raccolta e diffusione di informazioni 
                              quantitative e qualitative dirette all'utenza istituzionale 
                              ed a quella finale; c) provvede all'elaborazione 
                              di sussidi orientativi ed alla loro diffusione anche 
                              attraverso i mezzi telematici; 
                              d) promuove, in collaborazione con la competente 
                              amministrazione scolastica, iniziative per la realizzazione 
                              di processi orientativi a carattere sperimentale 
                              e innovativo da acquisire al sistema informatico 
                              regionale; 
                              e) promuove, la realizzazione di sistemi informativi 
                              locali, interconnessi con il sistema informativo 
                              regionale, che costituiscano punti di ripetizione 
                              delle informazioni disponibili, e, al contempo, 
                              di acquisizione delle informazioni da immettere 
                              nel predetto sistema informativo regionale; 
                              f) attua e promuove centri di studio, nell'ambito 
                              del sistema informativo di cui alla precedente lettera 
                              a), dotati di sussidi multimediali diretti ad evidenziare 
                              agli utenti le condizioni ottimali di fruibilità 
                              delle informazioni disponibili; 
                              g) sostiene, anche con interventi finanziari, le 
                              attività di orientamento promosse dai distretti 
                              scolastici. 
                              2. Le iniziative di cui al presente articolo sono 
                              attivate in modo da favorire la loro integrazione 
                              con le corrispondenti attività previste nell'ambito 
                              del diritto allo studio universitario. 
                              3. Per la realizzazione delle iniziative di cui 
                              al precedente primo comma, la Giunta regionale può 
                              avvalersi della collaborazione delle università, 
                              degli istituti di ricerca, dell'ISFOL (Istituto 
                              per lo sviluppo della formazione dei lavoratori) 
                              e di altri soggetti che operano nel campo dell'orientamento 
                              educativo. 
                              4. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni 
                              previste dal piano annuale di cui al successivo 
                              art. 35, provvede all'assegnazione ed all'erogazione 
                              dei finanziamenti ai distretti scolastici diretti 
                              a sostenere le attività di orientamento da 
                              questi promosse. 
                              Art. 21 (Istruzione tecnica e professionale) 
                              1 Al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione 
                              tecnica e professionale, la Giunta regionale, sulla 
                              base dei criteri previsti dal piano annuale di cui 
                              al successivo art. 35 e d'intesa con gli organi 
                              collegiali scolastici interessati: 
                              a) determina l'ammontare dei contributi da assegnare 
                              in favore degli istituti tecnici e professionali 
                              per l'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche, 
                              da effettuarsi in conformità alle norme di 
                              cui all'art. 34 del decreto interministeriale 28 
                              maggio 1975; 
                              b) determina l'ammontare dei contributi da assegnare 
                              ai distretti scolastici per l'acquisto di attrezzature 
                              tecnico-didattiche, da effettuarsi in conformità 
                              alle norme di cui all'art. 34 del decreto interministeriale 
                              28 maggio 1975, da utilizzare nell'ambito delle 
                              strutture scolastiche presenti nel territorio di 
                              competenza per sviluppare l'istruzione tecnica e 
                              professionale; c) provvede alla realizzazione, anche 
                              mediante affidamenti a terzi, di sussidi multimediali, 
                              da assegnare in uso gratuito agli istituti tecnici 
                              e professionali e dai distretti scolastici, destinati 
                              a favorire lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione 
                              tecnica e professionale. 
                              Art. 22 (Assicurazione) 
                              1. L'assicurazione copre dai rischi di infortunio 
                              gli alunni delle scuole di cui al precedente art. 
                              3, iscritti negli appositi registri scolastici previsti 
                              dalle norme vigenti, nonchè il personale 
                              incaricato della vigilanza degli stessi durante 
                              il trasporto. 
                              2. L'assicurazione copre ogni infortunio che possa 
                              verificarsi all'alunno nel tratto da casa a scuola 
                              e viceversa, nel corso delle attività didattiche 
                              o di attività culturali, ricreative e sportive 
                              promosse dalle autorità scolastiche o con 
                              il consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico 
                              inclusi i percorsi per accedere alle attività 
                              stesse, compresi viaggi e gite di istruzione in 
                              qualunque parte del mondo; copre altresì 
                              i rischi connessi al trasporto degli alunni e del 
                              personale di vigilanza con qualsiasi mezzo avvenga. 
                              3. Alla stipula della polizza di cui al precedente 
                              primo comma, provvede la Giunta regionale. 
                              Art. 23 (Contributi per acquisto scuolabus) 
                              1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal 
                              piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene 
                              a favore dei comuni mediante la concessione di contributi 
                              per l'acquisto di scuolabus per il trasporto alunni. 
                              2. L'intervento di cui al precedente comma, privilegia 
                              l'acquisto di scuolabus destinati al trasporto degli 
                              alunni: 
                              a) della scuola materna e di quella dell'obbligo; 
                              b) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 
                              della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie 
                              di portatori di "handicap" e protetti 
                              dalla legge; 
                              c) residenti in zone che, in relazione alla distanza 
                              ed agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non 
                              permettano la regolare frequenza. 3. I comuni che 
                              intendono beneficiare dell'intervento di cui al 
                              presente articolo, entro il 31 maggio di ogni anno, 
                              avuto presente l'andamento del servizio di trasporto 
                              attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano 
                              sullo stato del fabbisogno dei mezzi di trasporto 
                              per l'anno scolastico successivo sulla base di apposita 
                              modulistica predisposta dalla Giunta regionale. 
                              Copia di tale deliberazione dovrà essere 
                              inviata all'Assessorato regionale competente in 
                              materia di diritto allo studio entro il successivo 
                              30 giugno. 
                              4 L'assegnazione delle somme è disposta dalla 
                              Giunta regionale, sentita la competente commissione 
                              consiliare permanente. 
                              5. L'erogazione della somma assegnata a ciascun 
                              comune è disposta dietro invio della deliberazione 
                              esecutiva con la quale l'amministrazione comunale 
                              provvede all'acquisto. 
                              Art. 24 (Contributi per acquisto attrezzature per 
                              cucine e refettori scolastici) 
                              1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal 
                              piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene 
                              a favore dei comuni mediante la concessione di contributi 
                              per l'acquisto di attrezzature per cucine e refettori 
                              scolastici. 
                              2. L'intervento di cui al presente comma privilegia 
                              l'acquisto di attrezzature destinate alle mense 
                              per gli alunni: 
                              a) delle scuole materne ad orario completo; 
                              b) delle scuole dell'obbligo autorizzate ad effettuare 
                              la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. 
                              3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento 
                              di cui al presente articolo, entro il 31 maggio 
                              di ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio 
                              mensa attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano 
                              sullo stato del fabbisogno delle cucine e dei refettori 
                              scolastici per l'anno scolastico successivo sulla 
                              base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta 
                              regionale. Copia di tale deliberazione dovrà 
                              essere inviata all'Assessorato regionale competente 
                              in materia di diritto allo studio entro il successivo 
                              30 giugno. 
                              4. L'intervento di cui al presente articolo, al 
                              fine di realizzare una riduzione dei costi connessa 
                              ad una migliore funzionalità, favorisce le 
                              richieste dirette ad organizzare il servizio mensa 
                              che preveda l'impiego di cucine centralizzate. 
                              5. L'assegnazione delle somme è disposta 
                              dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione 
                              consiliare permanente. 6. L'erogazione della somma 
                              assegnata a ciascun comune è disposta dietro 
                              invio della deliberazione esecutiva con la quale 
                              l'amministrazione comunale provvede all'acquisto. 
                              Art. 25 (Interventi integrativi) 
                              1. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni 
                              contenute nel piano annuale di cui al successivo 
                              art. 35, assegna ed eroga i finanziamenti previsti 
                              nel piano stesso in favore dei comuni ad integrazione 
                              dei fondi assegnati ai sensi del precedente art. 
                              13, avuto presente il piano finanziario della gestione 
                              del servizio oggetto di intervento: 
                              a) per i servizi collettivi, in rapporto alla popolazione 
                              scolastica correlata al volume dei servizi erogati; 
                              b) per i servizi a domanda individuale, in rapporto 
                              alla domanda di fruizione correlata al servizio 
                              erogato; 
                              c) per gli interventi di cui al precedente art. 
                              8 in rapporto al numero dei fruitori correlato con 
                              il totale degli appartenenti alle fasce di utenza 
                              disagiata in età scolare. 
                              2. I dati di riferimento per la determinazione dei 
                              valori di cui al comma precedente, sono rappresentati 
                              da quelli relativi all'anno scolastico precedente 
                              desunti dal rendiconto di cui al secondo comma del 
                              precedente art. 6. 
                              3. La Giunta regionale provvede, altresì, 
                              all'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti 
                              a favore dei comuni per il conferimento e la conferma 
                              di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti 
                              professionali di Stato e nei pensionati convenzionati 
                              sulla base di criteri previsti nel piano annuale 
                              di cui al successivo art. 35. 
                              4. In carenza di interventi da parte dei comuni 
                              e sulla base dei criteri previsti nel piano annuale 
                              di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale 
                              fornisce di attrezzature specialistiche che si rendano 
                              necessarie per l'inserimento in scuole normali di 
                              alunni minorati e per la realizzazione di opere 
                              che ne facilitino gli accessi ai locali scolastici. 
                              5. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale 
                              di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale 
                              assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni 
                              per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio 
                              connesse con la localizzazione sul territorio comunale 
                              di strutture specializzate operanti in favore delle 
                              categorie rientranti tra quelle previste dall'art. 
                              2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre 
                              categorie di portatori di "handicaps" 
                              protetti dalla legge. 
                              6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione 
                              consiliare permanente, determina l'ammontare dell'incentivo 
                              finanziario da attribuire ai comuni che, nei modi 
                              di legge, si sono associati per la gestione dei 
                              servizi di cui alla presente legge, nonchè 
                              la ripartizione tra i comuni stessi. 
                              7. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale 
                              di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale 
                              assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni 
                              per l'attuazione di specifici progetti straordinari 
                              diretti al superamento di particolari difficoltà 
                              connesse con la presenza sul territorio comunale 
                              di rilevanti fasce di utenza disagiate o ad alto 
                              rischio educativo, ovvero di nomadi, di stranieri 
                              o delle altre categorie contemplate dal decreto-legge 
                              30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, 
                              in legge 28 febbraio 1990, n. 39. 
                              Art. 26 (Documentazione e bollettino di informazione) 
                              1. La Regione, al fine di rendere i servizi di cui 
                              alla presente legge meglio rispondenti alle necessità 
                              ambientali, socio-economiche e personali degli alunni 
                              e della popolazione adulta interessata: 
                              a) raccoglie ed elabora i dati rappresentativi del 
                              sistema educativo correlati con i caratteri strutturali 
                              ambientali e sociali; 
                              b) attiva un sistema di osservazione permanente 
                              della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo; 
                              c) cura la socializzazione dei dati stessi, assicurandone 
                              la circolarità, con apposito bollettino di 
                              informazione; 
                              d) promuove e partecipa ad incontri di studio, convegni 
                              e congressi. 
                              2. La Regione, per le finalità di cui al 
                              comma precedente, può avvalersi anche degli 
                              istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 
                              1973, n. 477, e successivi decreti delegati, nonchè 
                              di enti pubblici e di altri soggetti professionalmente 
                              idonei. 
                              CAPO III - DELEGA E FUNZIONI 
                              Art. 27 (Delega di funzioni amministrative alle 
                              province) 
                              1. Ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, 
                              n. 17 e 13 maggio 1985, n. 68, è delegato 
                              alle province l'esercizio delle funzioni amministrative 
                              in materia di aggiornamento educativo e di educazione 
                              permanente di cui ai precedenti artt. 16, 17 e 18, 
                              nonchè in materia di promozione e diffusione 
                              esperienze educative e di istruzione tecnica e professionale 
                              di cui agli artt. 19 e 21 (4). 
                              1.bis. E' altresì delegato alle province 
                              l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 13, 
                              23, 24 e 25, nonchè, in regime di sussidiarietà, 
                              le funzioni di cui agli artt. 20 e 26 (5). 2. A 
                              tal fine nei predetti articoli gli organi regionali, 
                              sono sostituiti con i corrispondenti organi dell'amministrazione 
                              provinciale. 
                              3. Le funzioni di cui al precedente primo comma 
                              sono esercitate nel rispetto degli atti di coordinamento 
                              e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e 
                              delle direttive di attuazione ed organizzazione 
                              impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 
                              11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, 
                              nonchè dei criteri previsti dal piano annuale 
                              di cui al successivo art. 35. 
                              Art. 28 (Vigilanza e controllo nell'esercizio delle 
                              funzioni delegate) 
                              1. La vigilanza ed il controllo nell'esercizio delle 
                              funzioni delegate, sono esercitate dalla Regione 
                              nella forma stabilita dall'art. 12 della legge regionale 
                              13 maggio 1985, n. 68. 
                              2. La relazione di cui all'art. 12, secondo comma, 
                              della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 
                              68, deve essere trasmessa alla Giunta regionale 
                              almeno ogni anno. 
                              Art. 29 (Personale per l'esercizio delle funzioni 
                              delegate) 
                              1. La Giunta regionale può provvedere, con 
                              propria deliberazione, al comando di un contingente 
                              di personale regionale presso gli enti delegati 
                              a norma della presente legge, sulla base di specifiche 
                              esigenze connesse con l'esercizio delle funzioni 
                              delegate. 
                              Art. 30 (Assegnazione dei mezzi finanziari per l'esercizio 
                              delle funzioni delegate) 
                              1. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale, 
                              di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale 
                              assegna i finanziamenti in favore delle amministrazioni 
                              provinciali destinati all'esercizio delle funzioni 
                              delegate. 
                              Art. 31 (Potere sostitutivo e revoca della delega) 
                              1. In caso di persistente inattività degli 
                              organi provinciali nell'esercizio delle funzioni 
                              delegate, la Giunta regionale esercita il potere 
                              sostitutivo in conformità a quanto previsto 
                              dal terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 
                              13 maggio 1985, n. 68. 
                              2. Per l'eventuale revoca della delega, da adottare 
                              a norma dell'art. 42 dello Statuto regionale, anche 
                              nei confronti della sola amministrazione provinciale 
                              inadempiente, si osservano le disposizioni di cui 
                              all'art. 14 della citata legge regionale 13 maggio 
                              1985, n. 68. 
                              Art. 32 (Deroga alle procedure per la delega delle 
                              funzioni) 
                              1. La delega di cui al precedente art. 27 è 
                              conferita in deroga alle disposizioni previste dall'art. 
                              10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, 
                              stante l'esperienza già consolidata con i 
                              piani di intervento in materia attuati con il concorso 
                              delle amministrazioni provinciali. 
                              Art. 33 (Modalità di programmazione) 
                              1. La Regione, per la realizzazione delle finalità 
                              di cui all'art. 1 della presente legge, adotta il 
                              metodo della programmazione attraverso la predisposizione 
                              di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure 
                              previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 
                              1986, n. 17. 
                              2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico 
                              collegamento con gli obiettivi e le linee determinati 
                              dal piano regionale di sviluppo, dal relativo quadro 
                              di riferimento territoriale e dai programmi socio-economici 
                              provinciali di cui alla predetta legge regionale 
                              n. 17 del 1986, con le dinamiche del mondo del lavoro 
                              e della produzione, anche sulla base delle indicazioni 
                              e delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale 
                              del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 
                              13 aprile 1985, n. 46. 
                              Art. 34 (Piano pluriennale) 
                              1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione 
                              del Consiglio regionale, una proposta di "Piano 
                              pluriennale degli interventi per il diritto allo 
                              studio e per l'educazione permanente", predisposta 
                              secondo le procedure previste dal capo III della 
                              legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, entro il 
                              mese di giugno precedente il periodo di riferimento. 
                              2. Il piano pluriennale oltre quanto previsto dall'art. 
                              14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986, 
                              precisa: a) gli obiettivi da raggiungere a livello 
                              regionale e provinciale, allo scopo di perseguire 
                              il riequilibrio territoriale degli interventi in 
                              favore del diritto allo studio e dell'educazione 
                              permanente; 
                              b) le priorità degli interventi, riferite 
                              al quadro territoriale; 
                              c) le risorse da impiegare, il cui ammontare a carico 
                              del bilancio regionale dovrà essere contenuto 
                              entro gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 
                              per i capitoli di spesa di cui al successivo art. 
                              38. 
                              3. La proposta di piano pluriennale deve essere 
                              corredata da una relazione, predisposta dalla Giunta 
                              regionale, sugli interventi per il diritto allo 
                              studio e per l'educazione permanente attivati nell'ambito 
                              del piano pluriennale precedente. 
                              Art. 35 (Piano annuale) 
                              1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio, 
                              sentita la competente commissione consiliare permanente, 
                              approva il "Piano annuale degli interventi 
                              per il diritto allo studio e per l'educazione permanente" 
                              per l'anno scolastico successivo, in coerenza con 
                              gli obiettivi e le linee programmatiche indicate 
                              nel piano pluriennale. 
                              2. Nel piano annuale devono essere precisati: 
                              a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale 
                              e provinciale; 
                              b) le priorità degli interventi, riferite 
                              al quadro territoriale; 
                              c) gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni 
                              delegate alle province; 
                              d) gli interventi in materia di orientamento educativo; 
                              e) i criteri di intervento per lo sviluppo e perfezionamento 
                              dell'istruzione tecnica e professionale; 
                              f) i finanziamenti ad integrazione dei fondi assegnati 
                              ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui 
                              al titolo II, articolati per ciascun servizio, erogati 
                              dai comuni stessi; 
                              g) i criteri per l'assegnazione di fondi ai comuni 
                              per il conferimento e la conferma di posti gratuiti 
                              nei convitti annessi agli istituti professionali 
                              di Stato e nei pensionati convenzionati; 
                              h) i criteri di intervento per far fronte a situazioni 
                              di rilevante squilibrio connesse con la presenza 
                              sul territorio comunale di strutture specializzate 
                              che operano in favore delle categorie rientranti 
                              tra quelle previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 
                              1971, n. 118, o di altre categorie di portatori 
                              di "handicaps" protetti dalla legge; 
                              i) i criteri di intervento per l'acquisto di scuolabus; 
                              l) i criteri di intervento per l'acquisto di attrezzature 
                              per cucine e refettori scolastici; 
                              m) i criteri di intervento per favorire la circolarità 
                              e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà 
                              educative. 
                              3. La Giunta regionale, fino all'approvazione del 
                              piano pluriennale, è autorizzata ad approvare 
                              il piano annuale secondo le procedure di cui al 
                              precedente primo comma. 
                              Art. 36 (Omissis) (6). 
                              Art. 37 (Attribuzioni della Giunta regionale) 
                              1. La Giunta regionale: 
                              a) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche 
                              ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire 
                              gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento 
                              degli obiettivi previsti dalla presente legge e 
                              per la programmazione dei relativi interventi; 
                              b) realizza un sistema informativo e statistico 
                              di settore, assicura la omogeneità della 
                              raccolta e del trattamento dei dati stessi, raccoglie 
                              e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora 
                              analisi specifiche, assicurandone la circolarità 
                              e la socializzazione anche mediante pubblicazione 
                              con i diversi supporti disponibili; 
                              c) impartisce le direttive per la raccolta ed il 
                              trattamento, anche con sistemi automatizzati, dei 
                              dati da assumere a supporto della programmazione 
                              degli interventi; 
                              d) predispone la modulistica di riferimento per 
                              l'acquisizione dei dati relativi ai servizi attivati 
                              dai comuni e per la rilevazione della dispersione 
                              scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo, 
                              nonchè per gli interventi integrativi di 
                              cui al precedente art. 25; 
                              e) approva sentita la competente commissione consiliare 
                              permanente, i piani di attività degli istituti 
                              professionali di Stato; 
                              f) esprime parere sulla istituzione di scuole statali 
                              materne, elementari, secondarie ed artistiche; 
                              g) approva l'ordine vincolante di priorità 
                              per la programmazione di nuovi istituti, scuole, 
                              sezioni e corsi relativo agli istituti professionali 
                              da istituire dallo Stato; 
                              h) formula, d'intesa con la competente commissione 
                              consiliare permanente, le proposte di distrettualizzazione 
                              del territorio regionale; i) promuove la realizzazione 
                              di intese con le competenti autorità scolastiche 
                              per un integrato utilizzo delle strutture educative 
                              per le finalità di cui alla presente legge. 
                               
                            Titolo 
                              IV - NORME FINANZIARIE E FINALI 
                              Art. 38 (Norme finanziarie) 
                              1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla 
                              presente legge si provvede mediante impiego delle 
                              somme stanziate nello stato di previsione della 
                              spesa del bilancio dei singoli esercizi ai sensi 
                              del successivo comma. 
                              2. La spesa per gli interventi indicati nel comma 
                              1, fissata annualmente con legge di bilancio, è 
                              iscritta la capitolo di nuova istituzione n. 44102 
                              con la seguente denominazione: "Assegnazione 
                              alle province dell'esercizio delle funzioni delegate, 
                              in materia di diritto allo studio (L.R. 29/92)" 
                              alla cui copertura per l'anno 1998 si provvede mediante 
                              riduzione, per l'importo di lire 29.478.734.100, 
                              del capitolo n. 44101 che viene conservato in bilancio 
                              per la sola gestione dei residui e per il completamento 
                              dei piani per il diritto allo studio 1996/97 e 1997/98 
                              (7). 
                              3. La Regione è, altresì, autorizzata 
                              ad integrare i predetti finanziamenti nella misura 
                              minima del 15 per cento a valere sulle proprie risorse 
                              per l'imputazione delle seguenti spese: a) interventi 
                              di orientamento educativo e attività di supporto 
                              (art. 20 e 26) (8); 
                              b) assicurazione alunni (art. 22) (8); c) interventi 
                              diretti della Regione (art. 37) (8); 
                              e) (Omissis) (9); f) (Omissis) (9); g) assegnazione 
                              alle province per l'esercizio delle funzioni delegate 
                              (art. 30). 
                              4. Lo stanziamento per i predetti interventi verrà 
                              annualmente iscritto al cap. n. 15001 del bilancio 
                              regionale. 
                              Art. 39 (Assetto organizzativo) 
                              1. Con separata legge regionale, da emanarsi entro 
                              sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
                              legge, si provvederà alla riorganizzazione 
                              del 37^ settore: diritto allo studio, di cui alla 
                              tabella b) allegata alla legge regionale 11 aprile 
                              1985, n. 36. 
                              2. Entro lo stesso termine di cui al precedente 
                              comma, dovranno essere rideterminate le competenze 
                              degli uffici del citato 37^ settore e delle relative 
                              sezioni. 
                              Art. 40 (Abrogazioni) 
                              1. Dalla data di entrata in vigore della presente 
                              legge, sono abrogate le leggi regionali: 
                              a) 9 giugno 1975, n. 58, concernente: "Scioglimento 
                              dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica"; 
                              b) 18 settembre 1979, n. 78, concernente: "Norme 
                              per l'attuazione del diritto allo studio"; 
                              c) 7 dicembre 1979, n. 95, concernente: "Modifiche 
                              ed integrazioni della legge regionale 18 settembre 
                              1979 (n. 78; n.d.r:) recante "Norme per l'attuazione 
                              del diritto allo studio"; 
                              d) 12 dicembre 1989, n. 76, concernente: "Utilizzazione 
                              fondi trasferiti dallo Stato per l'esercizio delle 
                              funzioni di assistenza scolastica ai sensi del decreto 
                              del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
                              n. 616". 
                              Art. 41 (Norma transitoria) 
                              1. In sede di prima applicazione della presente 
                              legge, il rendiconto di cui al secondo comma del 
                              precedente art. 6 dovrà essere trasmesso 
                              entro 60 giorni dalla data di invio della modulistica 
                              predisposta dalla Giunta regionale. 
                              Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 aprile 1992, n. 
                              10 (S.O. n. 10). 
                              (2) Articolo già modificato dall'art. 25 
                              della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e così 
                              sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della 
                              legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. 
                              (3) Soppresso dall'art. 25 della legge regionale 
                              22 maggio 1997, n. 11. 
                              (4) Comma così modificato dall'art. 25 della 
                              legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. 
                              (5) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera 
                              b), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. 
                              (6) Articolo abrogato dall'art. 32 della legge regionale 
                              7 agosto 1998, n. 38. 
                              (7) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 
                              1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, 
                              n. 14. 
                              (8) Lettera così sostituita dall'art. 5, 
                              comma 1, lettera d, della legge regionale 18 maggio 
                              1998, n. 14. 
                              9) Lettere soppresse dall'art. 25 della legge regionale 
                              22 maggio 1997, n. 11.    |