REGIONE CALABRIA
LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 27 NORME
PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO AL LO STUDI.
Art.
1 (Obiettivi)
1.Al fine di concorrere all'attuazione degli art.
3 e 34 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto
regionale, in applicazione del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione
disciplina con la presente legge le modalità
di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni
e promuove interventi idonei a rendere effettivo
il diritto allo studio, favorendo il raccordo dello
sviluppo della ricerca scientifica, culturale e
del l'innovazione tecnologica al sistema formativo
regionale.
2.I servizi e gli interventi previsti dalla presente
legge perseguono le seguenti finalità di:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
socio-culturale che determinano il condizionamento
precoce, limitano la frequenza della scuola materna
e lo assolvimento dell'obbligo scolastico, causando
abbandoni, ripetenze o fenomeni di disadattamento
e di emarginazione;
b) favorire il compimento dell'obbligo da parte
degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari
gradi di istruzione; c) favorire il proseguimento
degli studi da parte degli alunni capaci e meritevoli,
ma di disagiate condizioni economiche; d) assicurare
la piena funzionalità educativa delle scuole
ubicate nelle aree interne o in zone depresse, predisponendo
adeguati servizi collettivi;
e) assicurare ai minori portatori di handicap l'inserimento
nelle normali strutture scolastiche garantendo loro
l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed ogni possibile
facilitazione per la frequenza delle scuole di istruzione
secondaria superiore;
f) favorire la qualificazione del sistema scolastico,
sostenendo la sperimentazione e l'innovazione educativa
e didattica, incentivando un più stretto
collegamento tra i vari ordini di scuole e tra la
scuola e la realtà sociale;
g) fornire adeguati supporti all'attività
di orientamento della scuola e dei distretti scolastici,
sia in relazione alle scelte di indirizzo dopo il
compimento dell'obbligo scolastico, sia in ordine
ai processi di transizione della scuola al lavoro;
h) concorrere all'elevamento del livello culturale
medio della popolazione, sostenendo organici progetti
di promozione educativa e culturale.
3.La Regione predispone, inoltre interventi:
- per il sostegno di progetti di sperimentazione
didattica ed educativi proposti dagli organi scolastici
competenti; - per la realizzazione di progetti sperimentali
finalizzati al raccordo tra scuola, F.P. e mondo
del lavoro;
- per il sostegno di progetti volti al raccordo
tra scuola dell'infanzia e scuola elementare nel
quadro del potenziamento degli asili nido.
4.La Regione cura il coordinamento dei servizi per
l'attuazione del diritto allo studio con i servizi
sociali, sanitari, culturali e sportivi.
5.Per l'attuazione dei servizi di cui alla presente
legge deve essere perseguito il coordinamento e
l'integrazione con gli analoghi servizi previsti
dalla legge regionale, relativa al diritto allo
studio universitario, per realizzare la massima
economicità ed efficienza.
Art. 2 (Programmazione)
1.Per il perseguimento delle finalità di
cui al precedente art. 1, la Regione indice, con
periodicità triennale, la conferenza sulle
politiche per l'attuazione del diritto allo studio,
ai fini dell'individuazione di priorità e
di obiettivi da realizzare con apposito piano triennale.
2.La conferenza esamina inoltre l'incidenza sociale
degli interventi effettuati nel settore e l'attuazione
degli interventi in rapporto alla disponibilità
delle risorse.
3.La conferenza, indetta nel mese di settembre,
è presieduta dall'Assessore regionale alla
Pubblica Istruzione; ad essa partecipano gli Enti
locali, la Sovrintendenza scolastica, l'IRRSAE,
i Provveditorati agli Studi, i Consigli scolastici
provinciali, i Distretti scolastici, le Università
della Calabria e le istituzioni scolastiche. La
conferenza avanza proposte sul coordinamento dei
servizi previsti dalla presente legge con quelli
socio-sanitari e culturali, nel più ampio
quadro della programmazione economica regionale.
4.La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi
della programmazione triennale generale e sulla
base delle indicazioni fornite dalla conferenza
regionale e del parere espresso dalla
Consulta di cui al successivo art. 20 e delle proposte
presentate dai Comuni e dalle Province, formula
entro il mese di dicembre il programma triennale
degli interventi di competenza, definendo la politica
regionale di sviluppo dei servizi, secondo bacini
di utenza e di strutture.
5.La priorità nella destinazione delle risorse
è rivolta al riequilibrio delle aree territoriali.
6.Per l'espletamento delle funzioni amministrative
la Giunta regionale assegna all'Ufficio un organico
di 5 dipendenti regionali individuati sulla base
di un'apposita graduatoria redatta dalla Giunta
regionale, che tenga conto dei requisiti di provata
qualificazione professionale.
Art. 3 (Istituzione dell'Ufficio regionale di ricerca
sui processi formativi).
1.È istituito nell'ambito del dipartimento
per i servizi sociali un "Ufficio regionale
di ricerca sui processi formativi"; esso si
avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione di istituti e dipartimenti universitari
di centri di ricerca regionali e nazionali; stabilisce
collegamenti con l'IRRSAE e con gli organi collegiali
delle scuole di ogni ordine e grado.
2.Sono compiti dell'Ufficio:
1) rilevare le carenze edilizie e strutturali relative
ai vari ordini di scuola, definendo gli indicatori
necessari per la priorità negli interventi;
2) procedere, di concerto con i competenti organi
statali, alla rilevazione dei tassi di evasione
presenti nella scuola dell'obbligo;
3) fornire indirizzi e supporti tecnici ai Comuni
anche per progetti di attività extrascolastiche
e di educazione continua e/o ricorrente;
4) proporre interventi formativi nelle aree urbane
e nelle aree interne a più alto indice di
degrado sociale;
5) produrre pubblicazioni ed ogni altro materiale
utile alle attività didattiche degli operatori
scolastici e del sistema formativo nonché
sussidi in favore di soggetti portatori di handicap,
avvalendosi dell'apporto di enti specializzati nel
settore;
6) individuare iniziative in materia di orientamento
professionale in collegamento con l'osservatorio
regionale sul mercato del lavoro;
7) censire le offerte formative presenti nel territorio
regionale e costituire un archivio dei dati raccolti;
8) fornire consulenze agli organi collegiali della
scuola per progetti di sperimentazione didattica
e di innovazione educativa, di concerto con l'IRRSAE.
3.L'Ufficio si avvale di:
a) tre esperti con provata qualificazione scientifica
sui problemi del diritto allo studio e dei processi
formativi; b) un esperto in scienze statistiche;
c) un esperto in informatica;
d) un rappresentante dell'Assessorato ai Lavori
Pubblici;
e) un rappresentante dell'Assessorato al Lavoro;
f) un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità;
g) un rappresentante all'Assessorato ai Servizi
Sociali;
h) un rappresentante dell'Assessorato ai Trasporti.
4.Il rapporto della Regione con gli esperti di cui
alle lett. a), b), e c) è di consulenza professionale
ed è regolato da apposita convenzione che
ha durata triennale, salvo riconferma.
Art. 4 (Tipologia degli interventi)
1.A favore degli alunni delle scuole materne, della
scuola elementare e media di I e II grado sono attuati
i servizi di mensa e di trasporto.
2.Per gli alunni della scuola elementare la fornitura
dei libri di testo è gratuita ed avviene
secondo le procedure indicate dal D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
3.Agli alunni della scuola media, in condizioni
di particolare disagio economico, viene fornita
l'intera dotazione di pubblicazioni indicate dagli
organi scolastici; l'attribuzione è effettuata
dalla biblioteca di classe in uso gratuito a titolo
di comodato.
4.Agli alunni portatori di handicaps è fornito
in relazione ad esigenze di carattere economico
e familiare, ogni servizio e strumentazione tecnica
idonea a facilitarne la frequenza e l'apprendimento.
5.Interventi sono inoltre previsti per favorire
la qualificazione del sistema scolastico e formativo
attraverso:
a) il sostegno delle esperienze di tempo pieno e
prolungato, delle attività integrative, di
progetti di sperimentazione programmati dai competenti
organi scolastici ai sensi del disposto della legge
4 agosto 1977, n. 517 e del D.P.R 31 maggio 1974,
n. 419;
b) il sostegno a progetti di innovazione educativa,
anche per attività extra scolastiche, regolarmente
deliberati dai competenti organi scolastici e di
norma legati a specificità del territorio;
c) il sostegno per la costituzione di laboratori
scientifici, di informatica, cineteche, audiovideoteatrali,
attività sportive e musicali;
d) la realizzazione di attività di educazione
permanente e ricorrente;
e) facilitazioni agli adulti per la frequenza dei
corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
f) il sostegno ad ogni altra iniziativa volta al
perseguimento delle finalità di cui all'art.
1.
6.La Regione assicura il reinserimento scolastico
sociale e culturale dei figli degli emigrati attraverso
interventi educativi ed integrativi della scuola
e della società, avvalendosi anche dei finanziamenti
previsti dalla CEE nel settore specifico e nel rispetto
di quanto stabilito dalla legge regionale n. 5 del
16-5-1981.
Art. 5 (Destinatari degli interventi)
1.Gli interventi volti a facilitare lo accesso,
la frequenza e la qualificazione del sistema scolastico
e formativo sono attuati in favore degli alunni
del le scuole statali e non statali e dei frequentanti
i corsi per adulti comprese le persone in stato
di detenzione, nonchè i minori ospiti di
case di rieducazione ed i minori appartenenti a
comunità di nomadi.
2.Le istituzioni scolastiche non statali, che operano
senza fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti
dagli interventi di cui ai primi quattro commi del
precedente art. 4, da parte dei Comuni.
3.Tali istituzioni si uniformano agli obiettivi
educativi, all'orario e calendario scolastico delle
corrispondenti scuole statali, nonchè prevedendo
la costituzione degli organi collegiali della scuola
ai sensi del D.P.R. 616/1974.
4.Le istituzioni scolastiche non statali usufruiscono
dei servizi previsti nella lett. c) di cui al precedente
articolo sulla base di apposite convenzioni stipulate
con gli Enti locali, cui sono tenute a fornire rendicontazioni
annuali, secondo la normativa vigente.
Art. 6 (Contribuzione dell'utenza)
1.Gli utenti dei servizi di mensa e di trasporto
concorrono al costo dei servizi con contributi rapportati
alle condizioni economiche familiari sulla base
delle fasce di reddito individuate dai Comuni.
2.Sono esentati dal contribuire al costo dei servizi
coloro che frequentano la scuola materna e dell'obbligo
le cui famiglie siano di disagiate condizioni economiche.
3.Possono inoltre essere esentati dalla contribuzione
gli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria
superiore ed artistica e dei corsi per adulti volti
al conseguimento di titoli di studio, che versino
in condizioni economiche disagiate.
4. Il piano regionale annuale stabilisce i criteri
per l'individuazione delle fasce di reddito e delle
fasce di contribuzione.
Art. 7 (Interventi per studenti capaci e meritevoli)
1.Gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche
all'interno della regione sia dell'obbligo che della
scuola media di II grado non presenti nel Comune
di residenza e raggiungibili con eccessivo disagio
per mancanza di linee di collegamento o per tempi
di percorrenza, possono usufruire di posti gratuiti
o semigratuiti in convitti o pensionati compresi
quelli nazionali o ricevere contributi a totale
o parziale rimborso delle spese sostenute per lo
alloggio e il vitto fuori della propria residenza.
2.I benefici di cui al precedente comma sono attribuiti
per concorso che viene bandito annualmente dal Comune
sede della istituzione scolastica. Il bando di concorso
determina la condizioni ed i requisiti di reddito
di merito ed i criteri di priorità in base
alle distanze della scuola dalla sede di residenza.
Il beneficio viene confermato annualmente sulla
base dell'esito positivo degli studi fino al compimento
del corso legale; Possono essere previste eccezioni
in casi di particolare condizione di disagio.
3.Gli interventi di cui al primo comma sono disposti
con priorità in favore degli alunni degli
istituti professionali di Stato.
4.I convitti ed i pensionati annessi agli istituti
professionali di Stato possono essere utilizzati
nel periodo estivo per soggiorni di vacanze di alunni
della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale determina
le categorie di beneficiari e le modalità
di fruizione del beneficio e assicurerà le
necessarie intese con le autorità scolastiche
competenti.
Art. 8 (Assistenza socio-sanitaria)
1.I servizi di assistenza socio-medicopsichica sono
effettuati dalle Unità Sanitarie Locali in
base alla vigente normativa statale e regionale.
2.Tali servizi devono riguardare:
a) la prevenzione primaria e secondaria
b) l'educazione sanitaria, svolta nelle scuole di
ogni ordine e grado con riferimento a corsi di aggiornamento
per in segnanti, conferenze e seminari per genitori
ed alunni;
c) controlli dietetici sulle mense e controlli sanitari
al personale delle stesse per gli obblighi di legge.
3.Per facilitare il pieno inserimento degli alunni
portatori di handicaps nella comunità scolastica
sono attribuiti strumenti specialistici rispondenti
a tal fine.
Art. 9 (Attività svolte direttamente dalla
Regione)
1.Al fine di rendere i servizi di cui alla presente
legge meglio rispondenti alle necessità ambientali,
socio-economiche e personali degli alunni e della
popolazione adulta interessata, nonchè degli
operatori scolastici e culturali, la Regione:
a) cura il collegamento informativo permanente ed
il costante scambio di esperienze con i Distretti
scolastici gli organi collegiali della scuola; lo
IRRSAE e le Università della Regione;
b) promuove ricerche ed indagini atte a conoscere
l'effettiva situazione del sistema scolastico e
formativo regionale; cura la pubblicazione e la
diffusione di esse e delle esperienze didattiche
ed educative più significative delle scuole
calabresi;
c) promuove convegni, incontri, mostre, manifestazioni
sui problemi didattico-formativi e culturali, anche
in collaborazione con le altre Regioni e con Enti
ed associazioni regionali e nazionali di provata
competenza;
d) individua le aree destinatarie di interventi
prioritari e realizza un sistema informativo statistico;
e) stipula a favore degli alunni e del personale
scolastico sia della scuola statale che non statale
i contratti di assicurazione. Le assicurazioni coprono
ogni infortunio verificabile nel percorso da casa
a scuola e viceversa, nonché durante le attività
scolastiche ed extrascolastiche promosse dalle scuole;
f) promuove l'aggiornamento e la qualificazione
degli operatori del sistema formativo regionale
d'intesa con L'IRRSAE e le autorità scolastiche
interessate;
g) predispone ed approva i programmi per il diritto
allo studio e provvede alla ripartizione dei fondi
tra i Comuni per il conseguimento delle finalità
previste dalla presente legge;
h) sostiene progetti di sperimentazione e di innovazione
didattica,anche con riferimento alle nuove tecnologie
educative e all'informatica, nonché a progetti
di crescita culturale ed educativa, volti a stimolare
la formazione della coscienza civile e democratica
con riferimento a temi di rilevanza sociale quali
la mafia, la droga, la pace;
i) sostiene iniziative di utilizzo didattico della
stampa quotidiana e periodica.
Art. 10 (Compiti delle Province)
1.la Regione delega alle Province le funzioni di
promozione e coordinamento degli interventi di educazione
permanente e ricorrente in particolare per:
a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale;
b) attività educative formative per persone
che si trovano all'interno di istituzioni assistenziali,
sanitarie e detentive.
2. Le Province, sulla base delle proposte dei Comuni
e dei distretti scolastici, formulano un piano annuale
tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano
regionale per il diritto allo studio e dei relativi
finanziamenti dei corsi.
3. L'attuazione delle attività di cui ai
precedenti punti a) e b) è di competenza
dei Comuni.
Art. 11 (Compiti dei Comuni)
1.Ai Comuni in forma singola o associata compete:
- esercitare le funzioni di cui allo art. 42 del
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616; - attuare gli interventi previsti
dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 18 della presente legge;
- attribuire gli assegni di studio;
- realizzare e programmare l'utilizzazione da parte
delle scuole di strutture extrascolastiche, ricreative,
culturali e sportive; degli strumenti della ricerca
e della comunicazione culturale di laboratori per
la sperimentazione scientifica, per la tecnologia,
per le arti visive ed espressione, per la lettura
storica e geo-economica del territorio. 2. I Comuni
singoli o associati possono presentare progetti
riguardanti l'informazione sessuale, la conoscenza
dei beni culturali presenti sul territorio e la
sensibilizzazione della popolazione scolastica ai
temi della difesa dell'ambiente.
Art. 12 (Funzioni dei Consigli Scolastici Distrettuali)
1.I Consigli Scolastici Distrettuali, anche con
riferimento alle competenze di cui all'art. 12 del
D.P.R. 416/1974, formulano, per il proprio ambito
territoriale, proposte di intervento, sulla base
delle esigenze del sistema scolastico, che presentano
entro il mese di febbraio ai Comuni ricadenti nel
proprio territorio, all'Unità Sanitaria Locale
e agli altri Enti, per quanto di loro competenza.
2.Concorrono alla programmazione degli interventi
per l'orientamento professionale.
3.Inviano annualmente all'Assessorato regionale
alla P.I. una relazione dello stato di attuazione
del diritto allo studio ed esprimono indicazioni
per il miglioramento dei servizi e per il loro coordinamento
a livello territoriale.
Art. 13 (Piano annuale comunale)
1.I Comuni, singoli o associati, sulla base delle
proposte dei Consigli di Circolo o di Istituto e
dei Consigli Scolastici Distrettuali, deliberano
entro il 15 marzo il piano d'interventi nel settore
del diritto allo studio relativo all'anno scolastico
successivo, tenendo conto delle priorità
fissate dal Programma regionale triennale, delle
risorse assegnate dalla Regione e di quelle disponibili
nei propri bilanci.
2.Copia della deliberazione esecutiva deve essere
inviata alla Regione - Assessorato alla P.I. e alla
Cultura - entro il 30 aprile.
Art. 14 (Piano regionale annuale per il diritto
allo studio e per le iniziative di educazione permanente)
1. L'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura,
ricevuti i piani annuali dei Comuni, sentiti i pareri
e le proposte della Consulta di cui al successivo
art. 20, verificata la rispondenza dei piani e delle
proposte alle finalità della presente legge,
sottopone all'approvazione della Giunta regionale
il Piano regionale annuale per il diritto allo studio
e per l'educazione permanente, relativo all'anno
scolastico successivo, sentito il parere della Commissione
del piano.
2. La Giunta regionale provvede all'attribuzione
ai Comuni dei fondi previsti nel Piano regionale
entro il 10 settembre, onde consentire l'attuazione
degli interventi, dei progetti e delle proposte
in armonia con la programmazione di Circolo e di
Istituto.
3.Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, trasmettono
all'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura
una documentata relazione sulle attività
svolte e sui risultati raggiunti nell'anno scolastico
precedente.
Art. 15 (Uso delle strutture)
1_In attuazione dell'art. 38 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 e della legge n. 517 del
4-8-1977, art. 12 per conseguire le finalità
di cui alla presente, e per consentire una utilizzazione
ottimale delle strutture scolastiche al servizio
della comunità interessata possono essere
stipulate apposite convenzioni tra gli Enti locali
e le autorità scolastiche.
Art. 16 (Modalità di attuazione dei servizi
di trasporto)
1.Le esigenze relative al trasporto degli studenti
vengono verificate in apposita conferenza di servizio
indetta per aree territoriali congiuntamente dagli
Assessorati regionali all'Istruzione ed ai Trasporti.
2. Gli interventi regionali si configurano in facilitazioni
di viaggio per gli studenti che frequentano istituti
scolastici in località diverse da quelle
di residenza ed i contributi ai Comuni per l'acquisto
di scuolabus.
3. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono
essere utilizzati anche fuori del territorio comunale
per attività scolastiche o comunque educative
programmate per gli alunni stessi.
Art. 17 (Servizi di mensa)
1_I servizi di mensa previsti nella presente legge
sono organizzati dai Comuni laddove ha sede la scuola
sia in funzione delle esigenze connesse all'attività
didattica, sia in funzione delle esigenze degli
studenti pendolari.
2. Tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente
dalle istituzioni scolastiche provviste di strutture
e attrezzature ovvero tramite appalto o convenzione.
Art. 18 (Fornitura di libri e di altri sussidi di
uso individuale)
1. I Comuni provvedono, direttamente o per il tramite
degli organi collegiali della scuola, alla fornitura
gratuita o in comodato o semigratuita, superiore,
capaci e meritevoli, che si trovino nelle medesime
condizioni di disagio economico.
2. Ai Comuni vengono assegnati fondi per la costituzione
di biblioteche di classe.
Art. 19 (Assegni di studio)
1. Al fine di favorire il proseguimento degli studi,
da parte degli alunni capaci e meritevoli delle
scuole secondarie superiori, superando i condizionamenti
e gli ostacoli di natura economica e sociale, sono
istituiti assegni di studio per contribuire alle
spese di viaggio, alloggio e mensa.
2. Ogni Comune, secondo le direttive ema nate dalla
Regione e contenute nel piano annuale per l'attuazione
del diritto allo studio, bandisce annualmente apposito
concorso e stabilisce i requisiti per l'individuazione
dei beneficiari.
Art. 20 (Consulta regionale per il diritto allo
studio e per l'educazione permanente)
1_È costituita, la Consulta regionale per
il diritto allo studio e per l'educazione permanente,
quale organismo consultivo dell'Amministrazione
regionale sulle materie di cui alla presente legge.
La Consulta opera presso l'Assessorato regionale
alla P.I. ed alla Cultura ed è così
composta:
1) dall'Assessore regionale alla P.I. e alla Cultura
che la presiede;
2) dai tre Provveditori agli Studi della regione
o da loro delegati;
3) da un rappresentante di ciascun Consiglio scolastico
provinciale, designato dai medesimi;
4) dal Sovrintendente scolastico regionale;
5) dagli Assessori alla P.I. delle tre Province
calabresi;
6) dagli Assessori alla P.I. dei tre Comuni capoluogo
della Provincia;
7) da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
8) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali della scuola maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
9) da tre esperti nelle materie di cui alla presente
legge designati dalla Giunta regionale, su conforme
parere della Commissione consiliare competente;
10) da due rappresentanti del Consiglio direttivo
dell'IRRSAE;
11) da tre rappresentanti dei Consigli scolastici
distrettuali designati, uno per ciascuno, dai Provveditori
agli studi, nell'ambito delle indicazioni dei Consigli
scolastici distrettuali della provincia;
12) da due rappresentanti del Dipartimento di Scienze
della Educazione della Università della Calabria;
13) da un funzionario dell'Assessorato regionale
alla P.i. e alla Cultura, con funzioni di Segretario;
14) un rappresentante dell'Ufficio di cui al precedente
art. 3.
2. Per la trattazione di problemi specifici, l'Assessore
al ramo ha facoltà di integrare la Consulta,
di volta in volta, con altri esperti, in numero
non superiore a tre.
3. La Consulta si dà un regolamento per il
proprio funzionamento e può articolarsi in
commissioni di lavoro. 4. Ai membri della Consulta
fuori sede è riconosciuto il trattamento
di missione, nella misura dovuta al dirigente di
settore.
5. La Consulta è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
6.La Consulta si intende regolarmente costituita
purchè siano stati nominati la metà
più uno dei componenti.
Art. 21 (Edilizia scolastica)
1. La Regione, nell'ambito del piano triennale per
il diritto allo studio, formula un piano di settore
per l'edilizia scolastica.
2. Il piano, definito d'intesa tra gli Assessorati
regionali alla P.I. ed ai LL.PP. prevede:
- un progetto per il risanamento degli edifici scolastici
di proprietà degli Enti locali;
- un progetto finalizzato alla realizzazione di
centri scolastici, con l'attribuzione di contributi
a copertura della spesa per interessi, sui mutui
contratti dai Comuni e dalle Province, per la costruzione
di edifici scolastici.
Art. 22 (Istituzione dei fondi)
1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale
di interventi per l'attuazione del diritto allo
studio unitamente alla legge di bilancio cui fa
riferimento. La Giunta regionale determina annual
mente entro il mese di giugno, su conforme parere
della competente Commissione permanente, i criteri
di ripartizione e provvede alla attribuzione dei
fon di ai Comuni.
2. Per il conseguimento delle finalità previste
dalla presente legge per l'attuazione del diritto
allo studio sono istituiti:
a) il fondo per l'attuazione degli interventi di
competenza dei Comuni stessi ai sensi del D.P.R.
24-7-1977, n.616 b) il fondo per il finanziamento
degli interventi finalizzati alla qualificazione
del sistema scolastico;
c) il fondo per la creazione di un sistema formativo
integrato.
Art. 23 (Finalizzazione dei fondi regionali)
1. I fondi accreditati ai Comuni, agli Enti, alle
Istituzioni ed Associazioni possono essere utilizzati
soltanto per il conseguimento delle finalità
della presente legge.
2. La Regione, a mezzo dell'Assessorato alla P.I.
esercita le funzioni di vigilanza e di verifica,
al fine di garantire l'aderenza degli interventi
effettuati alle finalità della presente legge.
3. In caso di inadempienza da parte dei Comuni sull'attuazione
degli interventi a favore degli alunni delle scuole
statali e non statali, la Regione sulla base delle
segnalazioni delle scuole interessate, rivolge preciso
invito al Comune ad ottemperare ai suoi obblighi
nel termine di 60 gg..
4. Trascorso infruttuosamente tale termine la Regione
si sostituisce al Comune inadempiente ed assegna
direttamente al l'organo gestore della scuola interessata
mediante il piano annuale regionale, dell'anno successivo
a quello in cui si è verificato l'inadempimemto
il contributo non utilizzato in favore degli alunni,
conguagliandoli con quelli dovuti, per lo stesso
anno.
5. La sostituzione della Regione al Comune inadempiente
si ripete d'ufficio fino a quando il Comune stesso
non si fa carico con atto formale di provvedere
a tutti gli interventi spettanti nello esercizio
delle funzioni attribuitegli.
Art. 24 (Disposizione finale)
1. È abrogata la legge regionale n. 29 del
3-6-1975.
Art. 25 (Disposizione finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato
in L. 32 miliardi per l'anno 1985 si provvede con
lo stanziamento previsto al Cap. 3313101 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1985.
2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio
finanziario 1986 la corrispondente spesa, cui si
fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai
sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, sarà determinata in ciascun esercizio
finanziario con la legge di approvazione del bilancio
della Regione e con l'apposita legge finanziaria
che l'accompagna. La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Calabria.
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