La legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha introdotto la
parità scolastica, detta alcuni principi fondamentali
per la partecipazione delle scuole non statali al
sistema nazionale di istruzione.
Possono definirsi scuole paritarie le istituzioni
scolastiche non statali che "corrispondono agli
ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti
con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate
da requisiti di qualità ed efficacia ..."
come indicati nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della
legge.
I principi così delineati richiedono un'ampia
e dettagliata specificazione della disciplina applicativa,
in particolare in questa fase in cui il riconoscimento
della parità e la verifica del possesso dei
requisiti richiesti alle scuole sono affidati alla
competenza di codesti Uffici regionali e in vista
delle proposte che il Ministro deve presentare in
Parlamento entro il 2003, ai sensi dell'art. 1, c.
7 della legge 62/2000, per il definitivo superamento
delle disposizioni contenute nella parte II, titolo
VIII del T.U. 297/1994.
Con la presente lettera circolare, sentita la Commissione
istituita con D.M. 2.11.2001 per l'applicazione della
legge 62/2000, si forniscono istruzioni applicative
in ordine alla strutturazione dei corsi e delle classi
nelle scuole paritarie.
A)
Riconoscimento della parità in relazione a
classi non facenti parte di un corso completo.
Specificamente l'art. 1, comma 4, lett. f) della legge
62/2000 richiede, ai fini del riconoscimento della
parità, il possesso del seguente requisito
"l'organica costituzione di corsi completi: non
può essere riconosciuta la parità a
singole classi, tranne che in fase di istituzione
di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe".
E' un requisito che postula la qualità delle
scuole nel senso che abbiano strutture e percorsi
di svolgimento coerenti con le dinamiche dell'autonomia,
sappiano dare risposte adeguate ai bisogni educativi
e si collochino, quindi, a pieno titolo, nel sistema
scolastico nazionale.
Dunque la parità non può essere riconosciuta
alle scuole per singole classi, così come non
può essere mantenuta se un corso perde il carattere
della completezza con la chiusura di alcune classi.
Tuttavia, non possono non essere presi in considerazione
principi di sistema per i quali si impone un obbligo,
costituzionalmente dichiarato, della equipollenza
di trattamento per gli studenti che intraprendano
percorsi scolastici regolari in una scuola paritaria.
L'esperienza, vissuta anche nelle scuole statali,
segnala infatti la possibilità che la classe
di un corso completo debba essere sdoppiata per la
concomitante evenienza di diversi fattori: la classe,
già numericamente consistente, deve ospitare
nuove, impreviste iscrizioni e/o ripetenze dalla classe
superiore.
In tal caso, gli alunni ripetenti hanno una legittima
aspettativa a frequentare, se vogliono, la stessa
scuola, mantenendo la condizione di "interni";
d'altra parte i nuovi iscritti non possono essere
costretti a rinunciare alla frequenza, sempre da "interni",
per la sopravvenuta incapienza della classe. Si determinano,
quindi, le condizioni perché alla classe, derivante
per sdoppiamento della classe di un corso completo,
vengano estese le prerogative riconosciute alla scuola
paritaria ed agli alunni venga quindi riconosciuta
la qualità di "interni", con tutte
le conseguenze connesse anche agli esami finali di
Stato.
E' ovvio che le condizioni per lo sdoppiamento di
una classe non possono essere precostituite attraverso
gli esami di idoneità (che sono consentiti
solo nel limite della capienza della classe a cui
si aspira) o attraverso artificiose riduzioni del
numero degli alunni in una classe.
Nell'altro caso, quello della sospensione del tutto
occasionale e temporanea di una classe, non può
negarsi che il percorso scolastico delle altri classi,
già riconosciute paritarie in un corso completo,
debba essere mantenuto nella pienezza delle prerogative
della parità.
Tuttavia, se alla eccezionale sospensione temporanea
di una classe ne seguisse un'altra negli anni successivi,
verrebbero meno la necessaria strutturazione della
scuola in un corso completo e, quindi, il permanere
delle condizioni della parità, ferma restando,
ad esaurimento, la qualità di alunni interni
di coloro che avevano frequentato le classi della
scuola già paritaria.
Sia nel caso di sdoppiamento, sia nel caso di sospensione
di classi, la necessità di assicurare agli
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di un corso completo, esige che i gestori
della scuola comunichino espressamente e tempestivamente
all'Ufficio scolastico regionale competente o alle
sue articolazioni territoriali designate i fatti intervenuti
ai fini degli eventuali accertamenti delle condizioni
richieste per la permanenza dello stato di scuola
paritaria nella nuova articolazione e, comunque, ai
fini della necessaria programmazione degli esami finali
di Stato.
Le modalità, i tempi, gli Uffici designati
per proporre le istanze, ovviamente motivate e documentate,
saranno stabiliti dagli Uffici scolastici regionali
con proprie istruzioni che tengano conto, comunque,
a conclusione dei corsi, di istruzione secondaria
superiore, della composizione delle commissioni ai
fini degli esami finali.
B)
Istituzione di nuovi corsi.
Il problema del "corso completo" si pone
sotto altro profilo: la possibilità di riconoscere
la parità ad una scuola che inizi la propria
attività con una prima classe.
La specifica previsione del citato art. 1, comma 4,
lett. f) della legge 62 e l'accennata esigenza di
riconoscere, in un'organizzazione scolastica, la ricchezza
e la completezza di dinamiche educative interne proprie
dell'autonomia, hanno indotto ad escludere tale possibilità,
come è precisato nella prima circolare applicativa
della parità, n. 163 del 15.6.2000. Peraltro,
in presenza di una scuola già riconosciuta
paritaria, che intendesse allargare la propria offerta
formativa con l'istituzione di nuovi corsi, anche
serali o di diverso ordine o grado di scuola, la possibilità
del riconoscimento della parità può
essere ammessa, proprio nella prospettiva di creare
quelle interazioni di continuità didattica
e di orientamento che nelle scuole statali si sono
tradotte nella creazione e nel sostegno di istituzioni
comprensive di scuola elementare e media e di istituzioni
con aggregazione di corsi dei diversi ordini di scuola.
Ciò rende possibile un'apertura a riconoscimenti
di parità non esclusivamente riservati a singole
tipologie di scuola (es. scuola elementare, scuola
media, liceo classico, liceo scientifico), ma anche
a complessi scolastici organizzati verticalmente per
gradi di scuola o orizzontalmente per ordini di scuola,
ovviamente in un'unica sede o in un ambito territoriale
compatibile con la continuità o l'aggregazione
dei corsi stessi.
C)
Composizione delle classi delle scuole paritarie.
La legge 62 non specifica una regola numerica degli
alunni che debbono costituire le classi nei vari ordini
di scuola e ciò appare ovvio stante che, nella
libertà di organizzazione della scuola paritaria,
non possono essere imposte le stesse regole che, nella
scuola statale, sono giustificate essenzialmente da
esigenze di spesa.
E' altrettanto vero, tuttavia, che la composizione
delle classi deve rispondere a regole tecniche di
efficacia dell'azione didattico-educativa: solo a
tali condizioni si realizza, per il funzionamento
della scuola paritaria, il presupposto che il servizio
scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali
dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa
delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di
qualità ed efficacia. E' necessario, quindi,
generalizzare le istruzioni contenute nel paragrafo
3.1, lett. d) della C.M. 163/2000, secondo cui la
scuola che richiede la parità deve documentare,
fra l'altro, che "consta di classi la cui composizione,
anche numericamente adeguata, sia tale da rendere
efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle
attività didattiche". Tale adeguatezza
dovrà essere valutata in funzione di un graduale
allineamento alla media degli alunni delle scuole
statali e non statali presenti nel territorio regionale,
fatta salva la particolare condizione delle zone montane
e delle piccole isole e non trascurando le esigenze
delle nuove iniziative.
Nel
richiamare la particolare attenzione di codesti Uffici
sul contenuto della presente nota, si rappresenta
l'esigenza che il processo di costruzione del sistema
scolastico nazionale sia accompagnato da una attenta
e continua opera di monitoraggio al fine di supportare
le scuole paritarie per potenziarne la qualità
dell'offerta formativa. La presente nota viene diffusa
via INTERNET e tramite la rete INTRANET di questo
Ministero.