REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1985, N. 49. DIRITTO ALLO STUDIO
- MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
ATTRIBUITE AI COMUNI A NORMA DELL'ART. 45 DEL D.P.R. 24 LUGLIO
1977, N. 616, ED ATTUAZIONE DI PROGETTI REGIONALI.
Art.
1. (Oggetto)
[1] Fino all'emanazione della legge quadro nazionale, le
funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica,
indicate nell'articolo 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, ed attribuite ai Comuni, ai sensi dell'articolo 45
del D.P.R. citato, sono disciplinate dalla presente legge.
Art. 2. (Finalità)
[1] Gli interventi di cui alla presente legge hanno il fine
di contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio,
secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione
e all'articolo 4 dello Statuto regionale.
[2] Essi, pertanto, sono diretti a favorire:
a) la frequenza della scuola materna;
b) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
c) la prosecuzione degli studi oltre la scuola d'obbligo
da parte degli alunni capaci e meritevoli ancorché
privi di mezzi; d) il completamento dell'obbligo scolastico
da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari
gradi di istruzione; e) la partecipazione degli alunni alle
iniziative volte ad offrire alla scuola opportunità
culturali e di raccordo con il mondo del lavoro. [
3] Nel quadro degli interventi di cui sopra, particolare
riguardo assume il recupero e l'integrazione scolastica
e sociale degli alunni colpiti da minorazioni fisiche, psichiche
e sensoriali.
Art. 3. (Interventi)
[1] Gli interventi di cui al precedente articolo 2, sono:
a) interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza
del sistema scolastico, che comprendono servizi individuali
e collettivi: trasporti e mensa, libri di testo ed altro
materiale didattico, interventi destinati a portatori di
handicap, interventi volti a garantire ai capaci e meritevoli,
privi di mezzi, il proseguimento degli studi oltre la scuola
d'obbligo, servizi residenziali; b) interventi volti a favorire
la partecipazione degli alunni ad iniziative dirette alla
qualificazione del processo educativo: - sostegno a iniziative
volte ad offrire al mondo della scuola opportunità
di rapporti con le strutture extra-scolastiche ricreative,
culturali e sportive;
- sostegno a iniziative di raccordo fra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro.
Art. 4. (Destinatari)
[1] Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati in
favore degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e
secondarie superiori, statali e non statali, e dei frequentanti
i corsi per adulti.
Art. 5. (Contribuzione degli utenti)
[1] I destinatari degli interventi di cui all'articolo 3
usufruiscono degli interventi stessi, nell'ambito delle
vigenti disposizioni, e contribuiscono alla copertura finanziaria
dei relativi costi, in rapporto alle proprie condizioni
economiche. [2] I Comuni individuano le fasce di reddito,
le fasce di contribuzione e quelle di esenzione.
[3] Sono esentati dalla contribuzione gli alunni delle scuole
materne e dell'obbligo che versano in condizione di particolare
disagio.
[4] Possono essere esentati dalla contribuzione gli studenti
capaci e meritevoli che frequentano le scuole secondarie
e superiori e i corsi per adulti volti al conseguimento
di titoli di studio, che versano in condizioni di particolare
disagio.
Art. 6. (Compiti della Regione)
[1] Al fine di conseguire le finalità della presente
legge, la Regione:
1) esercita funzioni di indirizzo per coordinare, nel quadro
della normativa vigente, l'assistenza scolastica con i settori
dei trasporti, della sanità, dell'edilizia scolastica
e degli altri interventi rilevanti ai fini della presente
legge;
2) provvede al riparto dei fondi tra i Comuni, avvalendosi
delle informazioni analitiche sugli andamenti della demografia
scolastica e sui servizi effettivamente erogati, elaborate
dal competente servizio regionale;
3) concorre alla qualificazione del sistema scolastico attuando
forme di collaborazione con l'I.R.R.S.A.E., gli organi collegiali,
le autorità scolastiche e gli Enti locali territoriali;
4) assicura la fruizione dei dati scolastici, elaborati
ai vari livelli territoriali da parte degli organi collegiali,
delle autorità scolastiche e degli Enti locali territoriali.
Art. 7. (Criteri di riparto dei fondi regionalI)
[1] La Giunta Regionale, con deliberazione da adottarsi
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in
materia di finanza locale, provvede a ripartire tra i Comuni,
le Comunità Montane ed i Consorzi di Comuni il fondo
disponibile per gli interventi indicati alla lettera A)
del precedente articolo 3, di cui alla lettera a) del successivo
articolo 11, sulla base dei seguenti parametri:
a) il 47% sarà destinato a contribuire alle spese
relative al trasporto alunni e sarà suddiviso tra
i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi di Comuni
che attuano tale servizio, in proporzione alle spese da
essi sostenute; per i Comuni montani sarà calcolato
un contributo aggiuntivo massimo del 10% di quello spettante;
b) l'11% sarà destinato a contribuire alle spese
sostenute per il servizio mensa degli alunni della scuola
d'obbligo e sarà suddiviso fra i Comuni, le Comunità
Montane ed i Consorzi di Comuni che attuano tale servizio,
in proporzione al numero di alunni che lo utilizzano;
c) la quota residua sarà suddivisa tra i Comuni in
base al numero degli alunni e precisamente secondo le seguenti
percentuali riferite al fondo complessivo;
- il 10% in proporzione al numero degli alunni delle scuole
materne;
- il 3% in proporzione al numero degli alunni delle scuole
elementari;
- il 17% in proporzione al numero degli alunni delle scuole
medie;
- il 7% in proporzione al numero degli alunni delle scuole
secondarie superiori;
- il 4% in proporzione al numero degli alunni degli istituti
professionali;
- l'1% in proporzione al numero dei corsi di alfabetizzazione,
sperimentali di scuola media e monografici universitari,
regolarmente istituiti dall'autorità scolastica.
[2] La Giunta Regionale, attraverso i competenti uffici,
verifica la congruità e l'economicità della
gestione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e
b), al fine di perseguire la migliore ed equilibrata rispondenza
alle esigenze locali, dipendenti, per i trasporti, dalla
dislocazione delle scuole rispetto alla popolazione scolastica,
dalle condizioni orografiche del territorio, dai mezzi utilizzabili,
dal numero degli alunni da trasportare e, per le mense,
dalle condizioni socio-economiche e dalla presenza di attività
scolastiche di tempo pieno e di tempo prolungato.
[3] Le somme assegnate ai sensi delle precedenti lettere
a) e b) comportano per gli Enti locali territoriali vincolo
di destinazione agli specifici servizi sopraindicati.
[4] La suddivisione parametrica, utilizzata dalla Giunta
Regionale ai fini del riparto della quota residua, di cui
alla precedente lettera c), non costituisce, invece, vincolo
di destinazione per i programmi comunali formulati per l'attuazione
degli interventi previsti alla lettera a) del precedente
articolo 3.
[5] La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, può attuare interventi straordinari in
caso di necessità ed emergenze particolari, utilizzando
fondi di cui alla lettera b) del successivo articolo 11.
Art. 8. (Progetti regionali)
[1] La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno,
anche sulla base di proposte formulate da Enti locali territoriali,
organismi scolastici, Enti ed Istituzioni culturali, sentito
il parere della competente Commissione consiliare, utilizzando
fondi di cui alla lettera b) del successivo articolo 11,
approva un programma di progetti regionali volti a favorire:
a) la conoscenza dei musei e dei parchi, anche mediante
visite guidate, nonché la produzione di materiali
di supporto didattico; b) l'inserimento nelle istituzioni
scolastiche dei minorati fisici, psichici e sensoriali,
anche mediante servizi di sostegno, accompagnamento e trasporto,
fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici
differenziati;
c) l'applicazione di strumenti informatici per la didattica
e la ricerca.
1+>d) la conoscenza dell'originale patrimonio di cultura,
lingue e tradizioni del Piemonte con particolare attenzione
per le sue espressioni locali. <+1
[2] Il programma sarà coordinato dalla Giunta Regionale,
d'intesa con gli Enti locali territoriali interessati, e
la gestione dei progetti potrà essere demandata ai
soggetti proponenti.
Art. 9. (Compiti dei Comuni)
[1] I Comuni, singoli od associati, o le Comunita' Montane
esercitano le funzioni di cui all'articolo 42 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, ed attuano gli interventi di cui
all'articolo 3 della presente legge, sulla base degli indirizzi
regionali, delle risorse disponibili, delle specifiche esigenze
locali e delle eventuali intese intervenute tra i Comuni.
[2] Per la formazione dei programmi di intervento, gli Enti
locali di cui al precedente comma, dovranno sentire i rappresentanti
delle istituzioni scolastiche presenti sul loro territorio,
nonché tener conto delle proposte di cui al successivo
articolo 10.
[3] I Comuni devono garantire, rispetto agli interventi
di cui alla presente legge, e nell'ambito dello stesso ordine
e grado di scuole, la parità degli alunni in eguale
condizione di bisogno, indipendentemente dalla frequenza
di scuole statali o di scuole non statali.
[4] Per l'attuazione ed il coordinamento degli interventi
di cui alla presente legge, i Comuni possono stipulare,
con le istituzioni scolastiche non statali, convenzioni
che prevedono modalità di erogazione e di rendicontazione,
senza tuttavia interferire nell'espletamento delle funzioni
scolastiche svolte dalle istituzioni suddette nell'ambito
della vigente legislazione statale.
[5] La gestione degli interventi e' compito dei Comuni nel
cui territorio hanno sede le scuole, fatti salvi accordi
diversi che possono intervenire fra i Comuni dell'ambito
distrettuale o interdistrettuale, per particolari esigenze
di funzionalità ed economicità degli interventi;
la Regione riconosce le intese intervenute tra i Comuni.
[6] I Comuni devono, inoltre, trasmettere alla Regione,
entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente, con rendiconto sull'utilizzazione
del contributo regionale ed idonea documentazione delle
spese sostenute per il trasporto alunni, nonché fornire
alla Regione tutte le notizie utili per la determinazione
del contributo regionale.
Art. 10. (Funzioni dei Consigli scolastici distrettuali)
[1] I Consigli scolastici distrettuali, in attuazione delle
proprie competenze di cui all'articolo 12 del D.P.R. 21
maggio 1974, n. 416, formulano, per il proprio ambito territoriale,
proposte di intervento sulla base delle esigenze del sistema
scolastico, trasmettendole ai Comuni compresi nel proprio
territorio, alla Unità Socio Sanitaria Locale e alla
Regione per quanto di competenza.
[2] L'eventuale non accoglimento da parte dei Comuni delle
proposte suddette nella formulazione dei programmi di intervento,
deve essere opportunamente motivato.
Art. 11. (Finanziamento degli interventi)
[1] Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati per l'anno finanziario 1985, in lire 34.511.000.000,
si provvede, mediante una riduzione di pari ammontare, in
termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di
cui al capitolo n. 11900 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, e mediante
l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di appositi
capitoli con le seguenti denominazioni:
- "Oneri derivanti dal trasferimento ai Comuni delle
funzioni già esercitate dalla Regione in materia
di diritto allo studio" e con lo stanziamento di lire
33.130.560.000 in termini di competenza e di cassa;
- "Fondo occorrente per il finanziamento dei progetti
regionali e per interventi straordinari in materia di diritto
allo studio" e con lo stanziamento di lire 1.380.440.000
in termini di competenza e di cassa.
[2] Le spese per gli anni finanziari 1986 e successivi,
saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi
bilanci. [3] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato
ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 12. (Abrogazione)
[1] Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre 1974, n.
27 e 4 giugno 1975, n. 39.
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