La legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha introdotto la parità
scolastica, detta alcuni principi fondamentali per la partecipazione
delle scuole non statali al sistema nazionale di istruzione.
Possono definirsi scuole paritarie le istituzioni scolastiche non
statali che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione,
sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate
da requisiti di qualità ed efficacia ..." come indicati
nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge.
I principi così delineati richiedono un'ampia e dettagliata
specificazione della disciplina applicativa, in particolare in questa
fase in cui il riconoscimento della parità e la verifica del
possesso dei requisiti richiesti alle scuole sono affidati alla competenza
di codesti Uffici regionali e in vista delle proposte che il Ministro
deve presentare in Parlamento entro il 2003, ai sensi dell'art. 1,
c. 7 della legge 62/2000, per il definitivo superamento delle disposizioni
contenute nella parte II, titolo VIII del T.U. 297/1994.
Con la presente lettera circolare, sentita la Commissione istituita
con D.M. 2.11.2001 per l'applicazione della legge 62/2000, si forniscono
istruzioni applicative in ordine alla strutturazione dei corsi e delle
classi nelle scuole paritarie.
A)
Riconoscimento della parità in relazione a classi non facenti
parte di un corso completo.
Specificamente l'art. 1, comma 4, lett. f) della legge 62/2000 richiede,
ai fini del riconoscimento della parità, il possesso del seguente
requisito "l'organica costituzione di corsi completi: non può
essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che
in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla
prima classe".
E' un requisito che postula la qualità delle scuole nel senso
che abbiano strutture e percorsi di svolgimento coerenti con le dinamiche
dell'autonomia, sappiano dare risposte adeguate ai bisogni educativi
e si collochino, quindi, a pieno titolo, nel sistema scolastico nazionale.
Dunque la parità non può essere riconosciuta alle scuole
per singole classi, così come non può essere mantenuta
se un corso perde il carattere della completezza con la chiusura di
alcune classi.
Tuttavia, non possono non essere presi in considerazione principi
di sistema per i quali si impone un obbligo, costituzionalmente dichiarato,
della equipollenza di trattamento per gli studenti che intraprendano
percorsi scolastici regolari in una scuola paritaria.
L'esperienza, vissuta anche nelle scuole statali, segnala infatti
la possibilità che la classe di un corso completo debba essere
sdoppiata per la concomitante evenienza di diversi fattori: la classe,
già numericamente consistente, deve ospitare nuove, impreviste
iscrizioni e/o ripetenze dalla classe superiore.
In tal caso, gli alunni ripetenti hanno una legittima aspettativa
a frequentare, se vogliono, la stessa scuola, mantenendo la condizione
di "interni"; d'altra parte i nuovi iscritti non possono
essere costretti a rinunciare alla frequenza, sempre da "interni",
per la sopravvenuta incapienza della classe. Si determinano, quindi,
le condizioni perché alla classe, derivante per sdoppiamento
della classe di un corso completo, vengano estese le prerogative riconosciute
alla scuola paritaria ed agli alunni venga quindi riconosciuta la
qualità di "interni", con tutte le conseguenze connesse
anche agli esami finali di Stato.
E' ovvio che le condizioni per lo sdoppiamento di una classe non possono
essere precostituite attraverso gli esami di idoneità (che
sono consentiti solo nel limite della capienza della classe a cui
si aspira) o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni
in una classe.
Nell'altro caso, quello della sospensione del tutto occasionale e
temporanea di una classe, non può negarsi che il percorso scolastico
delle altri classi, già riconosciute paritarie in un corso
completo, debba essere mantenuto nella pienezza delle prerogative
della parità.
Tuttavia, se alla eccezionale sospensione temporanea di una classe
ne seguisse un'altra negli anni successivi, verrebbero meno la necessaria
strutturazione della scuola in un corso completo e, quindi, il permanere
delle condizioni della parità, ferma restando, ad esaurimento,
la qualità di alunni interni di coloro che avevano frequentato
le classi della scuola già paritaria.
Sia nel caso di sdoppiamento, sia nel caso di sospensione di classi,
la necessità di assicurare agli alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di un corso completo, esige che
i gestori della scuola comunichino espressamente e tempestivamente
all'Ufficio scolastico regionale competente o alle sue articolazioni
territoriali designate i fatti intervenuti ai fini degli eventuali
accertamenti delle condizioni richieste per la permanenza dello stato
di scuola paritaria nella nuova articolazione e, comunque, ai fini
della necessaria programmazione degli esami finali di Stato.
Le modalità, i tempi, gli Uffici designati per proporre le
istanze, ovviamente motivate e documentate, saranno stabiliti dagli
Uffici scolastici regionali con proprie istruzioni che tengano conto,
comunque, a conclusione dei corsi, di istruzione secondaria superiore,
della composizione delle commissioni ai fini degli esami finali.
B)
Istituzione di nuovi corsi.
Il problema del "corso completo" si pone sotto altro profilo:
la possibilità di riconoscere la parità ad una scuola
che inizi la propria attività con una prima classe.
La specifica previsione del citato art. 1, comma 4, lett. f) della
legge 62 e l'accennata esigenza di riconoscere, in un'organizzazione
scolastica, la ricchezza e la completezza di dinamiche educative interne
proprie dell'autonomia, hanno indotto ad escludere tale possibilità,
come è precisato nella prima circolare applicativa della parità,
n. 163 del 15.6.2000. Peraltro, in presenza di una scuola già
riconosciuta paritaria, che intendesse allargare la propria offerta
formativa con l'istituzione di nuovi corsi, anche serali o di diverso
ordine o grado di scuola, la possibilità del riconoscimento
della parità può essere ammessa, proprio nella prospettiva
di creare quelle interazioni di continuità didattica e di orientamento
che nelle scuole statali si sono tradotte nella creazione e nel sostegno
di istituzioni comprensive di scuola elementare e media e di istituzioni
con aggregazione di corsi dei diversi ordini di scuola.
Ciò rende possibile un'apertura a riconoscimenti di parità
non esclusivamente riservati a singole tipologie di scuola (es. scuola
elementare, scuola media, liceo classico, liceo scientifico), ma anche
a complessi scolastici organizzati verticalmente per gradi di scuola
o orizzontalmente per ordini di scuola, ovviamente in un'unica sede
o in un ambito territoriale compatibile con la continuità o
l'aggregazione dei corsi stessi.
C)
Composizione delle classi delle scuole paritarie.
La legge 62 non specifica una regola numerica degli alunni che debbono
costituire le classi nei vari ordini di scuola e ciò appare
ovvio stante che, nella libertà di organizzazione della scuola
paritaria, non possono essere imposte le stesse regole che, nella
scuola statale, sono giustificate essenzialmente da esigenze di spesa.
E' altrettanto vero, tuttavia, che la composizione delle classi deve
rispondere a regole tecniche di efficacia dell'azione didattico-educativa:
solo a tali condizioni si realizza, per il funzionamento della scuola
paritaria, il presupposto che il servizio scolastico erogato corrisponda
agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda
formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità
ed efficacia. E' necessario, quindi, generalizzare le istruzioni contenute
nel paragrafo 3.1, lett. d) della C.M. 163/2000, secondo cui la scuola
che richiede la parità deve documentare, fra l'altro, che "consta
di classi la cui composizione, anche numericamente adeguata, sia tale
da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività
didattiche". Tale adeguatezza dovrà essere valutata in
funzione di un graduale allineamento alla media degli alunni delle
scuole statali e non statali presenti nel territorio regionale, fatta
salva la particolare condizione delle zone montane e delle piccole
isole e non trascurando le esigenze delle nuove iniziative.
Nel
richiamare la particolare attenzione di codesti Uffici sul contenuto
della presente nota, si rappresenta l'esigenza che il processo di
costruzione del sistema scolastico nazionale sia accompagnato da una
attenta e continua opera di monitoraggio al fine di supportare le
scuole paritarie per potenziarne la qualità dell'offerta formativa.
La presente nota viene diffusa via INTERNET e tramite la rete INTRANET
di questo Ministero.